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Sentenza — n. 30197/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30197/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30197/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente- SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AVINO GIOVANNI nato a VEROLI il 20/08/1970 avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020;n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 5 del decreto-legge 01/04/2021, n. 44; 'Lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cessazione, Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 2639 cod. civ, art. 41 Cost, art. 3 Cost, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30197/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 21 dicembre 2020, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1.Le censure articolate nel primo e nel secondo motivo in riferimento all'attribuzione a Giovanni D'Avino della qualifica di amministratore di fatto non colgono nel segno. Il ricorrente deduce che siffatto status sia stato risolto sic et simpliciter nella prova della cessione di ramo d'azienda in favore di Nozze s.r.I., in violazione degli indici di ingerenza declinati dalla giurisprudenza di legittimità. 1.1.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta amministrazione infedele errore contabile omissione della contabilità reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 2639 cod. civ
2.1: Con il primo motivo, deduce violazione di legge ex art. 2639 cod. civ.
art. 41 Cost
art. 3 Cost
art. 133 cod. pen
Nel resto, va qui richiamato il principio per cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
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Testo completo

la seguente- SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AVINO GIOVANNI nato a VEROLI il 20/08/1970 avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020;n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 5 del decreto-legge 01/04/2021, n. 44; 'Lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cessazione, Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Letta la memoria del difensore dell'imputato.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata del 13 settembre 2019, la Corte d'appello di Roma ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 25 marzó 2019, assolto Agostino D'Avino dai delitti di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, confermando l'affermazione di responsabilità di Giovanni D'Avino per le medesime imputazioni, in qualità di amministratore di diritto dal 1 febbraio 2005 al 29 dicembre 2008 e, successivamente, di amministratore di fatto di GDM Import dichiarata fallita con sentenza del 17 giugno 2013. 1.1.

Secondo l'imputazione, ai fratelli Agostino e Giovanni D'Avino .- il primo quale amministratore di diritto della fallita dalla data di costituzione al 1 febbraio 2005 e, successivamente, di amministratore di fatto - sono stati contesti la distrazione di risorse, pari alle rimanenze finali, per circa Euro 700.000,00, e la cessione, al prezzo di soli Euro 20.000,00, rimasto insoluto, di un ramo d'azienda in favore di Nozze s.r.I., riconducibile al medesimo contesto familiare, oltre all'irregolare tenuta delle scritture contabili. Il Tribunale - ripercorsa la storia della società, costituita nel 1992 dai tre fratelli Mario, Agostino e Giovanni D'Avino; la successione nella carica di amministratore; la cessione di quote in favore del dipendente Colasanti il 27 ottobre 2009 ed il subentro di questi nell'amministrazione, con successiva trasformazione societaria - ricostruiva, in particolare, la precedente cessione di un ramo d'azienda da parte di Darcom s.r.l. alla fallita il 17 marzo 2008, al prezzo di Euro 255.000,00; operazione curata da Giovanni D'Avino nella duplice veste di amministratore unico della cedente e della cessionaria.

Sin dal 2007, la società aveva registrato tensioni finanziarie e, dal 2009, evidenti irregolarità contabili, tali da dissimulare, sostanzialmente, perdite che avrebbero dovuto comportare la ricapitalizzazione o la liquidazione della società. Contestualmente alla cessione delle quote al Colasanti, GDM Import s.r.l. aveva trasferito un ramo d'azienda a Nozze s.r.I., amministrata da Domenica Caverna, madre dei fratelli D'Avino, al prezzo di Euro 20.000,00, di cui Euro 19.000 di avviamento, svalutato rispetto al valore riportato in bilancio. Ritenuta la fittizietà della cessione di quote in favore del Colasanti e valorizzato il flusso di finanziamenti erogati in favore della fallita dai fratelli D'Avino, il Tribunale ha ritenuto come la cessione del principale ramo d'azienda - già acquistato da Darcom s.r.1 - al prezzo di Euro 20.000,00, mai versato, costituisse una forma di dissipazione, mentre risultavano distratte le merci che, al netto delle note di credito prodotte dalla difesa, ammontavano ad oltre Euro 500.000,00.

