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Sentenza — n. 30192/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30192/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30192/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata emessa il 28 gennaio 2019 dal Giudice monocratico del Tribunale di Catania nei confronti di Mario Grassia, assolto perché il fatto non sussiste dal Giudice di pace di Bronte dall'accusa di minaccia ai danni di Salvatore Chiofalo. Il Tribunale — su appello sia del pubblico ministero che della parte civile — ha ribaltato la sentenza di primo grado, condannando il prevenuto alla pena di 150 euro di multa ed al risarcimento del danno a favore della persona offesa costituita parte civile.

Regesto Legislator

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art. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30192/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato, nella parte in cui lamenta (primo motivo) la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per quanto concerne l'esame della persona offesa. Ciò sia in ragione dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. (attinendo l'appello del pubblico ministero alla valutazione della prova dichiarativa), sia in forza dei principi elaborati dalla giurisprudenza convenzionale e da quella di legittimità, anche a Sezioni Unite, a proposito della necessità, per il Giudice di appello, di riassumere la prova dichiarativa prima di procedere al ribaltamento di una decisione liberatoria, quando la nuova valutazione di detto contributo sia stata decisiva nell'ottica della riforma.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza sanzione penale assassinio grazia

Disposizioni normative citate

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art. 603 cod. proc. pen
Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRASSIA MARIO nato a BRONTE il 01/05/1958 avverso la sentenza del 28/01/2019 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA FILIPPI, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. GRAZIELLA COCO, per l'imputato, che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 28 gennaio 2019 dal Giudice monocratico del Tribunale di Catania nei confronti di Mario Grassia, assolto perché il fatto non sussiste dal Giudice di pace di Bronte dall'accusa di minaccia ai danni di Salvatore Chiofalo. Il Tribunale — su appello sia del pubblico ministero che della parte civile — ha ribaltato la sentenza di primo grado, condannando il prevenuto alla pena di 150 euro di multa ed al risarcimento del danno a favore della persona offesa costituita parte civile.

2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. perché il ribaltamento era avvenuto mercé una diversa valutazione della prova dichiarativa senza la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione perché la motivazione posta a base del ribaltamento sarebbe estremamente laconica e non dà conto di una valutazione rigorosa ed accurata delle dichiarazioni della persona offesa mentre tale vaglio era stato svolto, con esito negativo, dal Giudice di pace.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e il difensore del ricorrente si è associato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nella parte in cui lamenta (primo motivo) la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per quanto concerne l'esame della persona offesa. Ciò sia in ragione dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. (attinendo l'appello del pubblico ministero alla valutazione della prova dichiarativa), sia in forza dei principi elaborati dalla giurisprudenza convenzionale e da quella di legittimità, anche a Sezioni Unite, a proposito della necessità, per il Giudice di appello, di riassumere la prova dichiarativa prima di procedere al ribaltamento di una decisione liberatoria, quando la nuova valutazione di detto contributo sia stata decisiva nell'ottica della riforma.

Va ricordato, a questo proposito, che le Sezioni Unite di questa Corte, fondando sull'elaborazione della giurisprudenza della Corte EDU a proposito della necessità, per il Giudice di appello, di rinnovare la prova dichiarativa prima di ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado, hanno sostenuto che «È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata» (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489). Come pure sancito nell'occasione dalle Sezioni Unite, tali principi, oltre che nel caso di overtuming agli effetti penali su impugnazione del pubblico ministero, vanno osservati anche nel caso di ribaltamento seguito a ricorso della parte civile agli effetti civili. Sempre alla luce di tale precedente, il criterio della decisività va interpretato nel senso che la prova suddetta può dirsi decisiva laddove si tratti di un elemento che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, se espunto dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idoneo a incidere sull'esito del giudizio di appello.

Costituiscono prove orali decisive anche quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti — da sole o insieme ad altri elementi di prova — ai fini dell'esito della condanna. Perfettamente in linea con i principi sanciti da Sezioni Unite Dasgupta è la successiva Sezioni Unite Patalano (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786), che ha esteso l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello anche al caso in cui il ribaltamento riguardi una decisione di primo grado avvenuta nelle forme del rito abbreviato non condizionato.

In continuità con questa impostazione si colloca anche Sezioni Unite Pavan (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112), che ha sancito l'obbligo di rinnovazione in appello, nel caso di ribaltamento della decisione assolutoria di prime cure, anche quanto all'escussione del perito. E' per recepire i principi sopra enunciati (come pure osservato dalle Sezioni Unite nella sentenza Pavan) che il legislatore, con l'art. 1 comma 58 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, introdotto il comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., a norma del quale «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

Orbene, letta questa disposizione anche attraverso il prisma della giurisprudenza da cui è ispirata, il Collegio osserva che il ribaltamento del Giudice monocratico di Catania avrebbe senz'altro richiesto la nuova audizione della persona offesa, giacché è proprio fondando sulla sua inattendibilità che il prevenuto era stato assolto in primo grado ed è proprio sulla scorta della sua "riabilitazione" che la pronunzia liberatoria è stata sovvertita dal Tribunale.

2. Il secondo motivo di ricorso — che sarebbe comunque inammissibile ex artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis cligs. 28 agosto 2000, n. 274 — è assorbito.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cat