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Sentenza — n. 30183/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30183/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30183/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE SANTIS FAUSTO nato a RIETI il 26/03/1961 Avverso la SENTENZA del 10/09/2019 del TRIBUNALE DI RIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letta la requisitoria scritta del 17/04/2021 del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette la memoria del 16/04/2021 e la replica del 27/04/2021, a firma dell'avvocato Giorgio CAVALLI, in difesa della costituita parte civile, Giovanni TROIANI, che ha concluso per il rigetto/inammissibilità del ricorso, depositando nota spese. lette la memoria integrativa del 16/04/2021 e le conclusioni scritte del 23/04/2021, dell'avvocato Anna Maria BARBANTE, difensore di DE SANTIS, che insiste nei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con le conseguenti determinazioni in ordine alle statuizioni civili. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

Regesto Legislator

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art. 595 cod. pen, art. 51 cod. pen, art. 59 cod.pen, art. 598 cod. pen; Sentenza — n. 30183/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione accuse di truffa denuncia penale informazioni bancarie illecita decodificazione di offerte in codice scambio di atti giuridici per via elettronica

Disposizioni normative citate

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art. 595 cod. pen
Violazione dell'art. 595 cod. pen..
art. 51 cod. pen
in relazione all'art. 51 cod. pen..
art. 59 cod.pen
Naturalmente, tale discorso è valido sempre che i fatti portati a conoscenza dell'organo professionale siano veri (o, nei limiti ex art. 59 cod.pen., siano ritenuti tali dall'agente).
art. 598 cod. pen
Questo perché l'offesa va tenuta distinta dall'accusa, venendo la prima scriminata solo nei casi di cui all'art. 598 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE SANTIS FAUSTO nato a RIETI il 26/03/1961 Avverso la SENTENZA del 10/09/2019 del TRIBUNALE DI RIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letta la requisitoria scritta del 17/04/2021 del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette la memoria del 16/04/2021 e la replica del 27/04/2021, a firma dell'avvocato Giorgio CAVALLI, in difesa della costituita parte civile, Giovanni TROIANI, che ha concluso per il rigetto/inammissibilità del ricorso, depositando nota spese. lette la memoria integrativa del 16/04/2021 e le conclusioni scritte del 23/04/2021, dell'avvocato Anna Maria BARBANTE, difensore di DE SANTIS, che insiste nei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con le conseguenti determinazioni in ordine alle statuizioni civili. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Rieti ha confermato, anche relativamente alle statuizioni civili, la decisione del Giudice di Pace di quella stessa città, che aveva riconosciuto Fausto De Santis colpevole di diffamazione commessa inviando una e -mail al servizio clienti Unicredit, con la quale offendeva la reputazione di Troiani Giovanni e Petroni Patrizia, rispettivamente direttore e funzionario della Agenzia di S. Rufina, affermando che "i predetti si contraddistinguono per incapacità professionale, ignoranza e scortesia".

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore, che svolge cinque motivi. 2.1. Violazione dell'art. 595 cod. pen.. Il Tribunale ha erroneamente ravvisato il requisito della comunicazione con più persone, e, in correlazione, è incorso nel medesimo errore in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo. Il ricorrente, infatti, si è limitato a inviare il reclamo, riguardante censure sull'operato di due funzionari dell'istituto di credito, direttamente all'organo che, all'interno della struttura interna all'Unicredit, era deputato alla raccolta delle proteste e delle lamentele a livello nazionale; l'intento perseguito dal ricorrente era quello di segnalare agli organi preposti le gravi carenze professionali dei funzionari indicati nell'esposto; detto reclamo è stato successivamente inoltrato a terzi da un dipendente della banca, tale Fabrizio Fiore, condotta che il De Santis né ha voluto né poteva prevedere; d'altro canto, per le medesime ragioni, era assente l' intento diffamatorio. 2.2.

Violazione dell'art. 595 cod. pen. in relazione all'art. 51 cod. pen.. sussistendo la scriminante del diritto di critica, dal momento che il ricorrente ha espresso valutazioni soggettive non sulla vita privata ma sull'esercizio dell'attività lavorativa delle persone offese; la segnalazione era funzionale alla richiesta di controllo sul rispetto delle regole comportamentali da parte dei funzionari di banca, sul punto richiamandosi le dichiarazioni di Anna Stollaghi, moglie del ricorrente, circa le disfunzioni nel sistema informatico denominato home banking riscontrate nell'utilizzo del proprio conto corrente e sul tempo trascorso senza risolvere il problema, nonché sulla scarsa professionalità del Troiani; di analogo contenuto le dichiarazioni di Santis Donatella, sorella del ricorrente, che aveva avuto una relazione sentimentale con la parte civile. 2.3.

Errata applicazione dell'art. 185 cod. pen, per essere stato ritenuto sussistente un danno risarcibile a seguito delle condotte poste in essere dall'imputato, laddove entrambe le persone offese avevano escluso di avere ricevuto contestazioni disciplinari, mentre la teste De Santis Donatella ha riferito che, all'epoca della convivenza, la parte civile Troiani aveva accusato episodi di insonnia e di tachicardia, da riferirsi, quindi, a situazioni pregresse rispetto ai fatti per cui è causa.

