Sentenza — n. 30193/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 14/11/2019 la Corte di Appello di Napoli ha confermato l'affermazione di responsabilità, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 06/07/2017, nei confronti di Gentile Marcello e di Rescigno Massimo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, Gentile Marcello quale amministratore di fatto della Leghe Leggere s.p.a., fallita il 30/06/2006, e, in concorso con Rescigno Massimo quale amministratore di diritto della Metalpoint s.r.I., distratto i beni e il denaro della fallita, mediante tre diverse operazioni:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 c.p, art. 220 disp. att. cod. proc. pen, art. 111 Cost, art. 62 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 30193/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non viene in alcun modo in rilievo il secondo comma dell'art. 223 I.f., che disciplina le diverse fattispecie di bancarotta impropria da reato societario (comma 2, n.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENTILE Marcello, nato a Napoli il 15/05/1961 RESCIGNO Massimo, nato a Napoli il 07/05/1974 avverso la sentenza del 14/11/2019 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori, Avv. Lelio Della Pietra e Avv. Gino Fulgenzi, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 14/11/2019 la Corte di Appello di Napoli ha confermato l'affermazione di responsabilità, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 06/07/2017, nei confronti di Gentile Marcello e di Rescigno Massimo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, Gentile Marcello quale amministratore di fatto della Leghe Leggere s.p.a., fallita il 30/06/2006, e, in concorso con Rescigno Massimo quale amministratore di diritto della Metalpoint s.r.I., distratto i beni e il denaro della fallita, mediante tre diverse operazioni:
1) la stipula di un contratto di fitto di ramo di azienda tra la Leghe Leggere e la società Metal Point ad un valore sensibilmente inferiore a quello reale, pari a 420.000 euro all'anno, a fronte di un valore stimato in 830.000 euro: il contratto veniva stipulato il 2 agosto 2005 ed aveva ad oggetto l'immobile sede della società, ma anche i costosi macchinari, restando escluso soltanto un capannone di 4000 m2 in cui risultavano stipate le scorie di fusione, in tal modo rendendo di fatto impossibile la prosecuzione dell'attività di produzione della fallita; la Leghe Leggere e la Metalpoint risultavano riconducibili alla medesima società di diritto lussemburghese, la Dexia SA, sicché l'operazione veniva ritenuta uno strumento per spogliare la fallita, ormai definitivamente in crisi, della disponibilità del suo stabilimento industriale, per trasferirlo in capo ad altra società sana del medesimo gruppo;
2) i pagamenti non giustificati effettuati dalla fallita a Rigenera spa per un valore di 727.852 euro: i pagamenti per l'acquisto di profilati e rottami in alluminio venivano eseguiti nel gennaio 2006, allorquando la fallita era già in stato di decozione e di fatto non più operativa, avendo fittato la quasi totalità del complesso aziendale alla Metalpoint; inoltre, le fatture di acquisto non risultavano collimanti, in particolare sotto il profilo delle quantità, con l'operazione indicata nelle fatture;
3) i pagamenti non giustificati fatti dalla fallita alla MPS Di Pasquale Di Flora per un importo di 1.404.297,00 euro: i pagamenti risultano formalmente giustificati mediante emissione di due fatture del 30 novembre 2005 e del 31 dicembre 2005, concernenti l'acquisto di componenti meccaniche di macchinari; l'acquisto risultava tuttavia inconciliabile non solo con l'oggetto dell'attività della MPS, ditta individuale esercente attività di commercio all'ingrosso di rottami ferrosi e non ferrosi, ma soprattutto priva di concreta giustificazione, in quanto la fallita, già dall'agosto 2005, non aveva più la disponibilità degli impianti di produzione e la pressa danneggiata da un incendio nell'agosto 2005 era stata già immediatamente riparata.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Marcello Gentile, Avv. Lelio Della Pietra, deducendo cinque motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello ha ravvisato fatti di distrazione nella stipula di un contratto di fitto di ramo d'azienda, che non ha privato la società amministrata dall'imputato della titolarità del bene concesso in affitto. Anche il valore del canone pattuito, ritenuto inferiore a quello di mercato, non ha trovato giustificazione nella sentenza e nella consulenza, della quale contesta il metodo.
