Sentenza — n. 30190/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza di proscioglimento per remissione di querela oggi all'attenzione di questa Corte è stata emessa il 28 gennaio 2020 dal Giudice di pace di Como nei confronti di Angelo Petrolo, imputato del reato di lesioni personali ai danni di Marina Signaroldi. Il Giudice di pace ha prosciolto il prevenuto dando rilievo, quale remissione tacita, alla mancata comparizione all'udienza del 28 gennaio 2020 della persona offesa, raggiunta dalla notifica del verbale dell'udienza del 21 novembre 2019, verbale in cui era contenuto l'avvertimento che, non comparendo all'udienza di rinvio, tale comportamento della persona offesa sarebbe stato interpretato come tacita remissione di querela.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30190/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La natura della questione ha imposto a questa Corte di accedere agli atti, consentendo di verificare quanto segue. - Il 21 novembre 2019, il Giudice di pace, rilevata l'assenza della persona offesa e del suo difensore, ha così provveduto: «Il G. anche al fine del tentativo di conciliazione dispone che il presente verbale sia notificato alla p.o. Signaroldi Marina, con espresso avvertimento che non comparendo alla prossima udienza del 28/02/2020, 11:45, l'assenza sarà considerata tacita remissione della querela. Manda la Cancelleria per la notifica». - Il verbale del 21 novembre 2019, come disposto dal Giudice di pace, è stato notificato in pari data alla persona offesa, elettivamente domiciliata ex art.33 disp. att. cod. proc. pen. presso il proprio difensore Avv.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMOnel procedimento a carico di: PETROLO ANGELO nato a CAULONIA il 24/03/1958 avverso la sentenza del 28/01/2020 del GIUDICE DI PACE di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA FILIPPI, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. GANFRANCO BONETTI, per l'imputato, che si è rimesso alla decisione di questa Corte.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza di proscioglimento per remissione di querela oggi all'attenzione di questa Corte è stata emessa il 28 gennaio 2020 dal Giudice di pace di Como nei confronti di Angelo Petrolo, imputato del reato di lesioni personali ai danni di Marina Signaroldi. Il Giudice di pace ha prosciolto il prevenuto dando rilievo, quale remissione tacita, alla mancata comparizione all'udienza del 28 gennaio 2020 della persona offesa, raggiunta dalla notifica del verbale dell'udienza del 21 novembre 2019, verbale in cui era contenuto l'avvertimento che, non comparendo all'udienza di rinvio, tale comportamento della persona offesa sarebbe stato interpretato come tacita remissione di querela.
2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, che ha lamentato violazione di legge sostanziale e processuale, evidenziando che il verbale del 21 novembre 2019 notificato alla persona offesa conteneva l'indicazione che l'udienza di rinvio era quella del 28 febbraio 2020, mentre, in realtà, il processo era stato trattato non già in quest'ultima data, ma il 28 gennaio 2020. La persona offesa, di conseguenza, presentatasi il 28 febbraio 2020 presso gli Uffici del Giudice di pace di Como per manifestare la propria volontà di proseguire oltre nel giudizio, era stata informata che il processo era stato già trattato e definito il mese prima.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e la difesa dell'imputato si è rimesso alla decisione di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. La natura della questione ha imposto a questa Corte di accedere agli atti, consentendo di verificare quanto segue. - Il 21 novembre 2019, il Giudice di pace, rilevata l'assenza della persona offesa e del suo difensore, ha così provveduto: «Il G. anche al fine del tentativo di conciliazione dispone che il presente verbale sia notificato alla p.o. Signaroldi Marina, con espresso avvertimento che non comparendo alla prossima udienza del 28/02/2020, 11:45, l'assenza sarà considerata tacita remissione della querela. Manda la Cancelleria per la notifica». - Il verbale del 21 novembre 2019, come disposto dal Giudice di pace, è stato notificato in pari data alla persona offesa, elettivamente domiciliata ex art.33 disp. att. cod. proc. pen. presso il proprio difensore Avv.
Mauro Dalla Chiesa. - L'udienza successiva si è celebrata il 28 gennaio 2020 e, in assenza della persona offesa e del suo difensore, il processo è stato definito per non doversi procedere per remissione tacita di querela.- La motivazione della sentenza impugnata conferma che l'esito liberatorio è legato alla mancata presentazione della persona offesa all'udienza del 28 gennaio 2020. Ebbene, fatta questa premessa, è evidente che la sentenza impugnata fonda su un presupposto errato, vale a dire che la mancata presentazione all'udienza del 28 gennaio 2020 della persona offesa sia significativa della volontà di quest'ultima di rimettere la querela, mentre tale assenza era solo legata alla circostanza che l'udienza di rinvio — indicata nel verbale del 21 novembre 2019 — era quella del 28 febbraio e non del 28 gennaio 2020.
Ne consegue che, alla mancata presenza della persona offesa a quest'ultima udienza, non poteva essere attribuito alcun significato circa il persistere o meno della sua volontà punitiva. La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio al Giudice di pace di Corno— in diversa persona fisica — per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Giudice di pace di Como, in diversa persona fisica. Così deciso il 26/5/2021. Il Consigliere estensore Il P