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Sentenza — n. 30198/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30198/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30198/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO Luigi, nato a Altavilla Silentina il 06/01/1934 CRISCUOLO Alba, nata a Milano il 03/12/1963 CRISCUOLO Claudia, nata a Milano il 05/03/1969 parti civili nel procedimento nei confronti di: NIGRO Almerindo, nato a Altavilla Silentina il 24/10/1958 avverso la sentenza del 08/11/2019 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore, Avv.

Regesto Legislator

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art. 483 c.p, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 5 cod. pen, art. 606 c.p; Sentenza — n. 30198/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con riferimento alla circostanza rilevata dai ricorrenti secondo cui il testamento olografo lasciava in eredità il "possesso" del fondo, non già la "proprietà", sicché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente interpretato l'art. 5 cod. pen., va inoltre osservato, anche alla stregua di quanto già evidenziato, che il possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, che si protragga ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge, costituisce appunto il modo di acquisto originario della proprietà, e l'effetto si produce ope legis.

Parole chiave

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prova della proprietà accertamento della qualità di erede diritto successorio rurale legato di cosa altrui contratto successorio di attribuzione trasferimento della proprietà

Disposizioni normative citate

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art. 483 c.p
Con il primo motivo, la parte civile ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 483 c.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Leonardo Mastia, deducendo due motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 5 cod. pen
La Corte territoriale si è dunque posta in insanabile contrasto con l'art. 5 cod. pen.: il mero convincimento personale dell'imputato di agire illecitamente non può far venir meno la colpevolezza laddove la condotta sia sorretta da un errore di diritto inescusabile.
art. 606 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO Luigi, nato a Altavilla Silentina il 06/01/1934 CRISCUOLO Alba, nata a Milano il 03/12/1963 CRISCUOLO Claudia, nata a Milano il 05/03/1969 parti civili nel procedimento nei confronti di: NIGRO Almerindo, nato a Altavilla Silentina il 24/10/1958 avverso la sentenza del 08/11/2019 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore, Avv.

Leonardo Mastia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 08/11/2019 la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 09/01/2019, ha assolto Nigro Almerindo dal reato di cui all'art. 483 c.p., per aver attestato falsamente, nella dichiarazione di successione per morte presentata all'Agenzia delle Entrate, nella parte relativa all'asse ereditario, la piena proprietà di un terreno di circa un ettaro, che era invece di proprietà di Criscuoli Luigi e di Criscuoli Benigno.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle parti civili Criscuolo Luigi, Criscuolo Alba e Criscuolo Claudia, Avv. Leonardo Mastia, deducendo due motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, la parte civile ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 483 c.p. e il travisamento della prova, nonché l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che dagli atti non emergeva la prova certa che l'imputato sapesse, nel momento in cui ha presentato la dichiarazione di successione al padre deceduto, che il genitore non aveva usucapito il terreno oggetto della vicenda.

Nel "fuoco" del dolo dell'imputato rientrerebbe la propria situazione giuridica, e non quella del padre come, invece, pretenderebbe la Corte di appello. Ai fini del reato di falso basterebbe la prova che l'imputato, nel momento della dichiarazione, sapesse che dichiarava la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva diversa da quella che risultava dai registri immobiliari. Lamenta inoltre il travisamento della prova documentale, avendo la sentenza impugnata valutato il contenuto del testamento olografo del de CUI USI che tuttavia lasciava in eredità al figlio il possesso dei fondo e non già la proprietà; sostiene che anche la valorizzazione del contegno tenuto dall'imputato in un procedimento civile, diverso da quello penale, sarebbe illegittima, e che l'imputato ha in realtà strumentalizzato il procedimento civile al fine di ottenere ex post il titolo legittimante di cui era sprovvisto all'epoca della presentazione della dichiarazione; del resto, se l'usucapione fosse effettivamente maturata nel 1995, non si comprende per quale ragione il de cuius Nigro Arturo non si sia attivato per sentire dichiarata la sua proprietà, in considerazione anche delle querele presentate dai legittimi proprietari nel 2003 e dell'azione di tutela possessoria avanzata nel 2005; del resto, la domanda di accertamento dell'usucapione è ancora sub iudice.

