Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30208/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30208/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30208/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 10 dicembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Cosimo DI CURSI la pena, concordata con il Pubblico Ministero, di tre anni e sei mesi di reclusione ed C 2.000 di multa per i reati di cui agli artt. 110 - 316 bis cod.pen. (capo 1), 81 cpv. - 110 - 483 cod.pen. (capo 2), 110 - 81 cpv. - 648 ter 1 e 61 n. 7 cod.pen. (capo 3), 110 cod.pen. - 223, comma 1, 216, comma 1, R.D. 267/1942 (capi 5, 6, 7, 8), 110 cod.pen. - 224 n. 1 - 217, comma 1, n. 4 R.D. 267/1942 (capo 9).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 322 ter cod. pen, art. 648 quater cod. pen, art. 316-bis cod. pen, art. 133 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30208/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si è infatti osservato che "...l'art. 316-bis cod. pen. non contempla, neppure implicitamente alcun termine, ma punisce la mancata destinazione alla finalità pubblica per le quali il finanziamento è stato concesso. 4.2.5. Nella specie, date le specifiche caratteristiche del caso concreto, il reato di malversazione deve 7 ritenersi perfezionato nel momento in cui l'imputato, ottenuto il finanziamento agevolato, ha distolto il denaro pubblico dal suo scopo, trasferendolo su altri conti correnti riferibili a soggetti o a diversi compartimenti opera. tivi della società; tutte le successive operazioni compiute sulle. somme distratte, volte all'occultamento delle stesse, si pongono in successione temporale rispetto alla distrazione e configurano gli estremi del reato di autoriciclaggio.

Parole chiave

Generato dall'IA
riciclaggio di denaro aggravato confisca di valori patrimoniali confisca dei beni appropriazione indebita di fondi corruzione messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 10 dicembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Cosimo DI CURSI la pena, concordata con il Pubblico Ministero, di tre anni e sei mesi di reclusione ed C 2.000 di multa per i reati di cui agli artt.
art. 322 ter cod. pen
ed è stata ordinata la confisca ex art. 322 ter cod. pen.
art. 648 quater cod. pen
e quella ex art. 648 quater cod. pen.2.
art. 316-bis cod. pen
Si è infatti osservato che "...l'art. 316-bis cod. pen.
art. 133 cod.pen
28910 del 28/02/2019, Suraci, indicando i criteri stabiliti dall'art. 133 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CURSI COSIMO nato a TORINO il 04/09/1969 avverso la sentenza del 10/12/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; letta la requisitoria del Procuratore Generale, nella persona del dott. Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 dicembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Cosimo DI CURSI la pena, concordata con il Pubblico Ministero, di tre anni e sei mesi di reclusione ed C 2.000 di multa per i reati di cui agli artt. 110 - 316 bis cod.pen. (capo 1), 81 cpv. - 110 - 483 cod.pen. (capo 2), 110 - 81 cpv. - 648 ter 1 e 61 n. 7 cod.pen. (capo 3), 110 cod.pen. - 223, comma 1, 216, comma 1, R.D. 267/1942 (capi 5, 6, 7, 8), 110 cod.pen. - 224 n. 1 - 217, comma 1, n. 4 R.D. 267/1942 (capo 9).

Con la stessa sentenza, per quanto qui di interesse, sono state applicate le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I.f. ed è stata ordinata la confisca ex art. 322 ter cod. pen. e quella ex art. 648 quater cod. pen.2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso il difensore del DI CURSI, affidandolo ai tre motivi qui di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 175 disp att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente' deduce la violazione' dell'art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen. in punto di qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo 3) dell'imputazione, cronologicamente incompatibile con la data di commissione del reato presupposto ascritto al capo 1) dell'imputazione. 2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine all'entità delle pene accessorie. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 322 ter e 648 ter cod.pen.. Il giudice non avrebbe indicato i beni oggetto di confisca anche temporalmente, non potendo attingere il provvedimento beni che entrano nella disponibilità dell'imputato successivamente alla sentenza. Il giudice, inoltre, avrebbe disposto la confisca, per un importo pari a C 14.000.000,00 in relazione al reato di cui al capo 3), senza individuare il reale profitto della condotta di autoriciclaggio, operando in tal modo una duplicazione della confisca medesima trattandosi di valore già "coperto" dalla misura ablativa disposta in relazione al reato presupposto di cui al capo 1).

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, nella persona della dott. Delia Cardia, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della 'denunzia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (tra le tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019 Rv. 275971;

Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119), dovendo evitarsi impugnazioni che mirino, nella sostanza, a censurare la motivazione del provvedimento. Deve, in particolare, trattarsi di un errore manifesto, che emerge dalla stessa sentenza impugnata, perché espressivo di una palese svista del giudice; va invece esclusa l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica degli atti del procedimento. Peraltro, condivisibili sul punto devono ritenersi le considerazioni fatte da questa Sezione sulla stessa vicenda giudiziaria con riferimento alla posizione del concorrente Roberto Ginatta, pur se in relazione ai provvedimenti resi in fase cautelare.

Si è infatti osservato che "...l'art. 316-bis cod. pen. non contempla, neppure implicitamente alcun termine, ma punisce la mancata destinazione alla finalità pubblica per le quali il finanziamento è stato concesso. 4.2.5. Nella specie, date le specifiche caratteristiche del caso concreto, il reato di malversazione deve 7 ritenersi perfezionato nel momento in cui l'imputato, ottenuto il finanziamento agevolato, ha distolto il denaro pubblico dal suo scopo, trasferendolo su altri conti correnti riferibili a soggetti o a diversi compartimenti opera. tivi della società; tutte le successive operazioni compiute sulle. somme distratte, volte all'occultamento delle stesse, si pongono in successione temporale rispetto alla distrazione e configurano gli estremi del reato di autoriciclaggio.

La diversa destinazione ha segnato inequivocabilmente il perfezionamento del reato contestato, rendendo definitiva la distrazione dei fondi pubblici a finalità differenti da quelle per le quali il finanziamento era stato concesso (cfr. Sez. 6, n. 40830 del 03/06/2010, Marani, che, anticipando alla data così individuata quella di consumazione del reato, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di malversazione oggetto del suo scrutinio). Mentre, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non ha rilievo il termine contrattuale del 30 giugno 2018, stabilito per la realizzazione del programma.

E ciò non solo ai fini della data di perfezionamento del reato di malversazione, ma anche in termini contrattualistici, dato che l'inadempimento di Blutec era già manifesto al 13 giugno 2017, quando la società non ha presentato il primo SAL alla scadenza prevista; e si è consacrato il 26 gennaio 2018 quando Invitalia spa ha notificato a Blutec l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento agevolato; a quest'ultima data era già incontrovertibile che il progetto finanziato non sarebbe più stato realizzato e dunque si è cristallizzata, in via definitiva, l'inadempienza" (così, in motivazione, Sez. 5 n. 331 del 12/11/2020, Rv. 280169, che ha affermato il principio di diritto per cui, in tema di autoriciclaggio, il perfezionamento del delitto presupposto deve precedere il momento consumativo del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen).

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudice ha correttamente applicato i principi affermati dalle Sezioni Unite, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, indicando i criteri stabiliti dall'art. 133 cod.pen. per determinare l'entità delle pene accessorie fallimentari. La durata delle stesse, infatti, è stata ancorata oltre che all'evidente gravità e molteplicità dei fatti illeciti commessi dall'imputato e all'intensità dell'elemento psicologico intenzionale, anche al rilevantissimo pregiudizio economico arrecato (pag. 11 della sentenza in esame). Né appare contrastare con tale decisione il riconoscimento delle attenuanti generiche, tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalle pene principali rispetto a quelle accessorie interdittive o inabilitative (Sez. 5, n. 50201 del 08/10/2019, Rv. 277655).

3. Manifestamente infondato è il terzo e ultimo motivo. 3.1. In ordine al primo profilo di censura, va rilevato che il giudice si è attenuto al principio di diritto per cui egli con la sentenza non è tenuto ad individuare concretamente le modalità esecutive della misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, atteso che le modalità di esecuzione della misura cautelare reale rientrano nella competenza esclusiva del pubblico ministero (Sez. 2, n. 5051 del 19/01/2021, Rv. 280637;

Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Rv. 259661). 3.2. Quanto alla residua censura, in sostanza il 'ricorrente sostiene là necessità di individuare esattamente le utilità derivanti dal delitto presupposto e quelle prodotte, invece, dal delitto accessorio, con la conseguenza che l'ablazione disposta con riferimento a quest'ultimo reato deve riguardare solo le utilità da esso prodotte e non anche quelle relative al delitto presupposto, sì da evitare una "doppia" ablazione. In proposito, si rileva che è vero che, in tema di autoriciclaggio, il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincidono con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi (Sez. 2, n. 27228 del 15/09/2020, Rv. 279650;

Sez. 6, n. 4953 del 20/11/2019, Rv. 278204). Tuttavia, nel caso in esame, appare corretta la confisca disposta in relazione al reato di cui al capo 3), giacché l'importo di euro 14.000.000,00 (non a caso inferiore a quella oggetto del reato presupposto) rappresenta il tótale delle somme reimpiegate e reinvestite in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, segnatamente nell'acquisto di titoli esteri poi disinvestiti, nell'acquisto di partecipazioni societarie (Eurolites s.p.a.), nella destinazione alle esigenze delle società, così da consentirne la prosecuzione dell'operatività e la dilazione nella richiesta di fallimento.

Né va trascurato che le censure difensive sul punto si rivelano anche generiche, limitandosi a contestare per intero la natura di profitto autonomo rispetto a quello del reato presupposto, a fronte di una decisione sul punto che richiama il contenuto dei numerosi accertamenti elencati in sentenza, sul quale l'imputato non risulta avere esercitato alcun contraddittorio, sebbene possibile anche in presenza del rito alternativo ex art. 444 cod. proc. pen. Pur sostenendo che l'ablazione disposta con riferimento al reato accessorio sia già "coperta" dalla confisca applicata in relazione al reato presupposto, il ricorrente non ne indica le ragioni, cioè non espone gli elementi dai quali si evincerebbe che le somme da confiscare indicate per ciascuna fattispecie siano integralmente o parzialmente sovrapponibili, in quanto si riferiscano (in tutto o in parte) alle stesse utilità, con la conseguenza che con riferimento a queste ultime si realizzerebbe, in sostanza, l'applicazione di una doppia confisca D'altronde, se l'ablazione definitiva è stata preceduta da un sequestro preventivo, il ricorrente avrebbe potuto chiedere in sede cautelare l'esatta definizione delle utilità derivanti dalle fattispecie connesse, sostenendo quindi la conseguente necessità, in ragione del rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità (che per consolidata giurisprudenza di legittimità devono trovare applicazione con riferimento anche alle misure cautelari reali e non solo a quelle personali), che l'ablazione (provvisoria) fosse esattamente parametrata alle utilità prodotte dal solo delitto accessorio.

4. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci