Sentenza — n. 30199/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 12/11/2019 la Corte di Appello di Genova ha confermato l'affermazione di responsabilità, pronunciata dal Tribuna te di Imperia il 02/11/2017, nei confronti di Montali Gianfranco per il reato dì bancarotta fraudolenta documentale, per avere, quale amministratore di fatto della U.S. Imperia 1923 s.r.I., fallita il 29/09/2009, e, in concorso con Paparella Bruno quale amministratore di diritto - condannato per il reato di bancarotta semplice, reato poi dichiarato estinto per prescrizione in appello - omesso di tenere le scritture contabili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30199/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051), nel caso in esame la sentenza impugnata, nel ricostruire la condotta di bancarotta fraudolenta documentale, ha precisato che, oltre al "sistematico ricorso ad artifici contabili" - con particolare riferimento al pagamento in nero dei calciatori -, è stata accertata "una tenuta incompleta della contabilità, nel senso che (...) non solo vi sono omissioni di singole registrazioni - ad esempio, quelle dei pagamenti agli atleti -, ma manca il libro giornale (...) e non risultano istituiti né il libro degli inventari, né il libro cespiti ammortizzabili".
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTALI Gianfranco, nato a Napoli il 16/09/1953 avverso la sentenza del 12/11/2019 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore, Avv. Paolo Brìn, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 12/11/2019 la Corte di Appello di Genova ha confermato l'affermazione di responsabilità, pronunciata dal Tribuna te di Imperia il 02/11/2017, nei confronti di Montali Gianfranco per il reato dì bancarotta fraudolenta documentale, per avere, quale amministratore di fatto della U.S. Imperia 1923 s.r.I., fallita il 29/09/2009, e, in concorso con Paparella Bruno quale amministratore di diritto - condannato per il reato di bancarotta semplice, reato poi dichiarato estinto per prescrizione in appello - omesso di tenere le scritture contabili.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Montali Gianfranco, Avv. Paolo Brin, deducendo tre motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 521, 522 e 180 cod. proc. pen., lamentando che la motivazione della sentenza di condanna riguarderebbe gli artifici contabili che hanno minato la credibilità delle scritture contabili e non la mancata tenuta delle stesse, oggetto di contestazione. 2.2.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto credibile il coimputato Grollero, commercialista della società, in merito alla mancata trasmissione delle scritture contabili, e non i testi Lupi e Canta, i quali hanno riferito che tutta la documentazione contabile era stata consegnata al primo. Le dichiarazioni del coimputato dovevano essere oggetto di particolare vaglio e di riscontro. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stato omesso il giudizio sulla richiesta di sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato. Invero, premesso che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.
U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051), nel caso in esame la sentenza impugnata, nel ricostruire la condotta di bancarotta fraudolenta documentale, ha precisato che, oltre al "sistematico ricorso ad artifici contabili" - con particolare riferimento al pagamento in nero dei calciatori -, è stata accertata "una tenuta incompleta della contabilità, nel senso che (...) non solo vi sono omissioni di singole registrazioni - ad esempio, quelle dei pagamenti agli atleti -, ma manca il libro giornale (...) e non risultano istituiti né il libro degli inventari, né il libro cespiti ammortizzabili".
Sussiste, pertanto, piena congruenza tra la contestazione ("omettevano di tenere le scritture contabili") e la condanna. Peraltro, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in relazione a fattispecie analoghe, che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale sia pronunciata per omessa tenuta delle scritture contabili, piuttosto che per sottrazione o distruzione delle stesse come indicato nell'imputazione, poichè tali fattispecie si equivalgono (Sez. 5, n. 42754 del 26/05/2017, Ziliani, Rv. 271847), e che è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572).
3. Il secondo motivo, con cui si contesta il dolo dell'imputato, sulla base di una censura delle dichiarazioni di Grollero, è inammissibile. La versione difensiva, secondo cui il Grollero, commercialista della società fallita, aveva omesso di adempiere alla tenuta delle scritture contabili, è stata ritenuta non credibile, sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, in quanto il commercialista - sentito allorquando non era indagato, e non era neppure prospettabile il fallimento della società, essendo l'Imperia Calcio, nel 2007, in fase di cessione - ha riferito di non essere stato in possesso dei dati utili per provvedere alla contabilità, in quanto non forniti dalla società; peraltro, alcune lacune contabili erano legate non già alla asserita incuria del commercialista, essendo invece funzionali al pagamento in nero dei calciatori; e tali pagamenti, pacificamente a conoscenza del 'Presidente' (l'odierno ricorrente), erano frutto di un accordo con i calciatori, trattato dai dirigenti, non certo dal commercialista.
Le doglianze proposte sono comunque eminentemente di fatto, sollecitando, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla volontarietà della condotta dell'imputato, che, nella lettura alternativa accreditata dal ricorrente, sarebbe stata esclusa dall'affidamento della contabilità ad un commercialista.
Al riguardo, è assorbente il rilievo secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133;
Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947).
4. Il terzo motivo, con cui lamenta l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, in quanto, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso, non è stata avanzata alcuna richiesta di concessione del beneficio, né con l'atto di appello, né all'udienza di discussione. Peraltro, lo stesso ricorrente, condannato alla pena di anni due di reclusione, ha indicato di essere gravato da precedenti condanne, evidentemente ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom