Sentenza — n. 30189/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza impugnata è stata emessa il 6 dicembre 2018 dalla Corte di appello di L'Aquila nei confronti di Sabatino Casini e Valentino Ferrante, condannati in primo grado per plurimi episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva, quali amministratori di diritto (avvicendatisi tra loro) — e Ferrante anche quale liquidatore — della "Sistemi elettronici" s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo il 5 aprile 2011. In primo grado, gli imputati erano stati assolti dai reati di cui ai capi B) e C), rispettivamente, una bancarotta preferenziale ed una bancarotta fraudolenta documentale, mentre il Tribunale aveva precisato che, non essendo stata dimostrata la qualità di amministratore di fatto contestata dal pubblico ministero a Casini, ciascuno dei due imputati doveva rispondere delle sole condotte distrattive residue sub A) collocabili nel rispettivo periodo di carica amministrativa ufficiale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30189/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CASINI SABATINO nato a ROSETO DEGLI ABRUZZI il 11/12/1949 FERRANTE VALENTINO nato a TERAMO il 12/02/1968 avverso la sentenza del 06/12/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA FILIPPI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. FABRIZIO ACRONZIO, per i ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata emessa il 6 dicembre 2018 dalla Corte di appello di L'Aquila nei confronti di Sabatino Casini e Valentino Ferrante, condannati in primo grado per plurimi episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva, quali amministratori di diritto (avvicendatisi tra loro) — e Ferrante anche quale liquidatore — della "Sistemi elettronici" s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo il 5 aprile 2011. In primo grado, gli imputati erano stati assolti dai reati di cui ai capi B) e C), rispettivamente, una bancarotta preferenziale ed una bancarotta fraudolenta documentale, mentre il Tribunale aveva precisato che, non essendo stata dimostrata la qualità di amministratore di fatto contestata dal pubblico ministero a Casini, ciascuno dei due imputati doveva rispondere delle sole condotte distrattive residue sub A) collocabili nel rispettivo periodo di carica amministrativa ufficiale.
In appello — dove vi è stata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con affidamento di incarico peritale ad un esperto contabile— la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata nel senso che — accanto alla conferma della condanna per alcuni episodi distrattivi — vi è stata assoluzione di Casini perché il fatto non sussiste in ordine ad altre distrazioni, mentre, per altre ancora, i fatti sono stati riqualificati in bancarotta preferenziale; quanto al trattamento sanzionatorio, mentre la pena principale è rimasta inalterata anche per Casini — dato che essa era stata già determinata nel minimo edittale — le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. sono state rideterminate in anni tre per Casini ed in anni due per Ferrante, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 222 del 2018 quanto alla durata fissa decennale delle medesime.
Giova altresì precisare che la Corte di appello ha manifestato il proprio dissenso rispetto alla tesi del Tribunale circa la mancanza di prova in ordine alla qualifica di amministratore di fatto di Casini, affermando, tuttavia, che detta riflessione non poteva portare alcuna conseguenza, giacché non vi era stato appello del pubblico ministero contro le assoluzioni — ancorché "implicite" — del Tribunale quanto ai reati commessi da Casini al di fuori dei periodo di carica ufficiale.
2. Contro l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, affidandosi ad otto motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe acriticamente trasfuso nella motivazione gli esiti della perizia, senza considerare le osservazioni critiche formulate dal consulente tecnico degli imputati dott. Domenico De Dominicis, di cui il ricorso riporta ampio stralcio. Concludono, quindi, i ricorrenti sul punto affermando che la Corte di merito, pur a fronte dei rilievi del consulente, ha comunque optato per l'inattendibilità dei bilanci non depositati, senza spiegare le ragioni di tale scelta e senza dare conto dei contenuti delle difformi prospettazioni.
Si legge altresì nei ricorsi che l'omesso deposito dei bilanci relativi al periodo 2003-2006 nel registro delle imprese non li rende di per sé inattendibili sicché, per sostenere detta conclusione, il perito prima e la Corte di merito poi avrebbero dovuto offrire una specifica spiegazione. La Corte di appello avrebbe trascurato le informazioni esistenti agli atti (in particolare quelle ricavabili dai bilanci 2003-2006) che avrebbero cambiato la base del ragionamento, dato che il bilancio al 31.12.2006 dava atto di una situazione di tutta tranquillità.
La sentenza impugnata sarebbe altresì contraddittoria laddove ha comunque fatto riferimento al bilancio 2007, anch'esso non depositato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge. Sostengono i ricorrenti che, per integrare il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, è necessario che: - il danno sia idoneo a determinare uno squilibrio tra attività e passività, ingenerando un pericolo per le ragioni creditorie; - l'agente voglia dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa; - vi sia quantomeno la consapevolezza, principalmente nei finanziamenti infragruppo, di prefigurare una situazione di pericolo in presenza di una conclamata difficoltà finanziaria.
Si legge nel ricorso che la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento sulla relazione ex art. 33 legge fall. del curatore, che, tuttavia, sarebbe stata travisata, dal momento che essa evidenzia l'insussistenza dello stato di dissesto all'epoca dei presunti atti distrattivi, come sarebbe comprovato da alcuni dati tratti, appunto, dalla relazione ex art. 33 legge fall. del 7 marzo 2012. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla distrazione di 87.500 euro addebitata a Casini e relativa al bonifico in favore di Giano Immobiliare s.r.l.
Il ricorso riporta, in sintesi, il corrispondente motivo di appello, che insisteva sulla natura vantaggiosa di detta operazione nell'ambito di operazioni infragruppo, lamentando che la motivazione della Corte di merito si sarebbe risolta nel richiamo a quella della sentenza di primo grado. 2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto alla distrazione consistita nella cessione gratuita, in favore di "Piemme costruzioni s.r.l.", di un'area edificabile, laddove addebitata a Ferrante. Nell'appello si spiegavano le ragioni per cui, in corrispondenza di questa operazione, non fosse transitato denaro nelle casse della società, giacché il credito della fallita sarebbe stato compensato con il debito maturato in ragione di un preliminare di vendita da "Piemme" a "Sistemi Elettronici" della piena proprietà di una porzione di fabbricato da realizzare nell'appezzamento di terreno ceduto alla "Piennme".
Di contro, la sentenza impugnata ha apoditticamente ritenuto che l'operazione fosse a tutto vantaggio della "Giano Immobiliare", senza avvedersi che a Ferrante è contestato solo l'atto del 7 luglio 2005, che non riguarda quest'ultima, mentre egli è stato assolto da quelli successivi, quarto non rivestiva la carica di amministratore unico o liquidatore della fallita. 2.5. Il quinto motivo di ricorso deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova per omissione quanto alle distrazioni addebitate a Casini delle somme di 8000 euro del 15 giugno 2007 e di 6000 euro del 18 giugno 2007 e alla documentata attività di reintegrazione da parte della "Eco informa" con il bonifico di euro 17.216 del 7 maggio 2009.
A dispetto di quanto sostenuto dalla Corte di appello, era stato proprio il curatore, nella relazione del 7 marzo 2012, a spiegare che gli importi di cui sopra erano stati ripianati con l'anzidetto bonifico. Vi sarebbero, dunque, gli estremi per la bancarotta riparata. 2.6. Il sesto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e travisamento della prova per omissione quanto al trasferimento di 20.000 euro effettuato da Casini il 22 giugno 2007, reputato dalla Corte di appello integrare non già la bancarotta fraudolenta distrattiva, ma quella preferenziale senza, tuttavia, / valutare la prova concernente l'insussistenza della condizione di insolvenza all'epoca del trasferimento, come comprovata dalle relazioni del curatore del 7 marzo 2012 nella parte relativa ai dati contabili al 31 dicembre 2006. 2.7.
Il settimo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e travisamento della prova per omissione riguardo alla cessione gratuita effettuata da Ferrante in data 30 novembre 2007 del contratto di appalto stipulato dalla società fallita con la Regione Abruzzo. La Corte territoriale non avrebbe risposto al motivo di appello secondo cui l'operazione non integrava una cessione gratuita del contratto di appalto, ma la mera assunzione da parte della "Eco informa" delle obbligazioni e dei diritti nascenti dal contratto di appalto; tale operazione era vantaggiosa per la società fallita, giacché quest'ultima non avrebbe potuto adempiere all'oggetto sociale e sarebbe stata esposta a pretese risarcitorie della Regione. 2.8.
L'ottavo ed ultimo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla reiezione delle circostanze attenuanti generiche invocate da Casini, laddove la Corte di merito ha trascurato il comportamento collaborativo dell'imputato, dando rilevanza a precedenti penali di modesta entità. La contraddizione è evidente con il giudicato parziale di assoluzione e con il ruolo di amministratore limitato al solo periodo 30 giugno 2006-22 ottobre 2007.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, e la difesa degli imputati ha replicato alle argomentazioni del Procuratore generale, anche con ampie citazioni giurisprudenziali, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Il primo motivo di ricorso — che indulge sulla piattaforma probatoria reputata utilizzabile dalla Corte di appello per la decisione — è inammissibile siccome aspecifico e versato in fatto. Quanto al primo difetto dell'impugnativa, i ricorrenti, concentrando tutte le loro censure sui bilanci e sulla loro attendibilità a prescindere dal mancato deposito, sembrano non avvedersi che la Corte territoriale ne ha smentito la rilevanza anche e soprattutto perché privi di supporto contabile, non mancando di rilevare altresì la circostanza che essi erano stati ricostruiti ex post.
Peraltro i ricorsi — se, predicando l'affidabilità dei bilanci in discorso, vogliono accreditare l'idea di una società in salute prima dell'alluvione del 2007 — paiono ignorare quanto pure si apprezza nel ragionamento della Corte di merito, vale a dire che, già nel dicembre 2006, l'attività era esercitata senza una sede, in forma ridotta ed i beni giacevano inutilizzati presso un locale di sgombero. Di fronte a questi argomenti, i ricorrenti si sono limitati a contestarli, sostanzialmente chiedendo a questa Corte di legittimità un nuovo scrutinio di merito, che è al di fuori dei limiti della sua cognizione.
Ancora, laddove i ricorrenti intendessero rimarcare la rilevanza dimostrativa dei bilanci quanto all'epoca di insorgenza del dissesto, essi indulgerebbero su un dato irrilevante ai fini della ricostruzione della responsabilità per la bancarotta fraudolenta distrattiva. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, non è richiesta l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di bancarotta e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento di quest'ultima destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez.
U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942). Neanche tale dissesto, per rendere penalmente rilevanti atti di franca natura depauperativa, deve preesistere ai medesimi, rilevando esclusivamente l'attuazione di comportamenti non funzionali all'esercizio dell'impresa e generatori — anche solo potenzialmente — di un'ingiustificata depressione della garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori sociali.2.
Il secondo motivo di ricorso — che attiene sempre alla sussistenza oggettiva della bancarotta fraudolenta distrattiva — è manifestamente infondato. I presupposti da cui muove il ragionamento dei ricorrenti sono in parte errati in diritto; in particolare è sbagliato il presupposto su cui fonda la tesi liberatoria, vale a dire che, per esservi una condotta distrattiva penalmente rilevante, occorra che l'impresa versi in una condizione di dissesto. Si è già detto, infatti, a proposito del motivo precedente, che — a fini dell'integrazione della bancarotta fraudolenta distrattiva — non è necessario né che gli atti depauperativi siano compiuti rispetto ad una realtà in dissesto, né che quest'ultimo sia eziologicamente correlato alla condotta distrattiva.
3. Il terzo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione in ordine alla distrazione di 87.500 euro addebitata a Casini e relativa al bonifico in favore di Giano Immobiliare s.r.l. — è aspecifico in quanto l'articolata operazione di vendita dell'area edificabile ed il transito di quest'ultima — infine — alla società Giano immobiliare facente sempre capo alla famiglia Casini (il capitale sociale era suddiviso dai due figli di Casini), è ben descritta a pag. 14 della sentenza impugnata, senza che il ricorrente abbia formulato osservazioni specifiche rispetto alla ricostruzione attuata dal perito.
I ricorsi sono altresì manifestamente infondati, giacché l'operazione è francamente depauperativa: il terreno, infatti, è fuoriuscito dal patrimonio della fallita, che non ha percepito alcun corrispettivo, per finire in quello della "Giano immobiliare", privando, cosi, la "Sistemi elettronici", di uno dei due unici cespiti del suo patrimonio. Si è quindi ben al di fuori del novero dei vantaggi compensativi. In primo luogo, non emerge dalla sentenza che vi sia un gruppo societario. In secondo luogo, il Collegio deve ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, per escludere la natura distrattiva di un'operazione tra società appartenenti ad un gruppo, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene.
In altri termini, deve essere allegata dall'imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione, l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stessa che derivino anche in favore della fallita (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini e altri, Rv. 273635;
Sez. 6 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Rv. 271149, Moroni e altri; Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253031; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536).
4. Anche il quarto motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto alla distrazione dell'area edificabile, laddove addebitata a Ferrante — è inammissibile siccome manifestamente infondato, giacché l'atto di natura distrattiva — vale a dire la vendita del bene immobile senza l'incasso del corrispettivo — si colloca proprio nella fase della gestione Ferrante, mentre le evoluzioni successive sono state ritenute dalla sentenza impugnata solo dei tentativi di dissimulare la matrice depauperativa della compravendita.
5. Il quinto motivo di ricorso deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova per omissione quanto alle distrazioni addebitate a Casini delle somme di 8000 euro del 15 giugno 2007 e di 6000 euro del 18 giugno 2007 e alla documentata attività di reintegrazione da parte della "Eco informa" con il bonifico di euro 17.216 del 7 maggio 2009. Tale doglianza è inammissibile per due ragioni. In primo luogo, il ricorso non è, in parte qua, autosufficiente, perché agita, a sostegno della propria tesi, la relazione del curatore fallimentare del 7 marzo 2012, che tuttavia non è allegata al ricorso.
Trova, quindi, applicazione il principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi di ricorso per cassazione che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053) ovvero quantomeno l'indicazione precisa della collocazione di essi all'interno del fascicolo (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994).
In secondo luogo, il ricorso è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza, giacché la parte non si confronta con la proposizione che si apprezza nella sentenza impugnata, secondo cui va smentita la connessione tra i due flussi di denaro sulla base del lasso temporale intercorso, della mancanza di prova del finanziamento alla "Eco informa" e della mancanza di corrispondenza tra la somma elargita dalla fallita e quella restituita dalla "Eco informa".6. Il sesto motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e travisamento della prova per omissione quanto al trasferimento di 20.000 euro effettuato da Casini il 22 giugno 2007, reputato integrare il reato di bancarotta preferenziale — è anch'esso inammissibile.
In primis, va osservato che, anche in questo caso, il ricorso non è autosufficiente, evocando, ma non allegando o trascrivendo, la relazione del curatore del 7 marzo 2012 (v. motivo precedente). In secundis, il ricorso è aspecifico allorché non si confronta con l'enunciato della Corte territoriale a proposito dell'ammontare delle perdite subite dalla "Sistemi elettronici" all'inizio della liquidazione (il 23.10.07, tra le date dei due pagamenti), sintomatico della condizione in cui versava la società all'epoca della condotta contestata.
7. Il settimo motivo di ricorso — che riguarda la cessione del contratto con la Regione Abruzzo — è inammissibile siccome manifestamente infondato, giacché mira a sostenere la legittimità di un'operazione l'esito della quale era stato quello di sostituire altra società — i cui soci erano i figli di Casini — alla "Sistemi elettronici" quale contraente, privando così la società fallenda delle entrate derivanti dall'importante contratto di fornitura con la Regione. Non si comprende, pertanto, quale valenza difensiva possa avere l'affermazione secondo cui si tratterebbe "semplicemente" di una cessione di diritti ed obblighi alla "Eco informa".
8. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il ricorso di Casini è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (i precedenti penali, la gravità del fatto e il ruolo rivestito nella spoliazione a tutto vantaggio del suo nucleo familiare). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
9. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i r