La bancarotta, inoltre, dovrebbe essere limitata alla differenza tra le operazioni attive e passive svolte con la società Rigenera S.p.a., che hanno prodotto un utile di 20 mila euro, che dunque non ha comportato alcun depauperamento. Il pagamento alla ditta MPS, infine, riguarderebbe effettivamente una pressa danneggiata da un incendio. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello avrebbe omesso la motivazione circa la qualificazione delle condotte tenute come bancarotta fraudolenta, senza motivare sul nesso causale e sul dolo richiesti dall'art. 223 I.f. 2.3.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello non avrebbe valorizzato la deposizione del curatore circa le ragioni del dissesto aziendale, che avrebbero fondato una riqualificazione dei fatti come bancarotta semplice. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto della società, avendo egli soltanto prestato fideiussione per l'acquisto del complesso aziendale della fallita ELA; lamenta l'omessa considerazione delle dichiarazioni di Aldo Gentile, fratello dell'imputato, che pure ha prestato fideiussione, essendo figli del commendatore Giovanni Gentile, vero proprietario e gestore della fallita, e delle dichiarazioni di due dipendenti della società sull'effettivo ruolo svolto. 2.5.
Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 63 e 64 c.p.p., sostenendo che il curatore fallimentare deve raccogliere informazioni nel corso del procedimento civile, quando da esse siano desumibili elementi di reità, con le garanzie del procedimento penale, e deducendo dunque l'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte.3. Ha proposto ricorso per cassazione altresì il difensore di Rescigno Massimo, Avv. Gino Fulgeri, deducendo due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello ha ravvisato fatti di distrazione nella stipula di un contratto di fitto di ramo d'azienda, che non ha privato la società amministrata dall'imputato della titolarità del bene, e contestando il dolo dell'extraneus, che, per rispondere di concorso nella bancarotta fraudolenta, deve avere la consapevolezza che il fitto di ramo di azienda comportasse un depauperamento del patrimonio della fallita.
Lamenta un assoluto vuoto probatorio in ordine all'elemento psicologico del reato ed al contributo morale del Rescigno ed una omessa considerazione dei motivi di appello con i quali si evidenziava che il contratto di affitto era invece finalizzato a sollevare le sorti della azienda e prevedeva obblighi a carico della Metalpoint di assorbimento del personale dipendente di Leghe Leggere, così eliminando rilevanti voci di costi e perdite; se il Rescigno, quale legale rappresentante della società acquirente Metalpoint, avesse realmente agito con intento di danneggiare i creditori, non avrebbe di certo mantenuto i livelli occupazionali della fallita, assumendone tutto il personale dipendente; inoltre la proprietà del complesso aziendale restava in capo a Leghe Leggere proprio a garanzia dei creditori, e le successive evoluzioni del rapporto contrattuale tra le due società non possono addebitarsi all'imputato, in quanto il Rescigno è cessato dalla carica di amministratore di Metalpoint in data 16 febbraio 2006, dopo appena sei mesi dalla data del fitto di ramo di azienda.
Anche il fatto che il valore del canone pattuito fosse ritenuto inferiore a quello di mercato non ha trovato giustificazione nella sentenza. 3.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche, per l'omessa considerazione della condotta riparatoria della Metalpoint, che, successivamente al fallimento, ha rinegoziato il contratto di affitto ad un canone maggiorato.
4. Con atto trasmesso il 30 maggio 2021 i difensori degli imputati hanno depositato la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, con cui è stata rigettata la domanda del fallimento Metalpoint nei confronti di Rescigno Massimo.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di Gentile Marcello è inammissibile. 1.1. Il primo, il terzo e il quarto motivo sono inammissibili, perché propongono doglianze eminentemente di fatto, sollecitando, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla natura distrattiva delle operazioni economiche contestate, al valore del ramo di azienda fittato, e al ruolo di amministratore di fatto.
Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.1.2.
Al riguardo, la Corte di appello, con motivazione adeguata alla ricostruzione dei fatti e immune da illogicità (tanto meno manifeste), ha illustrato analiticamente le ragioni per le quali l'operazione di fitto di ramo d'azienda integrasse il reato contestato: in particolare, è stato evidenziato che, con perizia disposta dal Tribunale fallimentare, è stato stimato il canone di mercato, giungendo a ritenere che l'importo pagato dal conduttore fosse di gran lunga inferiore. Gli impianti di produzione, all'epoca della stipula del contratto, in data 2 agosto 2005, risultavano in perfette condizioni, mentre l'incendio della pressa si verificava soltanto tre giorni dopo la sottoscrizione del contratto di cessione di ramo d'azienda, in data 5 agosto 2005, e peraltro era la stessa Leghe Leggere ad accollarsi i costi di riparazione.
Le doglianze concernenti la metodologia della perizia, oltre ad essere scarsamente perspicue, si risolvono ictu ()culi in una contestazione del merito, insuscettibile di sindacato di legittimità; e, del resto, non si confrontano con la circostanza che il valore di mercato di 830.000,00 euro annui è stato successivamente oggetto di una transazione con la Metalpoint ad un valore di 623.000,00 euro; canone comunque di gran lunga superiore a quello pattuito nell'agosto del 2005, rispetto al quale, peraltro, la Metalpoint è rimasta morosa. Ma soprattutto l'operazione di fitto di ramo d'azienda ha reso impossibile la prosecuzione dell'attività produttiva, impedendo la vendita, totale o parziale, dello stabilimento aziendale, che avrebbe consentito l'integrale pagamento dei debiti, con conseguente danno per i creditori.
Pertanto, non rileva la liceità dello strumento giuridico impiegato, come sostanzialmente sostenuto dal ricorso, e la non definitività del distacco patrimoniale; ai fini dell'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale rileva, infatti, che il fitto di ramo di azienda abbia comportato un depauperamento della società, che, privata dello stabilimento aziendale, in corrispettivo di un canone di gran lunga inferiore al valore di mercato, non ha potuto né proseguire l'attività produttiva, né vendere lo stabilimento per ripianare i debiti, in tal modo pregiudicando le ragioni creditorie.
In altri termini, al di là dello strumento giuridico utilizzato, il fitto di ramo di azienda per un canone notevolmente inferiore al valore di mercato ha determinato un sostanziale distacco dei beni aziendali in favore di un'altra società appartenente, come si dirà, al medesimo gruppo imprenditoriale, che, assumendo il ruolo di good company, ritenuta in grado di svolgere un'azione economica efficiente, mediante l'acquisizione dei beni aziendali, ha distratto i beni della bad company - la fallita -, società ormai priva di vitalità economica, essendo già dal 2004 in stato di sofferenza economica, ed utilizzata per assorbire attività in sofferenza (i debiti societari e il capannone contenente le scorie). 1.3.
Con riferimento ai pagamenti alla società Rigenera S.p.a., nel rilevare l'estrema genericità delle doglianze, va rilevato che essi sono intervenuti nel gennaio 2006, allorquando l'azienda era già in stato di decozione e non più operativa, avendo affittato nell'agosto 2005 tutto il complesso aziendale. Tra l'altro, è sottolineata la differenza tra il valore degli acquisti e delle vendite, la mancanza di rimanenze e l'assenza degli spazi necessari per il deposito e la custodia del considerevole materiale apparentemente acquistato da Rigenera, quali elementi dimostrativi della distrazione di somme societarie.
