Sentenza — n. 30194/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IULA MARIANO nato a CONTURSI TERME il 04/07/1971 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE ' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 5 del decreto-legge 01/04/2021, n. 44;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 415-bis cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30194/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel quadro così delineato, anche il riferimento ai bilanci (ex se non rientranti nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, L. fall., V. Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925) ha vieppiù acclarato la generale inattendìbilità delle scritture, tenute dai professionisti delegati senza esonero alcuno per l'amministratore dai doveri di vigilanza e controllo, non avendo il ricorrente superato, con una rigorosa prova contraria, la presunzione semplice che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (ex multis Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IULA MARIANO nato a CONTURSI TERME il 04/07/1971 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE ' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 5 del decreto-legge 01/04/2021, n. 44;
Lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria del difensore dell'imputato.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata del 26 novembre 2019, la Corte d'appello di Trieste ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 22 marzo 2016, rideterminato le pene accessorie di cui all'art. 216, u.c. I. fall, confermando l'affermazione di responsabilità di Mariano Iula per il reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, al medesimo ascritto nella qualità di amministratore unico e liquidatore di "Iuta Costruzioni" s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 2 settembre 2010.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. Sabato Tufano, affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce nullità della sentenza di primo grado per essere state disattese le istanze di rinvio del difensore, dovute a legittimo impedimento, all'udienza del 21 dicembre 2012, all'interrogatorio richiesto al Pm e fissato per il 21 dicembre 2012 e alle udienze dell'Il giugno 2013 e 7 gennaio 2014, trattandosi di richieste prontamente comunicate e dovute a concomitanti impegni professionali ed a gravi condizioni di salute dell'imputato. 2.2.
Con il secondo motivo, deduce nullità della sentenza per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e contesta l'affermazione di responsabilità, ritenuta senza la dimostrazione che il fallimento sia stato cagionato da operazioni dolose, con conseguente erronea ricostruzione del dolo e dell'onere della prova riguardo l'attendibilità delle scritture, avendo sul punto il curatore trascurato gli elementi introdotti dalla difesa, posti a fondamento della richiesta di integrazione probatoria. 2.3. Con il terzo motivo, censura il diniego dell'attenuante di cui all'art. 219 I. fall., erroneamente esclusa per la ritenuta sussistenza di più fatti di bancarotta ed in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, insistendo sull'assenza di prova del dolo e sulla rilevanza 3.
Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.4. Con nota trasmessa in cancelleria a mezzo p.e.c. il 20 maggio 2021, il difensore ha controdedotto alle conclusioni del P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità. 1.Le censure svolte nel primo motivo, con il quale si deduce nullità della sentenza di primo grado in conseguenza del rigetto delle istanze di rinvio per legittimo impedimento della parte e del difensore, è del tutto generico. 1.1. Questa Corte ha già affermato come il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" - quale è quello inerente la regolare costituzione delle parti - non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto (Sez. 6,, n. 36612 del 19/11/2020, Gresta, Rv. 280121;
N. 25310 del 2004 Rv. 228953; N. 34351 del 2005 Rv. 232508). Sul punto, il ricorrente si limita a riportare una serie di date di udienza, rispetto alle quali deduce il rigetto delle istanze di rinvio, senza prospettare a questa Corte, in riferimento a ciascuna, quali sarebbero stati gli elementi deponenti per la qualificazione dell'impedimento di volta in volta dedotto come legittimo, sì da precludere in radice il relativo apprezzamento; apprezzamento che, invece, la sentenza impugnata ha analiticamente svolto, senza che a ciascun segmento della relativa motivazione sia contrapposto uno specifico profilo di criticità, risolvendosi la censura in una generica ed omnicomprebsiva evocazione di precedenti giurisprudenziali. 1.2.
Per altro verso, la questione posta in riferimento all'istanza di rinvio del difensore per l'interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen. è proposta fuori dei casi previsti dalla legge. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, a norma dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice provvede ai sensi del comma 1 (rinvio del dibattimento) anche nel caso di assenza del difensore, quando risulti che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, è applicabile solo alla fase del dibattimento, con esclusione delle udienze che si svolgono dinanzi al giudice per le indagini preliminari, nei casi previsti dagli artt. 294 (interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare) e 391 cod. proc. pen.(udienza di convalida), ed a maggior ragione per l'interrogatorio svolto dal pubblico ministero ex art. 415-bis, comma 3, stesso codice.