La Corte territoriale si è dunque posta in insanabile contrasto con l'art. 5 cod. pen.: il mero convincimento personale dell'imputato di agire illecitamente non può far venir meno la colpevolezza laddove la condotta sia sorretta da un errore di diritto inescusabile. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso la valutazione degli elementi - in particolare, i diversi procedimenti civili e penali instaurati con riferimento al terreno in oggetto - che hanno condotto alla condanna dell'imputato nel giudizio di primo grado, i quali sarebbero idonei a dimostrare che egli sapesse che il padre non aveva usucapito il bene.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La sentenza impugnata ha assolto l'imputato Nigro Almerindo, ritenendo che non emergesse con certezza la prova del dolo del reato di falso; in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non emergesse la prova certa che l'imputato fosse consapevole del fatto che il padre non aveva usucapito il terreno prima del 2003, e che quindi il 31 gennaio 2011 non aveva la possibilità di validamente disporne a suo favore con testamento; al riguardo, ha evidenziato che l'imputato, nella denuncia di successione del 26 gennaio 2012, non ha dichiarato di aver personalmente acquisito la proprietà del fondo per usucapione, ma ha dichiarato di esserne divenuto proprietario per averlo ereditato dal padre, Nigro Arturo, deceduto il 13 febbraio 2011, che a sua volta ne era divenuto proprietario nel 1995 per usucapione (in seguito al possesso iniziato nel 1980 e protratto in maniera indisturbata per oltre 15 anni), il quale glielo aveva lasciato con testamento olografo del 31 gennaio 2011.

L'assenza del dolo di dichiarare il falso è stata altresì desunta dal comportamento successivo, in quanto il Nigro si è costituito nel processo civile con cui le odierne parti civili hanno esercitato l'azione di rivendica della proprietà del terreno, proponendo l'eccezione ríconvenzionale di intervenuta usucapione.3. Ciò posto, le doglianze dei ricorrenti mirano a contestare la valutazione probatoria formulata dalla Corte territoriale, sollecitando, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte i ricorrenti non lamentano una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito al dolo del falso.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà con riferimento all'assenza di prova del dolo. 3.1.

Peraltro, va rammentato che l'accertamento per via giudiziale dell'intervenuta usucapione dà luogo a una sentenza dichiarativa, e non costitutiva; invero, la trascrizione della sentenza da cui risulta acquistata per usucapione la proprietà dei beni immobili e di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, ha natura di pubblicità-notizia.Nella dichiarazione di successione, pertanto, può (deve) essere inserito anche l'immobile acquistato per usucapione, pur in assenza della sentenza che accerti siffatto acquisto. Sicché non può essere ritenuta falsa una dichiarazione di successione per il solo fatto che riguarda una situazione giuridica soggettiva diversa da quella che risultava dai registri immobiliari, come pure sostenuto dai ricorrenti.

Ciò non significa che, come è avvenuto nel caso di specie, il proprietario del bene non possa proporre domanda di rivendicazione, e che colui che assume di esserne il proprietario a titolo originario, per contrastare tale domanda, possa avanzare domanda riconvenzionale mirante ad accertare l'avvenuto acquisto per usucapione (nel caso in esame da parte del padre): ma ciò costituisce appunto l'essenza di una controversia civile, non già penale. Proprio il contenzioso civile in corso, del resto, denota come sia ragionevole, adeguata ai fatti ed immune da censure di illogicità manifesta, la motivazione della decisione della Corte di appello nella parte in cui ha escluso la prova del dolo del reato.

Con riferimento alla circostanza rilevata dai ricorrenti secondo cui il testamento olografo lasciava in eredità il "possesso" del fondo, non già la "proprietà", sicché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente interpretato l'art. 5 cod. pen., va inoltre osservato, anche alla stregua di quanto già evidenziato, che il possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, che si protragga ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge, costituisce appunto il modo di acquisto originario della proprietà, e l'effetto si produce ope legis.

Pertanto, pur menzionando il testamento il "possesso" del terreno, deve ritenersi che il de cuius abbia trasferito il corrispondente diritto di proprietà asseritamente acquistato, in via originaria (e non derivata), proprio mediante il possesso ininterrotto. Ed alcun errore inescusabile di diritto può essere enucleabile in capo all'imputato, in quanto: innanzitutto, le contestazioni delle odierne parti civili nei confronti del possesso di Nigro Arturo risultano avviate successivamente (nel 2003) all'intervenuto acquisto della proprietà (asseritamente intervenuto nel 1995); in secondo luogo, non verrebbe in rilievo un errore sul diritto (cioè sull'intervenuta usucapione), bensì un errore sul fatto, cioè sull'esistenza dei presupposti di fatto - il possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, che si protragga ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge - che fondano l'usucapione quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà.Ed un tale errore, che, nel caso di colui che rivendichi l'intervenuta usucapione, escluderebbe il dolo, fondando una fisiologica controversia civile, a maggior ragione rileverebbe, ove provato, nel caso in esame, che concerne l'erede dell'acquisto a titolo originario.

Pertanto, alla stregua delle argomentazioni che precedono, non è possibile desumere la prova del dolo del falso contestato, inserendosi la vicenda in esame nel più corretto alveo di una ordinaria controversia civilistica sull'intervenuta usucapione di un fondo.

4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al