In altri termini, non rileva la pretesa registrazione di un utile, in quanto la contestazione riguarda il pagamento di una somma ingente (circa 727 mila euro) in favore di una società, ma in assenza di una reale operazione economica, e, dunque, di un corrispettivo negoziale. 1.4. Del tutto generica è, altresì, la doglianza concernente i pagamenti in favore della ditta MPS, in relazione ai quali viene reiterata la deduzione secondo cui il versamento era funzionale alla riparazione della pressa. Come già evidenziato, i pagamenti, per un importo di 1.404.297,00 euro, risultano formalmente giustificati mediante emissione di due fatture del 30 novembre 2005 e del 31 dicembre 2005, concernenti l'acquisto di componenti meccaniche di macchinari; l'acquisto risultava tuttavia inconciliabile non solo con l'oggetto dell'attività della MPS, ditta individuale esercente attività di commercio all'ingrosso di rottami ferrosi e non ferrosi, ma soprattutto priva di concreta giustificazione, in quanto la fallita, già dall'agosto 2005, non aveva più la disponibilità degli impianti di produzione e la pressa danneggiata da un incendio nell'agosto 2005 era stata già immediatamente riparata. 1.5.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La pretesa che la Corte di appello abbia omesso la motivazione in relazione al nesso causale e al dolo richiesti dall'art. 223 I.f. è evidentemente basata su un erroneo inquadramento della fattispecie, da parte del ricorrente, nel reato di bancarotta societaria impropria da operazioni dolose, anziché nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Invero, l'imputazione contiene il riferimento esclusivamente all'art. 216, comma 1 n.1, I.f., dunque alla bancarotta fraudolenta patrimoniale; la stessa sentenza, in correlazione con la contestazione, ha motivato con riferimento a condotte distrattive rilevanti ai sensi dell'art. 216 I.f.; sul punto, va evidenziato che il richiamo anche all'art. 223 I.f., contenuto a p. 10 della sentenza impugnata, è evidentemente riferito al 1° comma della disposizione, che estende le fattispecie di bancarotta previste per l'imprenditore agli organi societari.
Non viene in alcun modo in rilievo il secondo comma dell'art. 223 I.f., che disciplina le diverse fattispecie di bancarotta impropria da reato societario (comma 2, n.
1) e per cagionamento del fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose (comma 2, n. 2), e la cui struttura è calibrata anche su un evento e, dunque, su un nesso causale. Al contrario, è pacifico che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804), e che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.
U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). 1.6. Il terzo motivo, con cui si lamenta l'omessa riqualificazione nel reato di bancarotta semplice per operazioni imprudenti, è del tutto generico e manifestamente infondato, essendo la riqualificazione del tutto incompatibile con la ricostruzione dei fatti e delle operazioni economiche distrattive già richiamate, nelle quali non è dato cogliere alcun profilo colposo di imprudenza, ma una chiara volontà distrattiva del patrimonio societario. 1.7. Con riferimento al quarto motivo, con cui si contesta il ruolo di amministratore di fatto, nel rammentare che, in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101), va rilevato che la Corte di appello ha correttamente individuato in Gentile Marcello l'amministratore di fatto della società, descrivendone le condotte anche per relationem alla sentenza del Tribunale, in assenza di espressa censura con l'atto di appello, in questo modo aderendo ad impostazione consolidata della Suprema Corte secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (ex multis, Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497).
La qualità di amministratore di fatto, pertanto, è stata desunta sulla base di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto, essendo Gentile Giovanni formalmente inquadrato come direttore generale della fallita, ma con pieni poteri gestori, partecipando altresì alle riunioni del Collegio sindacale, rappresentando le decisioni della dirigenza (p. 32 sentenza di primo grado).
In ogni caso, la doglianza è inammissibile, in quanto non risulta dedotta con i motivi di appello, il cui riepilogo contenuto nella sentenza impugnata non è stato oggetto di contestazione. Al riguardo, va rammentato che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066), in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627). 1.8.
Il quinto motivo è manifestamente infondato. Premesso che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664;
Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013, Besana, Rv. 257584; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255062), deve ritenersi costituzionalmente legittima la previsione della testimonianza del curatore in ordine a quanto dichiaratogli dal fallito in sede di procedura fallimentare (in tal senso ribadendo Sez. 5, n. 41134 del 15/10/2001, Lottini, Rv. 220257, che, richiamando Corte cost. sentenza n. 136 del 1995, ha affermato che, in tema di dichiarazioni autoindizianti, non è applicabile alle dichiarazioni rilasciate al curatore dal fallito la disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede la inutilizzabilità di tali dichiarazioni se siano state rese alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato, e che tale esclusione non può ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione), anche alla luce dell'art. 111 Cost. nell'attuale formulazione; come chiarito dalla Corte Costituzionale, infatti, il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. presuppone pur sempre "che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza de auditu siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento" (Corte Cost, sentenza n. 237 del 1993); e, secondo la Consulta, "è sicuramente da escludere che le dichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notitia criminis" (Corte Cost. n. 136 del 1995).
2. Il ricorso di Rescigno Massimo è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, oltre a proporre doglianze di merito, concernenti la ricostruzione dei fatti, e dirette a sollecitare una lettura alternativa degli elementi di fatto, è manifestamente infondato. Nel rinviare a quanto già rilevato infra § 1.2., con riferimento alle doglianze concernenti l'operazione di fitto del ramo di azienda, va aggiunto, in merito al dolo dell'extraneus, oggetto di contestazione, che, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell-intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156-02; in tema, ex multis, Sez. 5, n. 27141 del 27/03/2018, Del Rosso, Rv. 273481;
Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, dep. 2014, Barbaro, Rv. 258950). Tanto premesso, la doglianza del ricorrente, oltre ad essere generica, in quanto calibrata su un astratto richiamo dei principi in materia di dolo dell'extraneus, senza un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata ha fondato l'affermazione di responsabilità nei confronti del Rescigno, per concorso nella distrazione del ramo di azienda, sulla base di molteplici elementi fattuali: in primo luogo, Rescigno era amministratore della Metalpoint, la società che ha fittato il ramo di azienda per un canone annuo esiguo; in secondo luogo, entrambe le società appartenevano al medesimo gruppo imprenditoriale, avente come vertice la Dexia SA, sicché il fitto dell'azienda ha costituito lo strumento per spogliare la Leghe Leggere, ormai definitivamente in crisi, della disponibilità del suo stabilimento industriale, per trasferirlo in capo ad altra società sana del medesimo gruppo; infine, pur non essendo necessaria la consapevolezza dello stato di dissesto - che pure l'appartenenza ad un medesimo gruppo imprenditoriale rende più che verosimile -, non può essere revocata in dubbio la consapevolezza del contributo offerto dal Rescigno nella definizione di un'operazione economica dannosa per la fallita, grazie alla quale lo stabilimento veniva fittato per un canone annuo esiguo, e alla cedente venivano lasciati i debiti e il magazzino di scorie. 2.2.
Il secondo motivo è inammissibile. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Né rileva la pretesa condotta riparatoria di Metalpoint che, avrebbe rinegoziato il contratto di affitto ad un canone maggiorato, in quanto lo stesso Rescigno ha affermato di essere cessato dal ruolo amministrativo sei mesi dopo la stipula del contratto di fitto, sicché non può avere avuto alcun ruolo successivamente al fallimento della Leghe Leggere; inoltre, la rinegoziazione ad un canone maggiorato non può essere invocato come condotta riparatoria, essendo peraltro stata oggetto di una transazione con la curatela, che comunque non elide il depauperamento già consolidato prima del fallimento.
3. Va infine rilevata l'inammissibilità della documentazione trasmessa il 30 maggio 2021 dai difensori degli imputati, che hanno depositato la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, con cui è stata rigettata la domanda del fallimento Metalpoint nei confronti di Rescigno Massimo. Oltre ad essere evidentemente tardiva, essendo stata depositata oltre i termini previsti dagli artt. 585, comma 4, e 611 c.p.p. - di 15 giorni per i motivi nuovi e di 5 giorni per le memorie -, la produzione di una sentenza di primo grado, peraltro non irrevocabile, risulta eccentrica rispetto alla proposizione di motivi nuovi o di memorie, rivelandosi in realtà una modalità per sollecitare a questa Corte una non consentita rivalutazione diretta del merito, neppure mediata da un'argomentazione difensiva.4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favor