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Sentenza — n. 30209/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30209/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30209/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 24 dicembre 2020, la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta, proposta dalla difesa di Maurizio Gigliotti, di revisione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 7 aprile 2017, irrevocabile il 13 novembre 2018. La Corte di Appello ha rilevato che la sentenza oggetto dell'istanza di revisione era relativa anche al delitto, ascritto al Gigliotti al capo U.1 delle imputazioni, di cui all'art. 648-bis cod. pen., per avere compiuto operazioni volte ad ostacolare la provenienza delittuosa del motociclo marca Yamaha, modello Tnnax, targato DG40616, mediante alterazione dell'indicata targa originale, senza concorrere nel reato di furto presupposto, commesso in danno del proprietario Mauro Pisanu 1'8 agosto 2012. A fondamento dell'istanza di revisione la difesa del Gigliotti aveva indicato quale prova nuova la sentenza di condanna per il suindicato furto (sentenza della Corte di appello di Genova del 26 novembre 2015, irrevocabile il 12 dicembre 2016). (7 La Corte territoriale ha ritenuto che l'identità del fatto storico-naturalistico oggetto dei due giudizi comportasse che non poteva "considerarsi prova nuova, ai sensi dell'art. 630 del codice di rito, la sentenza 'emessa nei confronti dello stesso imputato per lo stesso fatto, sèppur diversamente qualificato", dovendo, invece, trovare applicazione l'art. 669 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 648-bis cod. pen, art. 669 cod. proc. pen, art. 631 cod. proc. pen, articolo 630 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30209/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Gigliotti, affidandolo a due motivi. 3.1. Con il primo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 630, comma primo, lettera c) e 634 cod. proc. pen. Assume la difesa che va considerata "prova nuova" anche quella esistente al tempo del giudizio ma non acquisita e valutata dal giudice. Erroneo, poi, sarebbe il riferimento all'art. 669 cod. proc. pen. giacché il thema decidendum sottoposto alla Corte territoriale era "di altra natura" ed aveva ad oggetto una espressa richiesta di revisione. 3.2. Con il secondo motivo denunzia carenza di motivazione con riferimento alla ipotesi di "prova nuova".

Parole chiave

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revisione della sentenza penale incidente motociclistico guida recidiva in stato di ebbrezza contravvenzione alla circolazione altri reati guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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art. 648-bis cod. pen
La Corte di Appello ha rilevato che la sentenza oggetto dell'istanza di revisione era relativa anche al delitto, ascritto al Gigliotti al capo U.1 delle imputazioni, di cui all'art. 648-bis cod.
art. 669 cod. proc. pen
630 del codice di rito, la sentenza 'emessa nei confronti dello stesso imputato per lo stesso fatto, sèppur diversamente qualificato", dovendo, invece, trovare applicazione l'art. 669 cod. proc. pen.
art. 631 cod. proc. pen
Correttamente, allora, la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, giacché l'art. 631 cod. proc. pen.
articolo 630 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIGLIOTTI MAURIZIO nato a LIMBIATE il 28/09/1962 avverso l'ordinanza del 24/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. Alfredo Pompeo Viola, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 dicembre 2020, la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta, proposta dalla difesa di Maurizio Gigliotti, di revisione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 7 aprile 2017, irrevocabile il 13 novembre 2018.

2. La Corte di Appello ha rilevato che la sentenza oggetto dell'istanza di revisione era relativa anche al delitto, ascritto al Gigliotti al capo U.1 delle imputazioni, di cui all'art. 648-bis cod. pen., per avere compiuto operazioni volte ad ostacolare la provenienza delittuosa del motociclo marca Yamaha, modello Tnnax, targato DG40616, mediante alterazione dell'indicata targa originale, senza concorrere nel reato di furto presupposto, commesso in danno del proprietario Mauro Pisanu 1'8 agosto 2012. A fondamento dell'istanza di revisione la difesa del Gigliotti aveva indicato quale prova nuova la sentenza di condanna per il suindicato furto (sentenza della Corte di appello di Genova del 26 novembre 2015, irrevocabile il 12 dicembre 2016). (7 La Corte territoriale ha ritenuto che l'identità del fatto storico-naturalistico oggetto dei due giudizi comportasse che non poteva "considerarsi prova nuova, ai sensi dell'art. 630 del codice di rito, la sentenza 'emessa nei confronti dello stesso imputato per lo stesso fatto, sèppur diversamente qualificato", dovendo, invece, trovare applicazione l'art. 669 cod. proc. pen.

3. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Gigliotti, affidandolo a due motivi. 3.1. Con il primo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 630, comma primo, lettera c) e 634 cod. proc. pen. Assume la difesa che va considerata "prova nuova" anche quella esistente al tempo del giudizio ma non acquisita e valutata dal giudice. Erroneo, poi, sarebbe il riferimento all'art. 669 cod. proc. pen. giacché il thema decidendum sottoposto alla Corte territoriale era "di altra natura" ed aveva ad oggetto una espressa richiesta di revisione. 3.2. Con il secondo motivo denunzia carenza di motivazione con riferimento alla ipotesi di "prova nuova".

4. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Alfredo Pompeo Viola, con requisitoria scritta ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La richiesta di revisione proposta nell'interesse del Gigliotti è finalizzata non al proscioglimento del "condannato" ma alla declaratoria della sua responsabilità (già accertata in separato giudizio) per il meno grave delitto di furto, con effetti favorevoli sul trattamento sanzionatorio complessivo, giacché con la sentenza oggetto della istanza il Gigliotti è stato riconosciuto colpevole anche di altri reati. Correttamente, allora, la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, giacché l'art. 631 cod. proc. pen. preclude ipotesi di revisione non funzionali ad un proscioglimento bensì finalizzate al riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo ovvero a una dichiarazione di responsabilità per uh diverso e meno grave reato (ex multis, Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, rv. 239328).

D'altronde, nel caso di sentenza di condanna per una pluralità di reati ricorre l'ipotesi dì revisione "parziale" solo ove l'istanza investa in modo esaustivo almeno una delle condanne riportate, tanto cioè da comportare rispetto al relativo capo il proscioglimento; ne consegue che deve escludersi che la revisione "parziale" possa riguardare elementi o circostanze comportanti un'attenuazione del reato per il quale sia stata riportata condanna. 1.2. Corretta deve altresì ritenersi la decisione della Corte territoriale con riguardo all'inammissibilità della richiesta di revisione basata su sentenza di condanna per il medesimo fatto, diversamente qualificato.Invero, non può considerarsi "prova nuova", ai sensi dell'articolo 630 cod. proc. pen., la sentenza emessa nei confronti del "condannato" per lo stesso fatto qualificato in maniera meno grave.

In tale ipotesi può trovare applicazione solo la disposizione di cui all'art. 669 cod. proc. pen., che disciplina proprio i casi di "più sentenze di condanna divenute irrevocabili.....pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto" e dispone che "il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre". 1.3. Infine, va rilevato che nella specie non è applicabile l'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., stante la radicale diversità di oggetto tra la richiesta di revisione, mezzo di impugnazione straordinario, e l'incidente di esecuzione ex art. 669 cod. proc. pen.

2. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma e euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis /04/2021. Il C