Sentenza — n. 30204/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso di Singh Birn Pal è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato, mentre quello di Singh Gurlabh è fondato negli esclusi termini di seguito esposti. Le censure sulla qualificazione giuridica del fatto recepita dalla Corte territoriale comuni ai due ricorsi sono invero manifestamente infondate. In proposito va anzitutto rammentato che il vizio dedotto dai ricorrenti evocando l'art. 606, comma primo, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 588 comma 2 c.p, art. 603 c.p; Sentenza — n. 30204/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le censure sulla qualificazione giuridica del fatto recepita dalla Corte territoriale comuni ai due ricorsi sono invero manifestamente infondate. In proposito va anzitutto rammentato che il vizio dedotto dai ricorrenti evocando l'art. 606, comma primo, lett.
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a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: Sìngh Birn Pal, nato in India, il 23/1/1992; Singh Gurlabh, nato in India, il 6/10/1982; avverso la sentenza del 21/11/2019 della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore dell'imputato Singh Gurlabh avv. Marco Poloni, che insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna di Singh Birn Pal e di Singh Gurlabh per il reato di rissa aggravata.
2. Avverso la sentenza ricorrono autonomamente entrambi gli imputati. 2.1 Il ricorso proposto nell'interesse di Singh Birn Pal articola cinque motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale, lamentando l'erronea qualificazione dei fatti in contestazione come rissa aggravata, potendosi al più individuare singoli episodi di lesioni volontarie. In particolare, secondo il ricorrente, dalle dichiarazioni rese degli operanti intervenuti, da alcuni testimoni oculari terzi e dagli stessi originari coimputati del ricorrente, in parte travisate dalla Corte territoriale, emergerebbe come non vi sia stata alcuna violenta contrapposizione tra gruppi distinti, ma solo un litigio verbale.
Con il secondo motivo lamenta il travisamento delle prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. In particolare il certificato medico attestante le lesioni subite da quest'ultimo riporterebbe soltanto che il Singh è stato aggredito da persone note, circostanza insufficiente a dimostrare la sua partecipazione alla presunta rissa, mentre illegittimamente la sentenza avrebbe tratto argomenti a sostegno dell'accusa dal fatto che nel corso delle dichiarazioni spontanee rese dal medesimo nel dibattimento egli non avrebbe saputo giustificare le lesioni riportate.
Inoltre la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente pretermesso le prove testimoniali convergenti nel dimostrare che l'imputato, come dallo stesso riferito, dopo l'inizio dell'acceso diverbio si fosse allontanato per fare ritorno sulla scena della presunta rissa solo successivamente all'intervento delle forze dell'ordine. Con il terzo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla svalutazione operata dal giudice dell'appello delle dichiarazioni scagionanti dei testi Zibouk e Shashid, ingiustificatamente ritenute non credibili dai giudici del merito, che pure le avrebbero invece valorizzate, con evidente contraddizione, nella parte ritenuta utile in chiave accusatoria.
Con il quarto e quinto motivo il ricorrente lamenta ulteriori vizi di motivazione in merito al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ad oggetto la riaudizione degli operanti intervenuti a sedare la presunta rissa e l'acquisizione della testimonianza della fidanzata dell'imputato, mai sentita nel corso del giudizio di primo grado. 2.2 Il ricorso proposto nell'interesse di Singh Gurlabh articola tre motivi. Il primo, con il quale viene eccepita l'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati, è sostanzialmente sovrapponibile nello sviluppo argomentativo al corrispondente motivo del ricorso del coimputato, alla cui illustrazione pertanto si rinvia.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il travisamento delle dichiarazioni della teste Zibouk poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, ma valutate solo parzialmente, posto che la stessa ha sì affermato che il Singh sarebbe uscito di casa armato di un bastone, ma che vi sarebbe poi rientrato senza partecipare alla ipotizzata rissa. La Corte avrebbe poi omesso ingiustificatamente di considerare le dichiarazioni del teste Shashid, il quale ha escluso a sua volta la partecipazione dell'imputato alla rissa. E sempre con riguardo alla deposizione della Zibouk con il terzo motivo viene dedotta la contraddittorietà della sentenza, che, da un lato, ha ritenuto la teste inattendibile, ma, dall'altro, ne ha valorizzato singole dichiarazioni in quanto ritenute utili alla dimostrazione della responsabilità dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Singh Birn Pal è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato, mentre quello di Singh Gurlabh è fondato negli esclusi termini di seguito esposti.