Ad avviso del Tribunale, inoltre, le scritture contabili non erano state integralmente consegnate al curatore, mentre quelle messe a disposizione si erano rivelate ideologicamente inattendibili, e tali da dissimulare le perdite. 1.2. La Corte territoriale ha assolto Agostino D'Avino, ritenendo non adeguatamente provato, a carico di questi, il ruolo di amministratore di fatto, confermando l'affermazione di responsabilità di Giovanni D'Avino.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato Giovanni D'Avino per mezzo del difensore, Avv. Carlo Marchiolo, affidando le proprie censure a cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1: Con il primo motivo, deduce violazione di legge ex art. 2639 cod. civ. in riferimento all'attribuzione, all'imputato, della qualifica di amministratore di fatto, risolta nella mera condotta di distrazione ed in assenza della prova di effettiva gestione, sia sotto il profilo quantitativo-temporale che qualitativo, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2.

Con il secondo motivo, deduce correlato vizio della motivazione per avere la Corte territoriale, pur avendo enunciato i parametri di riferimento, ritenuto il ruolo di amministratore di fatto in riferimento ad un unico atto di gestione, consistito nella cessione del ramo d'azienda, nell'indimostrata reiterazione di condotte gestorie dalla data dell'operazione al fallimento, in contraddizione con quanto reputato in relazione alla posizione del coimputato assolto. 2.3. Il terzo motivo censura violazione di legge in riferimento all'art. 216 I. fall, non integrando la cessione delle quote sociali alcuna ipotesi di distrazione, trattandosi di atto neutro, che non determina alcuna conseguenza patrimoniale nei confronti della società. 2.4.

Il quarto motivo prospetta analoga censura in relazione alla bancarotta documentale, in presenza di una condotta osservante fin quando l'imputato aveva svolto la carica di amministratore (2008), con addebito delle successive irregolarità in via meramente apodittica. 2.5. Con il quinto motivo, si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 21 dicembre 2020, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1.Le censure articolate nel primo e nel secondo motivo in riferimento all'attribuzione a Giovanni D'Avino della qualifica di amministratore di fatto non colgono nel segno. Il ricorrente deduce che siffatto status sia stato risolto sic et simpliciter nella prova della cessione di ramo d'azienda in favore di Nozze s.r.I., in violazione degli indici di ingerenza declinati dalla giurisprudenza di legittimità. 1.1.

L'argomento, seppur astrattamente suggestivo, non coglie nel segno. Se è vero che la prova del compimento di una singola operazione non assolve, in via generale, l'onere di dimostrazione dell'esercizio in fatto di poteri gestori, tali da rendere immediatamente l'agente destinatario delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. (ex multis Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550), potendo, invece, la stessa condotta rivelare una forma di concorso esterno nel reato proprio dell'amministratore, nondimeno, nel caso in esame, le conformi sentenze di merito hanno ricostruito in termini di fittizietà la nomina, in data 30 dicembre 2008, ad amministratore di Diego Colasanti, le conseguenti iniziative di trasformazione societaria e la contestuale cessione del ramo d'azienda, corrente in Frosinone, in favore di società riconducibile alla famiglia dell'imputato; iniziative, effettivamente poste in essere da Giovanni D'Avino, alle quali è stata attribuita natura distrattiva, sia in relazione al corrispettivo pattuito (di gran lunga inferiore al prezzo di acquisto del predetto ramo aziendale, come evidenziato nella sentenza di primo grado alla quale la decisione impugnata ha fatto riferimento) e non pagato, che alle caratteristiche soggettive delle parti (nomina ad amministratore di un dipendente della società; disposizione in favore di società collegata), in linea con gli indicatori enunciati da questa Corte (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).

A siffatta trama argoméntativa, non contestata nel suo sviluppo e chiaramente esplicativa della riconducibilità della stessa nomina del Colasanti ad un unico disegno dismissivo della fallita, con trasfusione delle utilità ad altra società del gruppo, il ricorrente oppone il difetto di prova di un'effettiva attività gestoria, in epoca successiva alla formale dismissione del ruolo di amministratore, che non s'appalesa decisiva rispetto alla consapevole destinazione di GDM Import s.r.l. al fallimento, come ricostruita nelle conformi sentenze di merito.In altri termini, se la stessa designazione del Colasanti si inscrive in un contesto di dismissione e trasfusione patrimoniale, non si tratta di verificare se Giovanni D'Avino abbia o meno gestito di fatto fa società, effettivamente non più in grado di realizzare il suo scopo, in conseguenza della dismissione clell'asset aziendale, trova applicazione il principio, già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829), per cui la prova della posizione di amministratore di fatto di una società "schermo", deprivata di una reale autonomia e trasformata per essere avviata al fallimento, in un meccanismo fraudolento volto alla cessione senza corrispettivo delle utilità, si traduce in quella del ruolo di ideatore ed organizzatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico all'interno di un ente ormai solo formalmente operante.

