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Sentenza — n. 30200/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30200/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30200/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'ad.606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez.

Regesto Legislator

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art. 584 c.p, art. 52 cod. pen; Sentenza — n. 30200/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte la ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla necessità della reazione difensiva e all'esistenza di una possibilità di un commodus discessus.

Parole chiave

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rapina reato di coazione legittima difesa oggetto pericoloso grave intralcio alla circolazione corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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art. 584 c.p
Con sentenza emessa il 22/01/2020 la Corte di Assise di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Pisa del 02/03/2018, che ha assolto Paolini Simone dal reato di omicidio preterintenzionale di Giuliani Davide di cui all'art. 584 c.p., ritenendo sussistente la legittima difesa.
art. 52 cod. pen
Fausto Malucchi, deducendo la violazione dell'art. 52 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIOIA Maria Franca, nata a Lagonegro il 22/12/1981 parte civile nel procedimento nei confronti di: PAOLINI Simone, nato a Barga il 19/09/1978 avverso la sentenza del 22/01/2020 della Corte di Assise di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore dell'imputato, Avv.

Erminia Imperi°, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 22/01/2020 la Corte di Assise di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Pisa del 02/03/2018, che ha assolto Paolini Simone dal reato di omicidio preterintenzionale di Giuliani Davide di cui all'art. 584 c.p., ritenendo sussistente la legittima difesa. Secondo l'imputazione, il Paolini, nell'esercizio della sua attività di guardia giurata, dipendente dell'istituto di vigilanza privata Corpo Guardie di Città, la notte del 13 agosto 2015, dopo aver preso in consegna all'entrata secondaria del Palabingo Navacchio di Cascina un plico contenente la somma di euro 6.042,00, depositandolo nel bagagliaio dell'auto di servizio con le insegne dell'istituto di appartenenza, ed aver iniziato la manovra di uscìta dal parcheggio retrostante, veniva fermato da un individuo travisato con un casco da moto in testa e con una pistola in pugno, che si parava davanti all'auto dopo aver collocato un cartello di lavori in corso in mezzo alla strada allo scopo di fermarne la marcia; la guardia giurata tentava di spingere con l'auto il rapinatore contro un muro laterale, tuttavia l'aggressore si rialzava, e si accostava allo sportello lato guidatore dell'auto impugnando la pistola, mentre il Paolini tentava di uscire dall'abitacolo aprendo parzialmente lo sportello; l'azione gli veniva impedita dal rapinatore, sicché il Paolini reagiva estraendo la propria pistola di servizio ed esplodeva, ancora seduto dalla posizione di guida, due colpi in direzione dell'uomo che si trovava in piedi al fianco sinistro dell'autovettura, attingendolo al torace; nonostante le ferite riportate, il rapinatore, sempre con la pistola in pugno, si gettava nell'abitacolo dell'auto, dove avveniva una colluttazione con il Paolini, finché costui non riusciva a sfilare il casco dalla testa, riconoscendolo come il collega di lavoro Giuliani Davide, e lo induceva a desistere dal tentativo di rapina; in seguito alla fuga a bordo della propria autovettura lasciata parcheggiata con il motore acceso a pochi metri di distanza, Giuliani perdeva il controllo del veicolo a causa delle gravissime ferite riportate e decedeva poco dopo essere uscito dall'abitacolo della vettura.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle partì civili Gioia Maria Franca, e le figlie Giuliani Emma e Giuliani Chiara, Avv. Fausto Malucchi, deducendo la violazione dell'art. 52 cod. pen. e il difetto o l'illogicità della motivazione della sentenza di assoluzione dell'imputato nella parte in cui ha escluso la possibilità di un commodus discessus.Sostiene il ricorso che l'imputato, invece di proseguire la marcia o darsi alla fuga, si sarebbe diretto verso l'aggressore, accettandone la sfida. Inoltre, dopo l'impatto con il rapinatore, invece di allontanarsi tranquillamente da quel luogo, volendo "fare un lavoro completo", avrebbe posto in pericolo sé stesso e il rapinatore, provocando in tal modo l'evento mortale.

L'imputato, infatti, non si trovò impedito al proseguimento della sua marcia, poiché l'uomo con il casco integrale che si manifestò fuori dalla siepe si limitò a collocare sul terreno ed in posizione defilata un basso cartello stradale, che avrebbe potuto con facilità essere abbattuto oppure schivato dall'autovettura; l'ostacolo, dunque, appariva più simbolico che concreto. Paolini preferì invece compiere la manovra opposta e si diresse verso l'aggressore, colpendolo e facendolo cadere a terra, e, anziché andarsene, decise di rimanere e di affrontare l'uomo.

L'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l'imputato non poteva fare qualcosa di diverso dal cercare di bloccare il rapinatore, perché se avesse proseguito per la sua strada, e fosse fuggito, avrebbe esposto prima il suo lato destro e poi la sua parte posteriore all'eventuale fuoco del rapinatore armato, sarebbe illogica, in quanto la manovra concretamente messa in atto si espose sicuramente ad un maggior pericolo, presentando all'eventuale fuoco del rapinatore la parte anteriore dell'auto e successivamente la sua parte laterale destra.

In ogni caso, in un secondo momento, allorquando il Paolini investi il rapinatore, egli avrebbe potuto di nuovo e con maggior facilità e sicurezza allontanarsi tranquillamente da quel luogo garantendosi un commodus discessus. In nessuna delle sentenze di merito si analizza questa seconda fase, in cui il rapinatore è a terra ferito, investito da un'autovettura, e la guardia giurata è all'interno di un'auto accesa, con ampio spazio per potersi allontanare, e, invece di fuggire, decide di disarmare il rapinatore a terra e quindi di catturarlo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'ad.606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte la ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla necessità della reazione difensiva e all'esistenza di una possibilità di un commodus discessus.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice dì merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 1.1.

Al riguardo, premesso che si vede in una ipotesi di c.d. 'doppia conforme' di assoluzione, e che le doglíanze proposte con il ricorso concernono esclusivamente il presupposto della necessità della reazione, sotto il profilo della possibilità di un commodus discessus, senza riproporre le questioni dei mezzi di difesa impiegati (la pistola, anziché le mani nude) e dei punti vitali del corpo attinti (essendo stato compiutamente spiegato che, nella concitazione, operativa ed emotiva, del momento, l'imputato non avrebbe avuto il tempo di abbassare il vetro del finestrino per mirare ad una gamba), la Corte territoriale ha analizzato, con motivazione adeguata ai fatti e immune da censure di illogicità (tantomeno manifeste), l'ipotesi sollecitata dalla difesa con riferimento alla possibilità di un commodus díscessus, concludendo che, nella situazione data, cercare di fuggire significava esporsi ad un pericolo ancora maggiore, dando le spalle ad una persona armata e con intenzioni aggressive.

In tema, va rammentato che, ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, il requisito della necessità della difesa, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 cod. pen. L. n. 59 del 2006, va inteso nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda apprezzate "ex ante", l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (Sez. 5, n. 25653 del 14/05/2008, Diop, Rv. 240447), sicché non è configurabile l'esimente della legittima difesa soltanto qualora l'agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall'aggressore senza pregiudizio e senza disonore (Sez. 1, Sentenza n. 5697 del 28/01/2003 Di Giulio, Rv. 223441, con riferimento ad una fattispecie relativa a omicidio pluriaggravato commesso da soggetto che avrebbe potuto evitare lo scontro con il presunto aggressore, una volta raggiunta l'autovettura con la quale si era recato sul luogo dell'evento, anziché ridiscendere da essa con una pistola per ucciderlo).

Invero, il rapporto tra reazione e fuga va risolto sulla base del principio- cardine del bilanciamento degli interessi, alla stregua del quale il soggetto aggredito non è tenuto a fuggire in tutti quei casi in cui la fuga esporrebbe beni giuridici suoi personali o di terzi (si pensi al rischio di investire passanti con una fuga in auto) a rischi maggiori di quelli incombenti sui beni propri del soggetto contro il quale si reagisce. Nel caso in esame, Paolini si è trovato davanti un cartello stradale, del tipo triangolare, che si poggia a terra, in mezzo alla strada, e, soprattutto, si è trovato di fronte una persona armata di pistola, oltretutto in una strada stretta e che dopo pochi metri presentava una curva a gomito.

Scartando subito l'ipotesi di una fuga in retromarcia, egli poteva accelerare e tentare di abbattere e sormontare il cartello stradale per allontanarsi, ma per fare questo avrebbe presentato, prima il fianco e poi la parte posteriore del veicolo (non blindato) alla possibile reazione dell'aggressore che aveva un'arma da fuoco; per giunta, aggiunge la sentenza impugnata, "in una condizione nella quale non poteva neanche partire accelerando al massimo perché la strada era molto stretta e soprattutto perché dopo pochi metri doveva necessariamente curvare a destra o a sinistra di 900".L'ipotesi della fuga, pertanto, non è stata ritenuta plausibile, in quanto il Paolíní si sarebbe dovuto esporre al pericolo di essere raggiunto da uno o più colpi di arma da fuoco da parte dell'ignoto aggressore dal fianco o da tergo; in altri termini, cercare di fuggire significava esporsi ad un pericolo ancora maggiore, cioè quello di dare le spalle ad una persona armata e con intenzioni evidentemente aggressive, di notte ed in una strada che non consentiva oggettivamente di allontanarsi alla massima velocità possibile.

Analogamente non può affermarsi, alla stregua della motivazione della sentenza della Corte di assise di appello, che l'imputato abbia accettato la sfida, neppure con riferimento a quella che il ricorso definisce la "seconda fase": "L'iniziativa del PAOLINI di cercare di stringere contro il muro che si trovava sul lato destro della strada l'aggressore per poi cercare di disarmarlo, si presentava in quel momento fra le varie opzioni possibili come l'unica sensata e percorribile. Le alternative erano la fuga, di cui si è già detto, oppure la resa: cioè consegnare al rapinatore l'incasso senza abbozzare alcuna reazione, il che non solo è in generale una condotta non esigibile, ma nel caso specifico trattandosi di una guardia giurata sarebbe stato contrario al preciso dovere dell'imputato e oltretutto gli sarebbe costato verosimilmente il posto di lavoro".

Pertanto, pur prescindendo dalla scindibilità in 'fasi' di un'azione aggressiva durata verosimilmente pochi istanti, appare meramente astratta e congetturale la prospettazione di un commodus discessus approfittando del tentativo del Paolini di stringere l'ignoto rapinatore contro il muro; costui, infatti, si è immediatamente rialzato, e, sempre puntando la pistola armata, si è avvicinato allo sportello del Paolini, impedendogli anche di scendere; in tal senso, radicando i presupposti per l'unica azione difensiva materialmente possibile, cioè esplodere i colpi attraverso il finestrino dell'auto.

Quanto alla successiva fase dell'azione, la Corte ha sottolineato la "forza della disperazione", che ha spinto il Giuliani a tentare il tutto per tutto, rialzandosi e cercando di aprire lo sportello del conducente, ingaggiando una colluttazione per neutralizzare la guardia giurata ed ottenere comunque il suo risultato. Sicché, anche in relazione a tale fase, la reazione dell'imputato, che si è limitato a svelare l'identità del rapinatore, e a dissuaderlo dal proseguire la rapina, appare del tutto proporzionata. In tale contesto, piuttosto che evidenziare una violazione di legge, il ricorso pare dunque sollecitare una rilettura dei profili di merito della tragica vicenda, come tale inammissibile nel giudizio di legittimità.2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del proced