2. Le censure sulla qualificazione giuridica del fatto recepita dalla Corte territoriale comuni ai due ricorsi sono invero manifestamente infondate. In proposito va anzitutto rammentato che il vizio dedotto dai ricorrenti evocando l'art. 606, comma primo, lett.
b) c.p.p. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404).
Va allora rilevato che le critiche rivolte alla sentenza con il primo motivo di entrambi i ricorsi attengono in realtà alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito e dunque si traducono nella prospettazione di vizi della motivazione sul punto, atteso che oggetto di censura è, sostanzialmente, l'omessa considerazione di alcune dichiarazioni testimoniali. Anche in tal senso, però, le doglianze si rivelano generiche. Ed infatti i ricorsi si limitano anzitutto all'estrapolazione di selezionati brani di alcune deposizioni testimoniali (per di più soltanto sommariamente sintetizzati o meramente interpretati), senza riportarne o allegarne il contenuto integrale, impedendo dunque a questa Corte di apprezzare l'effettiva portata del vizio denunziato, sollecitandola invece ad una indebita rivalutazione del compendio probatorio.
In secondo luogo i rilievi dei ricorrenti non tengono conto delle altre dichiarazioni degli operanti valorizzate dalla sentenza e convergenti nell'indicare come, al loro arrivo, fosse in corso una violenta lite tra numerose persone, alcune delle quali utilizzavano dei bastoni per colpirne altre. Il che, peraltro, esclude che la Corte territoriale possa aver travisato le suddette deposizioni solo perché in alcuni momenti i testimoni hanno utilizzato espressioni maggiormente anodine per descrivere la scena. Non di meno i ricorsi eludono un ulteriore elemento che la sentenza ha utilizzato al fine di stabilire natura e dinamica dei fatti, ossia che alcune delle persone presenti - e non solo il Singh Birn Pal - abbiano riportato lesioni puntualmente certificate, circostanza che logicamente depone per il carattere violento della "lite", come ritenuto dai giudici del merito.
Una volta ricostruito il fatto nei termini indicati, la Corte territoriale ha dunque correttamente qualificato il medesimo ai sensi dell'art. 588 comma 2 c.p., senza per l'appunto cadere in alcun error in iudicando in iure.
3. All'infondatezza del primo motivo consegue quella del quarto motivo del ricorso del Singh Birn Pal, posto che la Corte ha motivatamente rigettato la richiesta di procedere ad una nuova audizione degli operanti, evidenziando come le loro testimonianze siano state sufficientemente convergenti nel descrivere la natura del violento confronto cui gli imputati ed altre persone hanno partecipato, motivazione con la quale, come già rilevato, il ricorso non si è compiutamente confrontato. Quanto invece al rigetto della richiesta di acquisire l'inedita testimonianza della fidanzata dell'imputato, la sentenza ha anzitutto rilevato come non si tratti di prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, circostanza che esclude l'obbligatorietà della sua assunzione, essendo stata una scelta della difesa quella di non esaminare la teste nel giudizio di primo grado.
Rilevato dunque che la richiesta correttamente è stata ricondotta alla disciplina di cui al primo comma dell'art. 603 c.p.p., va osservato che i giudici dell'appello hanno illustrato le ragioni della ritenuta superfluità della prova, evidenziando come la teste avrebbe dovuto confermare una circostanza già emersa dalla piattaforma cognitiva. Valutazione sostanzialmente non confutata dal ricorrente, che si è limitato a criticare la sua presunta contraddittorietà con l'affermazione di responsabilità del Singh, senza però e per l'appunto contestare il giudizio di superfluità della menzionata testimonianza.
4. Venendo ai residui motivi del ricorrente, manifestamente infondato risulta il secondo. E' infatti irrilevante che ai sanitari l'imputato non abbia precisato di aver subito le lesioni incontestatamente subite nel corso di una rissa, atteso che la Corte ha valorizzato indirettamente il certificato che le attesta, inferendo in maniera logica dal fatto che il Singh abbia riportato delle lesioni nel contesto osservato dagli operanti la sua partecipazione alla zuffa, evidenziando in tal senso come le stesse siano risultate compatibili con la sua dinamica e con quelle riportate da altri protagonisti della violenta colluttazione.
Né la sentenza ha indebitamente desunto argomenti a sostegno dell'accusa dalle dichiarazioni dell'imputato, il cui silenzio in merito all'origine delle menzionate lesioni - certamente legittimo - è stato valorizzato all'esclusivo fine di evidenziare come dagli atti non emergano ipotesi alternative alle conclusioni tratte sul punto, nonché l'inattendibilità del narrato del Singh, il quale ha negato di aver partecipato alla rissa, ma non ha saputo spiegare come si fosse procurato le lesioni. Parimenti inammissibili, sono le doglianze svolte con il terzo motivo.
La Corte territoriale ha motivatamente condiviso i giudizi formulati dal giudice di primo grado sull'inattendibilità dei testi Zibouk e Shashid, giudizi che invece il ricorso non ha confutato. Né con riguardo alla prima testimonianza il giudice dell'appello si è contraddetto laddove ha valorizzato le parti della deposizione non ritrattate dalla teste, tanto più che quelle utilizzate sono dichiarazioni marginali nell'economia del ragionamento probatorio sviluppato in sentenza. Né infine ha qualche pregio l'ultima obiezione formulata dal ricorrente e cioè quella articolata con il quarto motivo cui si è fatto cenno.
Il senso dell'affermazione contenuta a p. 15 della sentenza impugnata deve essere infatti ricavato dal complesso della motivazione sviluppata dai giudici del merito i quali non hanno negato - ed anzi hanno per ritenuto provato - che l'imputato ad un certo punto si sia sottratto al violento confronto per ricomparire solo dopo l'intervento degli operanti, ma al contempo hanno ritenuto che ciò sia avvenuto inevitabilmente e per l'appunto nel corso della rissa cui il Singh aveva in precedenza partecipato, non trovando altrimenti spiegazione le lesioni dallo stesso riportate.
Conclusione, come già detto, che è tutt'altro che illogica sulla base delle evidenze esposte.
4. I residui motivi del ricorso del Singh Gurlabh sono invece in parte fondati. La prova della sua partecipazione alla rissa è stata tratta dalla Corte dalle dichiarazioni dei corissanti Essaki Ahmed e Noniura Mohamed, di cui non viene precisato però il contenuto, nonché dalla testimonianza di Zoubik Fatima, la quale però, per come emerge da entrambe le sentenze di merito, avrebbe negato l'effettivo coinvolgimento dell'imputato nello scontro, essendosi limitata la teste ad affermare che egli si fosse armato di un bastone, per poi rientrare nell'abitazione, affermazione questa che il giudice dell'appello non ha né confutato, né ritenuto inattendibile.
La sentenza non precisa poi se qualcuno tra gli operanti abbia specificamente indicato il Singh Gurlabh come uno dei soggetti effettivamente coinvolti nella rissa piuttosto come una delle persone identificate sul luogo che ne era stato teatro. Conseguentemente in merito all'identificazione dell'imputato come uno dei corissanti la motivazione del provvedimento impugnato appare lacunosa ed incapace di resistere alle obiezioni difensive. Con riguardo alla posizione del medesimo la sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Singh Gurlabh con rinvio per nuovo• giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigett