Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30186/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30186/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30186/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LANZA FRANCESCO nato a TARANTO il 29/04/1970 avverso la SENTENZA del 28/10/2020 della CORTE DI APPELLO SEZ. DIST. TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letti i motivi aggiunti inoltrati con memoria del 19 marzo 2021 dall'avvocato Eligio CURCI, difensore del ricorrente, con i quali insiste nell'accoglimento del ricorso, altresì, rappresentando l'avvenuto decorso del termine prescrizionale; letta la requisitoria scritta del 17 aprile 2021 del Sostituto Procuratore Generale, Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 178 cod. proc. pen, art. 182 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30186/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dal computo del termine in questione deve essere, pertanto, sottratto il periodo di sospensione dall'8/03/2017 al 13/12/2017 (mesi nove e giorni cinque); prospetta altresì una possibile nullità delle sentenze di merito, ex art. 178 cod. proc. pen. , perché il Tribunale, pur avendo ritenuto legittimo l'impedimento dell'imputato, ha svolto attività istruttoria. Si eccepisce ancora l'errore commesso dalla Corte di appello in relazione alla sospensione del procedimento e della prescrizione per legittimo impedimento del difensore, che, però, non avrebbe potuto eccedere il termine complessivo di giorni 60; vanno pertanto sottratti, ai fini del computo del termine prescrizionale, ulteriori giorni 33.

Parole chiave

Generato dall'IA
lesione al piede calciatore professionista danno alla salute causalità del colpo di frusta lesioni conseguenti risarcimento del danno alla persona

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 178 cod. proc. pen
Dal computo del termine in questione deve essere, pertanto, sottratto il periodo di sospensione dall'8/03/2017 al 13/12/2017 (mesi nove e giorni cinque); prospetta altresì una possibile nullità delle sentenze di merito, ex art. 178 cod. proc. pen.
art. 182 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LANZA FRANCESCO nato a TARANTO il 29/04/1970 avverso la SENTENZA del 28/10/2020 della CORTE DI APPELLO SEZ. DIST. TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letti i motivi aggiunti inoltrati con memoria del 19 marzo 2021 dall'avvocato Eligio CURCI, difensore del ricorrente, con i quali insiste nell'accoglimento del ricorso, altresì, rappresentando l'avvenuto decorso del termine prescrizionale; letta la requisitoria scritta del 17 aprile 2021 del Sostituto Procuratore Generale, Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce — sezione distaccata di Taranto - ha parzialmente riformato, solo con riguardo al trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, avendolo assolto dal reato di ingiuria, perché non più previsto dalla legge come reato, aveva riconosciuto Francesco Lanza colpevole di lesioni personali, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 583 co. 1 n. 1 cod. pen., condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di otto mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni, in via generica, in favore della costituita parte civile, Renato Galeone.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore fiduciario, che svolge tre motivi. 2.1. Violazione dell'art. 48 del Decreto Legislativo n. 274 del 2000. Eccepisce l'incompetenza funzionale del Tribunale, una volta ritenuta l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 583 co. 1 n. 1 od. pen.. Erroneamente, il Tribunale ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al Giudice di pace, competente funzionalmente per il reato di lesioni lievi, ai sensi della predetta disposizione speciale di legge. Invoca il principio di diritto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite " Balais". 2.2.

Violazione dell'art. 603 co. 2 cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione, nella parte in cui la Corte di appello, nel rigettare l'istanza di rinnovazione istruttoria, ha fatto richiamo al verbale di udienza, nel quale è contenuta la decisione sull'istanza di integrazione probatoria rivolta alla Corte di appello, insufficiente, tuttavia, a ritenere assolto l'onere motivazionale; altresì, per avere equivocato il contenuto della richiesta di prova, da qualificarsi ai sensi del comma secondo dell'art. 603 cit., trattandosi di prove formatesi successivamente alla sentenza di condanna appellata; e, comunque, diretta ad acquisire al processo la sovrapponibilità delle dichiarazioni del Galeone con quelle del Lanza nella ricostruzione dei fatti e non, come ritenuto dalla Corte di merito, la loro inconciliabilità. 2.3.

Analoghi vizi sono denunciati con il terzo motivo in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, anche solo putativa, e della circostanza attenuante della provocazione, a cui la Corte di appello è pervenuta con sbrigativo richiamo ai motivi enunciati dalla sentenza di primo grado, e sempre sulla base del travisato senso della richiesta di integrazione probatoria.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica, rilevando, con motivo aggiunto, che la Corte di appello ha errato nel calcolare le sospensioni del termine di prescrizione. In particolare, si segnala che è stata considerata la sospensione del procedimento di primo grado, per legittimo impedimento dell'imputato (come da certificazione medica), disposta all'udienza dell'8 marzo 2017, sebbene il Tribunale abbia di fatto disatteso l'istanza di rinvio, disponendo procedersi all'istruttoria orale, come rilevabile dal verbale allegato.

Dal computo del termine in questione deve essere, pertanto, sottratto il periodo di sospensione dall'8/03/2017 al 13/12/2017 (mesi nove e giorni cinque); prospetta altresì una possibile nullità delle sentenze di merito, ex art. 178 cod. proc. pen. , perché il Tribunale, pur avendo ritenuto legittimo l'impedimento dell'imputato, ha svolto attività istruttoria. Si eccepisce ancora l'errore commesso dalla Corte di appello in relazione alla sospensione del procedimento e della prescrizione per legittimo impedimento del difensore, che, però, non avrebbe potuto eccedere il termine complessivo di giorni 60; vanno pertanto sottratti, ai fini del computo del termine prescrizionale, ulteriori giorni 33.

Il termine prescrizionale è maturato in data 02/02/2021, e non, come erroneamente indicato dalla Corte di appello, il 09/12/2021. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso propone motivi manifestamente infondati.

2. Lo è chiaramente il primo motivo, poiché travisa l'interpretazione dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite "Balais" (Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018 -dep. 2019, Balais, Rv. 275869). E' vero, infatti, quel che sostiene la Difesa, ovvero che l'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen..

Tuttavia, come chiarito dalla citata pronuncia "Balais", la disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. 274/2000 rileva nella sola ipotesi in cui risulti non rispettata, sin dall'origine, l'individuazione del giudice naturale e precostituito per legge; in tal caso, il reato verrebbe sottratto alla cognizione del suo giudice naturale, cioè del Giudice di pace. Diversamente, laddove la competenza sia stata correttamente attribuita "ab origine" al giudice ordinario, sulla base della imputazione elevata dall'Accusa, ed essa sia venuta meno solo a seguito della riqualificazione del fatto dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo, resta ferma la competenza del giudice ordinario in relazione al residuo reato del Giudice di pace, in attuazione del principio della perpetuati° competentiae che, in questo caso, garantisce lo stesso principio del giudice naturale precostituito per legge.

Nel caso di specie, era stato contestato il reato di lesioni aggravate, rientrante nella competenza del Tribunale, al quale era stata, dunque, correttamente attribuita la competenza; solo a seguito dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 1, n. 1 , avvenuta all'esito del dibattimento, è venuta meno la competenza del Tribunale. In siffatta ipotesi trova, dunque, applicazione la disciplina generale dell'incompetenza per eccesso prevista dagli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen. La competenza risulta, dunque, correttamente attribuita al Tribunale ordinario, che non era tenuto a declinarla ex post.3.

Anche il secondo motivo non coglie nel segno. Al di là della genericità delle deduzioni, rimanendo inesplicato il contenuto dei verbali di prova di altro procedimento di cui si era chiesta l'acquisizione al giudice di appello, lo scopo dell'acquisizione, e finanche la dimostrazione della loro effettiva sopravvenienza, di cui nulla si dice in ricorso, si osserva che, dalla consultazione dell'atto di appello e dei motivi aggiunti - a cui la Corte di legittimità accede quale giudice anche del denunciato fatto processuale, consistente nell'asserito travisamento del motivo di impugnazione da parte della Corte di appello -, si trae agevolmente il convincimento che la richiesta di acquisizione della querela sporta dalla odierna persona offesa ( Galeone Renato) fosse finalizzata, premessa l'identità della prima parte del racconto, ad affermare, invece, la inconciliabilità delle tesi opposte, quanto alla attribuibilità della condotta aggressiva, onde sostenere l'argomento della legittima difesa, quantomeno putativa.

Tanto esclude all'evidenza il dedotto travisamento del motivo di impugnazione, invece, correttamente valutato dalla Corte territoriale. Neppure è ravvisabile il vizio argomentativo, riguardante la decisione di rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria, alla quale la Corte di appello ha dato esauriente riscontro nel verbale di udienza del 28 ottobre 2020, sia acquisendo, esclusivamente quale dato storico, in assenza di contestazioni, il dispositivo della sentenza nei confronti del Galeone ( donde l'assenza di contraddittorietà della decisione con quella successiva di rigetto dell'integrazione istruttoria), sia escludendo che le prove richieste dal ricorrente fossero apprezzabili in termini di rilevanza.

In tal senso, deve ribadirsi che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., la ammissione di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, è subordinata al giudizio di superfluità e irrilevanza manifesta (Sez. 5, n. 552 del 13/03/2003, Rv. 227022 -), cosicchè, il giudice di appello è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, solo dove ne escluda la superfluità o irrilevanza (Sez. 2 n. 31065 del 10/05/2012, Rv. 253526). 3.1.

Del pari infondata la deduzione, vagamente accennata, della nullità collegata allo svolgimento di attività istruttoria nonostante l'impedimento dell'imputato, poiché essa non tiene conto dell'orientamento di questa Corte secondo cui l'attività istruttoria svolta in assenza dell' imputato non comparso per legittimo impedimento, riconosciuto dal Tribunale, è affetta da nullità generale a regime intermedio, la cui deducibilità resta preclusa, ai sensi del secondo comma dell'art. 182 cod. proc. pen., per il fatto che il difensore, presente in udienza, nulla abbia eccepito in merito (Sez. 2 n. 40322 del 31/05/2019 Rv. 277926).

4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché non tiene conto che le valutazioni del Giudice territoriale prestano ossequio alla costante giurisprudenza che, in presenza di reciprocità di offese e di aggressioni, esclude sia la legittima difesa (Sez. 5 , n. 36143 del 11/04/2019, Lepre, Rv. 277030; Sez. 5, n. 47589 del 22/11/2019), sia l'attenuante della provocazione (Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, B. Rv. 273556; Sez. 5, n. 42826 del 16/07/2014, Rv. 261037; Sez. 1, n. 26847 del 01/07/2010, Rv. 247720).5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. , ivi compresa la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000), D.L., Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 04 maggio