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Sentenza — n. 30187/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30187/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30187/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania ha confermato la sentenza del 5 gennaio 2017 del Giudice di pace di Catania che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di Giuseppe Valeriano e Lucia Cinturino per il delitto di minaccia e il solo Valeriano Giuseppe anche per il delitto di lesione personale e, ritenuta quanto al Valeriano la continuazione tra i reati, li ha condannati alle pene di giustizia oltre che al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa Pasqualino Nicotra, costituitosi parte civile. Gli imputati sono stati condannati per avere minacciato di morte il Nicotra e il solo Valeriano è stato condannato anche per avere colpito il Nicotra con un vaso cagionandogli lesioni personali.

Regesto Legislator

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art. 102 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30187/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Innanzi al Tribunale di Catania era stata anche prodotta documentazione che dimostrava che l'udienza innanzi alla Corte di appello era iniziata prima di quella innanzi al Giudice di pace ed era terminata dopo. Né la prevalenza dell'udienza innanzi al Giudice di pace poteva essere affermata in considerazione dell'imminente scadenza del termine di prescrizione dei reati, atteso che detto termine poteva essere sospeso e che tale esigenza contrastava con il rinvio del processo al 5 gennaio 2017 per repliche, disposto dal Giudice di pace all'esito dell'udienza del 22 dicembre 2016.

Parole chiave

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lesione al polso lesioni personali risarcimento per atto illecito lesione alla caviglia risarcimento per errore giudiziario calciatore professionista

Disposizioni normative citate

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art. 102 cod. proc. pen
d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Valeriano Giuseppe, nato a Catania il 27/01/1981 2. Cinturino Lucia, nata a Catania il 26/03/1959 avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 06/07/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania ha confermato la sentenza del 5 gennaio 2017 del Giudice di pace di Catania che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di Giuseppe Valeriano e Lucia Cinturino per il delitto di minaccia e il solo Valeriano Giuseppe anche per il delitto di lesione personale e, ritenuta quanto al Valeriano la continuazione tra i reati, li ha condannati alle pene di giustizia oltre che al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa Pasqualino Nicotra, costituitosi parte civile. Gli imputati sono stati condannati per avere minacciato di morte il Nicotra e il solo Valeriano è stato condannato anche per avere colpito il Nicotra con un vaso cagionandogli lesioni personali.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Giuseppe Valeriano e Lucia Cinturino, a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l'omessa motivazione in ordine al motivo di appello con il quale essi avevano lamentato che il Giudice di pace aveva omesso di pronunciarsi sull'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore dovuto a concomitante impegno professionale. La mancanza di decisione da parte del giudice in ordine alla prevalenza o meno dell'impegno professionale dedotto a giustificazione dell'impedimento costituiva causa di nullità assoluta della sentenza ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen..

Nel verbale di udienza del 22 dicembre 2016 il Giudice di pace non era entrato nel merito dell'istanza di rinvio osservando che il difensore degli odierni ricorrenti non aveva documentato l'impossibilità di farsi sostituire presso l'altra autorità giudiziaria, ma nessuna disposizione codicistica imponeva al difensore di documentare il concomitante impegno di eventuali suoi sostituti e tuttavia tale documentazione era stata pure offerta al giudice di appello. Peraltro, doveva attribuirsi prevalenza al concomitante impegno innanzi alla Corte di appello, trattandosi di udienza fissata per la discussione di un processo penale a carico di due imputati detenuti.

Innanzi al Tribunale di Catania era stata anche prodotta documentazione che dimostrava che l'udienza innanzi alla Corte di appello era iniziata prima di quella innanzi al Giudice di pace ed era terminata dopo. Né la prevalenza dell'udienza innanzi al Giudice di pace poteva essere affermata in considerazione dell'imminente scadenza del termine di prescrizione dei reati, atteso che detto termine poteva essere sospeso e che tale esigenza contrastava con il rinvio del processo al 5 gennaio 2017 per repliche, disposto dal Giudice di pace all'esito dell'udienza del 22 dicembre 2016.

La motivazione fornita dal Tribunale era illogica laddove si osservava che era stata comunque offerta al difensore degli imputati la possibilità di intervenire all'udienza del 5 gennaio 2017, poiché la possibilità del difensore di interloquire era subordinata alla replica del Pubblico ministero, che non era stata da questo effettuata.2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la mancata assunzione di una prova decisiva con conseguente mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il difensore aveva prodotto documentazione medica per dimostrare che il Valeriano era cieco e non avrebbe mai potuto prendere la mira e gettare il vaso contro la parte civile, ma il Tribunale aveva replicato che non era dimostrata la totale cecità del Valeriano e che comunque egli avrebbe potuto comunque gettare il vaso nella speranza di colpire la persona offesa.

Dalla motivazione della sentenza di secondo grado non si comprende se sia stato ritenuto sussistente il dolo specifico, quello eventuale o la colpa cosciente, mentre tale indagine era rilevante ai fini della quantificazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Deve osservarsi, in tema di ricorso per cassazione, che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515). Nel caso di specie, la dedotta violazione processuale sussiste. L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore:

a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;

b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;

c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato;

d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 - dep. 2015, Torchio, Rv. 262912). Nel caso di specie il Giudice di pace ha rigettato l'istanza perché non venivano documentate dal difensore dell'imputato le ragioni che impedivano ai suoi collaboratori di sostituirlo all'udienza del 22 dicembre 2016, mentre la giurisprudenza di questa Corte di cassazione non richiede il rispetto di un simile onere probatorio,e,.91Yle.- Cc, Vt.e.- n 5 Sci (,-b e-AJT... - Inoltre, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento depositata innanzi al Giudice di pece rispetta tutti i requisiti fissati dal principio di diritto sopra esposto ed in particolare, esplicita le ragioni che rendono prevalenti le esigenze di difesa nel diverso processo, ossia la sottoposizione alla custodia cautelare degli imputati nell'altro processo, cosicché l'istanza avrebbe dovuto essere accolta.

2. Ne deriva che l'udienza del 22 dicembre 2016 innanzi al giudice di pace è affetta da nullità che si trasmette alla sentenza di primo grado. La nullità della sentenza del Giudice di pace è stata, peraltro, tempestivamente dedotta con l'atto di appello. Conseguentemente, la sentenza di appello deve essere annullata senza rinvio e la sentenza di primo grado deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Catania. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed annulla altresì la sentenza di primo grado con rinvio al Giudice di pace di Catania, per n