3. Il Sostituto Procuratore Generale, Ferdinando Lignola, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame in ordine alla scriminante del diritto di critica.4. Il Difensore della costituita parte civile, nelle due memorie depositate, ha sostenuto la inammissibilità del ricorso, ha concluso in conformità.

5. Anche il difensore del ricorrente ha depositato memorie, insistendo nei motivi di ricorso e concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata, invocando le conseguenti determinazioni in ordine alle statuizioni civili, da revocare. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso è fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.

2. E' infondata la doglianza con la quale si deduce l'assenza del requisito della comunicazione con più persone nel delitto di diffamazione. La decisione impugnata, invece, ha fatto — corretta applicazione della giurisprudenza in ordine a tale -elemento, che, in più occasioni, e costantemente, ha affermato che esso può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario (tra le tante, Sez. 5, n. 23222 del 06/04/2011, Rv. 250458;

Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Rv. 260229). Nel caso di specie, come si è premesso nella parte narrativa, il ricorrente ha inoltrato la missiva proprio agli organi deputati a raccogliere lamentele e denunce riguardanti la condotta professionale dei dipendenti dell'istituto bancario, o, comunque, disfunzioni per l'utente; in tal modo, come, d'altro canto, sostiene lo stesso ricorrente, egli, rappresentando agli organi di controllo e/o disciplinari i comportamenti asseritamente scorretti o poco professionali delle persone denunciate, era ben consapevole, proprio per la natura di quella comunicazione, che la sua denuncia sarebbe stata portata a conoscenza, come è stato, di altri soggetti necessariamente coinvolti nel procedimento che lui stesso aveva attivato.

3. Ritiene, invece, il Collegio che il Tribunale di Rieti abbia omesso di valutare adeguatamente, ai fini della sussistenza del contestato delitto, la circostanza, emergente dal tenore letterale della frase incriminata, che essa contenga un chiaro riferimento alla attività professionale delle persone offese. Si legge, infatti, nel capo di imputazione, che il ricorrente, inviando una e-mail al servizio clienti Unicredit, chiedeva " il ripristino della funzione senza dover andare in filiale e magari dover parlare con gente tipo il Sig. Troiani/Sig.ra Petroni che si contraddistinguono per incapacità professionale, ignoranza e scortesia".

Questo avrebbe richiesto, da parte dei giudici di merito, una più specifica attenzione argomentativa, finalizzata a vagliare la possibilità che lo scritto fosse stato inoltrato nell'esercizio del diritto, dell'utente di un servizio pubblico, di esprimere un giudizio critico nei confronti degli operatori di quel settore. Non ha spiegato il Tribunale perché ha escluso che tali espressioni siano state utilizzate nella prospettiva di argomentare e sollecitare una richiesta di intervento per porre rimedio sia alle disfunzioni nell'accredito delle spese effettuate con la carta di credito, sia ai comportamenti professionali scorretti dei dipendenti della banca, a fronte di pregressi comportamenti giudicati poco professionali dal De Santis, ravvisando, invece, in quello scritto, un attacco gratuito alla persona., E ciò tanto più che, come si sottolinea nel ricorso, nel processo erano positivamente emerse le condotte poco professionali del Troiani e, dunque, l'oggettiva esistenza dei dati assunti a base della missiva (tanto che, in sentenza, viene sottolineato che, a seguito delle rimostranze del ricorrente, la parte civile ha subìto perdita di benefici economici legati al grado di soddisfazione dei clienti e conseguenze negative sulla sua carriera, a riprova di una qualche fondatezza delle stesse).

Tale aspetto in sentenza non viene affrontato, concentrandosi la valutazione del Tribunale sul tenore letterale delle parole usate, per ritenere che esse trasmodassero in "un attacco personale gravemente lesivo della loro professionalità e del decoro personale" ( pg. 4), affermazione, tuttavia, non meglio argomentata. 3.1. Ora, è noto che la giurisprudenza di questa Corte, richiamandosi a quella costituzionale ed europea, considera, in ogni caso, non consentito dai diritto di critica, l'attacco "alla persona": da intendersi quale offesa rivolta, senza ragione, alla sfera privata, mediante l'utilizzo di non pertinenti argumenta ad hominem (tra moltissime:

Sez. 5, n. 3477 del 8/02/2000, Rv. 215577; Sez. 5 n. 38448 del 26/10/2001, Rv. 219998; Sez. 5, sent. n. 10135 del 12/03/2002, Rv. 221684; Sez. 5, n. 13264 del 2005). Si afferma, infatti, che "Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "argumenta ad hominem". (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239).

Il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.

Compito del giudice è, dunque, quello di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere l'invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174). 3.2. Si tratta, pertanto, di chiarire, nel caso di specie, perché le parole di quella missiva fossero dirette alla persona, piuttosto che al comportamento del professionista, e idonee a esporre allo scherno e al ludibrio pubblico il destinatario, risolvendosi, come si afferma in sentenza, in un gratuito argumentum ad hominem, condotta non consentita dal diritto di critica in quanto, piuttosto che esprimere un dissenso motivato (Sez. 5, n. 35992 del 05/06/2013, Bosco, Rv. 256532;

Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010 - dep. 07/03/2011, Morelli e altri, Rv. 250218), è diretta a screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni (Sez. 5,4 C/7-- n. 4938 del 28/10/2010, P.M. in proc. Simeone e altri, Rv. 249239; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Uccellobruno, Rv. 219998). 3.3. Sussiste, invece, la detta esimente nel caso in cui un soggetto, portatore di interessi di rilevanza collettiva, indirizzi missive, segnalazioni, esposti, ancorché contenenti espressioni offensive, ad organi sovraordinati, volti a censurare la condotta di un dipendente o di un associato, ponendone in dubbio la regolarità o la correttezza (Sez. 5, n. 38962 del 04/06/2013, P.C. in proc.

Di Michele, Rv. 257759; Sez. 5, n. 32180 del 12/06/2009, Dragone, Rv. 244495). Si ravvisa, in tal caso, la generale causa di giustificazione, sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinata a ottenere un intervento per rimediare a una condotta che si giudichi illegittima o inappropriata (Sez. 5, n. 1695 del 14/07/2014, Rv. 262720), o comunque a sollecitare il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (Sez. 5 n. 33994 del 05/07/2010, Rv. 248422; Sez. 5, n. 28081 del 15/04/2011 Rv. 250406; Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Rv. 268044); beninteso, sussistendo i limiti inerenti a tale scriminante (diritto di critica) - occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma - che, se rispettati, escludono la sussistenza del delitto di diffamazione.

Invero, se, per un verso, la diffusione tra più persone di notizie denigratorie a carico di altri integra il reato ex art. 595 cod pen., anche se dette notizie rispondono al vero, dall'altro, la circostanza (verità della notizia) non è indifferente quando l'agente abbia tenuto la sua condotta nell'esercizio del diritto di cronaca, di critica o di legittima tutela dei suoi interessi (Sez. n. 3565 del 07/11/2007, Rv. 238909). 3.4. I giudici di merito devono, allora, spiegare perché l'inoltro di una missiva, di un esposto, di una segnalazione ai soggetti istituzionalmente preposti a raccogliere le eventuali lamentele sull'operato di un dipendente, invocando risposte jure suo utitur, non possa rientrare nell'ambito di una condotta scriminabile ex art. 51 cod. pen.: invero, accusare un dipendente, presso l'Organo delegato al controllo del rispetto dei canoni della deontologia professionale, di comportamenti che integrino violazioni di tali regole, è un fatto astrattamente privo di antigiuridicità, venendo in rilievo l'esercizio di un diritto e, finanche, rendendosi un servigio alla categoria professionale alla quale il "denunciato" appartiene, perché la pone in grado di mettere in atto meccanismi di autotutela.

Naturalmente, tale discorso è valido sempre che i fatti portati a conoscenza dell'organo professionale siano veri (o, nei limiti ex art. 59 cod.pen., siano ritenuti tali dall'agente). Questo perché l'offesa va tenuta distinta dall'accusa, venendo la prima scriminata solo nei casi di cui all'art. 598 cod. pen., mentre l'agire dell'accusatore, che non può che assumere la responsabilità di quel che dice - specie se fa valere un proprio diritto - può essere lecito a condizione che l'accusa abbia fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (anche se erroneamente) convinto di ciò.

Ed è essenzialmente per tale motivo che si ritiene non integrare il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio dell'Ordine di comportamenti, deontologicamente scorretti, tenuti da un libero professionista iscritto, sempre che gli episodi segnalati siano 5 L) rispondenti al vero; questo perché l'esponente, per mezzo della segnalazione, esercita una legittima tutela dei suoi interessi (di cliente o di collega). La esercita, evidentemente, attraverso il diritto di critica (sub specie di denunzia, esposto ecc.) e, dunque, con i limiti (sopra ricordati) che segnano il perimetro entro il quale si può censurare l'altrui condotta (Sez. 5, n. 3565 del 07/11/2007 Rv. 238909).

In realtà, secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione, proporzionati al fatto narrato e funzionati al concetto da esprimere (Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573). Con questo si intende ribadire che la diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e natura della funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi: sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la "misura" delle espressioni consentite (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc.

Surano, Rv. 261122; Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554).

4. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio al Tribunale di Rieti che, in altra composizione, affronterà il tema, omesso, della riconducibilità della frase all'esercizio del diritto di critica, nell'ambito della delineata cornice ermeneutica; dovrà essere spiegato, in sede di rinvio, perché, le parole incriminate, nel contesto fattuale nelle quali debbono essere inserite, abbiano avuto di mira la (le) persona, e non l'attività professionale svolta. Resta assorbito il restante motivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio