Sentenza — n. 30202/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 02/07/2020 la Corte di Appello di Napoli ha confermato l'affermazione di responsabilità, pronunciata dal Tribunale di Napoli il 21/10/2019, nei confronti di Okokie John per i reati di furto con strappo, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Okokie John, Avv. Marco Esposito, deducendo, con un unico motivo di ricorso la violazione di legge in relazione agli artt. 33 bis, 33 ter e 33 quínquies c.p.p., e lamentando che erroneamente il giudizio sia stato trattato dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, e che sia stata rigettata la relativa eccezione, in quanto i tre 4," reati contestati, compresa la resistenza a p.u., sono di competenza del Tribunale monocratico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 33-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 30202/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente ha correttamente rilevato che il reato di resistenza a pubblico ufficiale rientra tra quelli attribuiti al Tribunale in composizione monocratica, esulando da quelli previsti dall'art. 33-bis cod. proc. pen. La Corte di appello, pertanto, non poteva richiamare, per rigettare la tempestiva eccezione della difesa, la contestazione di detta fattispecie. Tuttavia, nel caso di specie, è assorbente l'applicazione della previsione di cui all'art. 33 -octies, comma 2, cod. proc. pen., che impedisce la dichiarazione di nullità della sentenza.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OKOKIE John, nato in Nigeria il 07/11/1987 avverso la sentenza del 02/07/2020 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 02/07/2020 la Corte di Appello di Napoli ha confermato l'affermazione di responsabilità, pronunciata dal Tribunale di Napoli il 21/10/2019, nei confronti di Okokie John per i reati di furto con strappo, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Okokie John, Avv. Marco Esposito, deducendo, con un unico motivo di ricorso la violazione di legge in relazione agli artt. 33 bis, 33 ter e 33 quínquies c.p.p., e lamentando che erroneamente il giudizio sia stato trattato dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, e che sia stata rigettata la relativa eccezione, in quanto i tre 4," reati contestati, compresa la resistenza a p.u., sono di competenza del Tribunale monocratico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il ricorrente ha correttamente rilevato che il reato di resistenza a pubblico ufficiale rientra tra quelli attribuiti al Tribunale in composizione monocratica, esulando da quelli previsti dall'art. 33-bis cod. proc. pen. La Corte di appello, pertanto, non poteva richiamare, per rigettare la tempestiva eccezione della difesa, la contestazione di detta fattispecie. Tuttavia, nel caso di specie, è assorbente l'applicazione della previsione di cui all'art. 33 -octies, comma 2, cod. proc. pen., che impedisce la dichiarazione di nullità della sentenza.
L'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale collegiale in luogo di quello monocratico, infatti, non legittima l'annullamento della sentenza di primo grado da parte della Corte di appello, neppure se la relativa eccezione sia stata tempestivamente formulata ed in seguito riproposta con i motivi di impugnazione, operando in tal caso la regola posta dall'art. 33 -octies, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui il giudice di appello pronuncia nel merito anche quando riconosca che il reato avrebbe dovuto essere oggetto di cognizione da parte del giudice monocratico (Sez. 5, n. 31592 del 12/10/2020, Fiasschè, Rv. 279717;
Sez. 6, n. 2416 del 08/10/2009, dep. 2010, Briatico, Rv. 245805).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 01/06/2021 Il