Il primo motivo è, pertanto, inammissibilmente formulato.
2. Il secondo motivo è, del pari, generico. Mediante deduzioni, in toto versate in fatto, il ricorrente reitera censure alle quali la Corte territoriale ha offerto motivata confutazione, omettendo di confrontarsi criticamente con l'avversata sentenza e ponendo la doglianza nell'alveo della inammissibilità (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Per altro verso, il motivo - che non deduce quali tra i vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. si intenda prospettare - si risolve nella promiscua evocazione di plurime doglianze, finendo per attribuire inammissibilmente al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). 2.1.
Nel quadro così delineato, le censure rivolte all'omessa rinnovazione istruttoria non esplicano quale profilo di decisività, rilevante ai sensi dell'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., sarebbe derivato dal (ri)esame dei testi e sarebbe stato, ingiustificatamente, sterilizzato, mentre l'espletamento di una "ctu" è richiesta proposta fuori dei casi previsti dalla legge (V. Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996). 2.2. Nel respingere le censure inerenti l'affermazione di responsabilità per il capo b), l'avversata sentenza ha chiarito come la contestazione descriva un'ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione - inerente plurime somme versate dai clienti della fallita sui conti personali dell'imputato, non rinvenute dal curatore e della cui destinazione lo stesso non ha offerto adeguata dimostrazione (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385) - connotata da dolo generico, mentre il ricorrente formula critiche relative al diverso reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 I. fall., ignorando la motivazione resa al riguardo e censurando, del tutto apoditticamente, la prova dell'elemento soggettivo.
Siffatta argomentazione esclude in radice la qualificazione del fatto, richiesta dal ricorrente, nella meno grave fattispecie di bancarotta semplice (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019 - dep. 2020, Morace, Rv. 279179). 2.3. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte territoriale ha affrontato ciascuno dei profili di criticità rilevati dal curatore, evidenziando come l'iscrizione di crediti, invece risultati adempiuti anche attraverso accertamenti della polizia tributaria, non sia stata contrastata documentalmente dall'imputato, che si è limitato ad asserire di aver intrapresb iniziative giudiziarie verso gli obbligati.
Nel quadro così delineato, anche il riferimento ai bilanci (ex se non rientranti nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, L. fall., V. Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925) ha vieppiù acclarato la generale inattendìbilità delle scritture, tenute dai professionisti delegati senza esonero alcuno per l'amministratore dai doveri di vigilanza e controllo, non avendo il ricorrente superato, con una rigorosa prova contraria, la presunzione semplice che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (ex multis Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133).
A fronte dell'articolata motivazione resa sul punto, il ricorso si sofferma su profili giuridici della materia, sottraendosi alla necessaria, compiuta disamina critica dell'argomentazione in fatto svolta dalla Corte territoriale. Il motivo, pertanto, è del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
3. Di analoga inconsistenza il terzo motivo. 3.1. Con orientamento consolidato, questa Sezione ha affermato (ex multis Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019, Rancati, Rv. 277243) come il giudizio relativo all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all'art. 219, comma 3, I. fall. debba essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti, anche in riferimento all'incidenza della fattispecie documentale (Sez. 5, Tirone, n. 45136 del 27/06/2019, Tirone, Rv. 277541); giudizio controfattuale che la Corte territoriale ha svolto, con argomentazione incensurabile, sia in riferimento all'entità delle accertate distrazioni che alla dissimulazione conseguente all'inattendibilità delle scritture. 3.2.
Anche al riguardo, il ricorrente si limita ad evocare l'astratta compatibilità strutturale tra la pretesa attenuante e l'istituto di cui all'art. 219, comma secondo, n.2 - argomento invece non utilizzato dal giudice del merito - asserendo, del tutto assertivamente, la speciale tenuità del danno, a tal fine replicando censure inerenti l'elemento soggettivo del reato. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo abbia proposto li ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del