Sentenza — n. 30196/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente' SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FORNARA PAOLA ADA ANTONIETTA nato a MILANO il 07/04/1962 nel procedimento a carico di: FINOCCHIARO LUCIO nato a MILANO il 11/12/1957 avverso la sentenza del 15/01/2020 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta del Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di 'discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. '137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato ., quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 5 del decreto-legge 01/04/2021, n. 44; Lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorsole la memoria del difensore della ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 576 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30196/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 21 dicembre 2020, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
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a seguente' SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FORNARA PAOLA ADA ANTONIETTA nato a MILANO il 07/04/1962 nel procedimento a carico di: FINOCCHIARO LUCIO nato a MILANO il 11/12/1957 avverso la sentenza del 15/01/2020 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta del Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di 'discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. '137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato ., quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 5 del decreto-legge 01/04/2021, n. 44; Lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorsole la memoria del difensore della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata del 15 gennaio 2020, il Tribunale di Milano ha, in riforma della decisione del Giudice di pace in sede del 29 marzo 2019, assolto Lucio Finocchiaro dal reato di lesioni in danno di Paola Ada Antonietta perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile Paola Ada Antonietta, per mezzo del difensore, Avv. Mariapaola Marro, affidando le proprie censure a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione quanto alla valutazione d'attendibilità della persona offesa, anche sub specie di travisamento delle prove, per essere stati valutati fatti estranei al procedimento ed invece svalutate circostanze favorevoli alla parte civile, analiticamente ripercorse. 2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura in riferimento alla valutazione della deposizione di Vittoria Voltolina. 2.3. Il terzo motivo censura la motivazione in riferimento alla ricostruzione del conflittuale contesto, con travisamento dei fatti ed indebita mancata acquisizione di prove decisive. 2.4. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen..
3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 21 dicembre 2020, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Con nota trasmessa in cancelleria a mezzo p.e.c. il 28 maggio 2021, il difensore della parte civile ricorrente, munita di procura speciale, ha trasmesso verbali di remissione di querela ed accettazione, dichiarando di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per rinuncia, validamente espressa dal difensore e procuratore speciale della parte civile, con dichiarazione trasmessa a mezzo p.e.c. alla cancelleria il 28 maggio 2021, unitamente ai verbali di remissione di querela e accettazione.1. Tanto premesso, nonostante l'intervenuta accettazione della remissione di querela, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso della parte civile per rinuncia. Ed invero là remissione della querela da parte della persona offesa, con rinuncia ad ogni sua pretesa per i fatti in essa indicati nei confronti dell'imputato (come espressamente affermato nella nota trasmessa dal difensore procuratore speciale) hanno inciso sul ricorso per Cassazione originariamente presentato avverso la sentenza di assoluzione del tribunale di Milano.
Trattandosi, infatti, di ricorso proposto dalla parte civile ai soli effetti della responsabilità civile dell'imputato, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., sono precluse in questa sede pronunce in grado di incidere sui profili penalmente rilevanti della sentenza impugnata, tra cui va senza dubbio ricompresa la dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela, accettata dall'imputato (Sez. 6, n. 31924 del 18/06/2019, V., Rv. 276470). Ne consegue che, anche alla luce della concomitante esplicita rinuncia ad ogni pretesa vantata nei confronti del Finocchiaro, l'intervenuta remissione di querela e la conseguente rinuncia al ricorso determinano l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione di legittimità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., di cui è venuta meno la ragione giustificatrice in considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti.
2. Sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Paola Ada Antonietta Fornara va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della medesima al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma, in favore della Cassa delle ammende, che appare equo fissare in Euro 500,00, non potendosi ritenere la ricorrente del tutto immune da colpa nella determinazione della evidenziata ragione di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle amme