In tal senso, va ribadito - nel solco tracciato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031), che la natura fittizia di una società non coincide con la simulazione degli atti societari (costitutivi o modificativi), che involgono esclusivamente i profili dell'esistenza e della veste formale dell'ente, ma è desumibile dalle condizioni patrimoniali e finanziarie, dalle regole di vita interna e dal mancato perseguimento degli scopi sociali; elementi rispetto ai quali vanno, simmetricamente, ricostruiti i ruoli societari nell'ipotesi - ampiamente argomentata nel caso al vaglio - di dissociazione tra amministrazione formale e de facto.

Del resto, al fine di individuare la finalità distrattiva perseguita dagli agenti, anche l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento (nel caso di specie nel diritto d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.), può costituire uno strumento di frode per pregiudicare le ragioni dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio (Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 2020, lezzi, Rv. 279089, in fattispecie in cui risultava realizzata la cessione di un ramo di azienda in stato prefallimentare che, per le modalità con cui era stata eseguita, aveva depauperato definitivamente il patrimonio della cedente). 1.2.

Nella delineata prospettiva, si rivela inconducente il riferimento, ampiamente documentato nel ricorso, alla giurisprudenza di questa Corte che, in tema di amministratore di fatto, postula la ricorrenza di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale (ex multis Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontaní, Rv. 279497), in presenza di un avvicendamento nelle cariche sociali ex se esplicativo della destinazione della società al fallimento.

Né la statuizione assolutoria emessa in favore di Agostino D'Avino, amministratore sino al 31 gennaio 2005, dispiega ex se alcuna disarticolazione dell'iter argomentativo della sentenza avversata, che ha ravvisato l'inidoneità degli elementi emersi a carico del predetto, valorizzando la distanza temporale tra la cessazione della carica ed il fallimento, in tal modo esternando un giudizio di merito sul diverso epilogo decisorio relativamente ad una posizione, che si prospetta assertivamente come identica, che non s'appalesa sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (V.

Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264020). Il primo ed il secondo motivo sono, pertanto, infondati.

2. Il terzo motivo è, invece, inammissibile. 2.1. L'affermazione di responsabilità del ricorrente per la bancarotta patrimoniale è stata limitata, negli esatti termini già delineati,dall'imputazione, alla cessione d'azienda ed alla distrazione delle rimanenze finali - peraltro quantitativamente rideterminate all'esito della prova a discarico e non investite dal ricorso - mentre il ricorrente svolge censure sulla cessione di quote in favore del Colasanti di cui non è, invece, controversa la natura non distrattiva, con conseguente aspecificità della doglianza. 2.2.

Nel resto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per cui integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale; nè assume rilievo, al riguardo, il dettato dell'art. 2560, comma 2, cod. civ. in ordine alla responsabilità dell'acquirente rispetto ai pregressi debiti dell'azienda, costituendo tale garanzia un "post factum" della già consumata distrazione (Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644).

3. Il quarto motivo è, del pari, manifestamente inconducente. Anche in riferimento alla bancarotta documentale, il ricorrente si limita a rivendicare l'attendibilità delle scritture contabili sino alla data della cessazione dalle funzioni di amministratore, omettendo di confrontarsi con la ricostruzione del profilo soggettivo di attribuzione della responsabilità (V supra § 1.1.) 4. Il quinto motivo è generico. 4.1. Il ricorrente noh enuncia i positivi indicatori, asseritannente prospettati con l'appello, che la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente svalutato ai fini del diniego delle attenuanti generiche, precludendo in tal modo di delibare il denunciato vizio della motivazione.

Né dall'incontestata sintesi dei motivi di gravame, rappresentata nella sentenza impugnata, è dato ricostruire quale elemento decisivo nel senso invocato sarebbe stato, invece, ignorato, sì da rendere la valorizzazione della gravità del fatto, rimasta incontestata, irragionevole o abnorme: le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di 'fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639), mentre il ricorrente si limita a censurare il diniego, omettendo di indicare le ragioni che rivelino un abuso della discrezionalità giudiziale. 4.2.

Nel resto, va qui richiamato il principio per cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), come rappresentato nel caso in esame.

Il ricorso è, pertanto', complessivamente infondato.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento