Sentenza — n. 30181/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza del 30 maggio 2017 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di Claudio Lot per due condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e la diminuente per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. citato, la cui durata è stata fissata in anni dieci.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 533 cod. proc. pen, art. 441 cod. proc. pen, art. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30181/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Anche il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale/sottolineafoche la prova nuova di cui era stata chiesta l'ammissione era una prova documentale la cui produzione doveva ritenersi sempre consentita, non ponendo l'art. 441 cod. proc. pen. alcun limite alla sua acquisizione, stante il richiamo delle disposizioni processuali che disciplinano l'udienza preliminare tra le quali vi è l'art. 419, comma 2, cod. proc. pen. che espressamente attribuisce alle parti la facoltà di produrre documenti. Inoltre, il Procuratore generale, con la sua memoria, non avrebbe affrontato i temi agitati con il secondo motivo di ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lot Claudio, nato a Pordenone il 26/09/1965 avverso la sentenza del 06/06/2019 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udite le richieste del difensore del ricorrente, avv. Luigi Ravagnan, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza del 30 maggio 2017 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di Claudio Lot per due condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e la diminuente per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. citato, la cui durata è stata fissata in anni dieci.
In particolare, la Corte di appello ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza impugnata. Al Lot si contesta di avere, quale amministratore della Play and Co. s.r.I., dichiarata fallita in data 16 ottobre 2014, distratto l'azienda concedendola in affitto con contratto del 26 febbraio 2014 alla P & M Wood s.r.I., non riscuotendo nemmeno in parte il canone di locazione nei mesi da marzo ad ottobre 2014, ammontante ad euro 16.000,00 (capo 2), nonché di avere, nella suddetta qualità, distratto il capannone ove la fallita svolgeva la sua attività cedendo il contratto di leasing alla affittuaria con contratto del 30 aprile 2014, ma efficace dal 1 aprile 2014, senza alcun corrispettivo, nonostante la fallita avesse già corrisposto alla concedente l'anticipo e 78 rate, comprensive di parte del valore dell'immobile (capo 3).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Claudio Lot, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza del 6 giugno 2019 con la quale è stata rigettata l'istanza di acquisizione di una prova documentale e lamenta la violazione dell'art. 603, comma 1, n. 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 438 e ss. cod. proc. pen. e degli artt. 190 e ss. cod. proc. pen. per violazione del diritto alla prova. All'udienza di discussione nel giudizio di appello il difensore del Lot ha chiesto l'acquisizione di documentazione reperita dopo la scadenza del termine per l'impugnazione e per il deposito di motivi nuovi.
La Corte di appello, afferma il ricorrente, ha rigettato l'istanza osservando che, essendo stato scelto il rito abbreviato, non era possibile acquisire ulteriore documentazione, mentre, trattandosi di prova decisiva, avrebbe dovuto acquisirla ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., dovendo/comunque/la penale responsabilità dell'imputato essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio e dovendo quindi riconoscersi allo stesso il diritto alla prova. Da tale documentazione emergeva la effettiva esistenza e terzietà della società affittuaria dell'azienda e che la stessa aveva sostenuto l'onere delle spese per l'elettricità che la Play & co s.r.l. non aveva corrisposto alla società erogatrice e che la proposta di acquisto di azienda inoltrata dalla affittuaria alla curatela fallimentare era vantaggiosa per quest'ultima.Chiede che venga affermato il principio di diritto secondo il quale la prova documentale sopravvenuta è utilizzabile innanzi al giudice di appello ed essa deve essere acquisita ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. senza che ciò alteri la natura del giudizio abbreviato come giudizio allo stato degli atti. 2.2.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello sia intrinseca, in quanto rilevabile dalla lettura della motivazione stessa, sia estrinseca, perché contrastante con le prove acquisite e non valutate dalla Corte territoriale. 2.2.1. La contraddittorietà intrinseca sarebbe evidente poiché la sentenza fonda la affermazione di penale responsabilità sul sospetto che la mancata corresponsione dei canoni di affitto non fosse giustificata dalla compensazione con le spese sostenute dalla affittuaria per mantenere in esercizio i macchinari dell'azienda affittata e che avrebbero dovuto rimanere a carico della fallita, trattandosi di situazione ritenuta insolita, mentre in realtà tale strumento permetteva di assicurare la continuità dell'attività di impresa e quindi di pagare i creditori.
Né era consentito affermare la penale responsabilità del Lot in presenza di un dubbio che, ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen., avrebbe semmai dovuto imporre l'assoluzione dell'imputato. Peraltro, proprio allo scopo di assicurare la conservazione dell'azienda l'affittuaria si era accollata il pagamento dei canoni di leasing maturati prima della cessione e rimasti impagati per un importo di oltre C 89.000,00, con indubbio vantaggio per la fallita, che si era liberata di tale fardello ed aveva evitato di dover corrispondere i canoni di leasing che sarebbero maturati sino alla scadenza del contratto, per ulteriori complessivi euro 810.000,00.
Inoltre, il valore del capannone, stimato al momento del contratto di leasing in euro 1.690.000,00, si era ridotto, a causa della crisi immobiliare, ad euro 560.000,00, cosicché non era più conveniente il mantenimento del rapporto contrattuale in capo alla società poi fallita. Né era possibile distrarre un bene che non era di proprietà della fallita. 2.2.2. Quanto alla contraddittorietà estrinseca, Pietro Cafueri, sentito nel corso delle indagini difensive, aveva affermato che Fabio Sinnonella era l'unico che assumeva le decisioni strategiche in ordine a tutte le società controllate dal gruppo di società con a capo la Sinco s.p.a., del quale faceva parte anche la fallita.
Il Lot non aveva avuto alcun potere decisionale in ordine alla scelta di affittare l'azienda e cedere il contratto di leasing, cosicché doveva escludersi il dolo. La motivazione della sentenza impugnata si pone in contrasto con tali dichiarazioni. In relazione a detta questione la Corte di appello non ha, peraltro, affatto motivato, cosicché sussiste anche il vizio di omessa motivazione.3. Il Procuratore generale "gaVpervenire una memoria difensiva con la quale cotoichiesto che il ricorso ib45-e-dichiarato inammissibile, osservando che nel giudizio abbreviato le parti non hanno un diritto all'assunzione di nuove prove e che con il secondo motivo il ricorrente sollecita una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede e che la decisione impugnata è stata adeguatamente motivata.
4. Anche il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale/sottolineafoche la prova nuova di cui era stata chiesta l'ammissione era una prova documentale la cui produzione doveva ritenersi sempre consentita, non ponendo l'art. 441 cod. proc. pen. alcun limite alla sua acquisizione, stante il richiamo delle disposizioni processuali che disciplinano l'udienza preliminare tra le quali vi è l'art. 419, comma 2, cod. proc. pen. che espressamente attribuisce alle parti la facoltà di produrre documenti. Inoltre, il Procuratore generale, con la sua memoria, non avrebbe affrontato i temi agitati con il secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato che nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913;
Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A, Rv. 270069). Poiché l'istanza della parte è volta esclusivamente a sollecitare l'esercizio ex officio del potere previsto dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., in caso di suo rigetto non è necessaria una particolare motivazione, potendo il giudice di appello limitarsi ad affermare che la acquisizione della nuova prova non è assolutamente necessaria. Le differenti situazioni previste rispettivamente dal comma 1 (rinnovazione come oggetto dei motivi di appello) e dal comma 3 dell'art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione quale espressione del potere integrativo di ufficio) hanno diverso rilievo circa l'onere di motivazione del provvedimento dispositivo.
Nel primo caso, in virtù dell'effetto devolutivo, si deve mantenere l'indagine circoscritta all'esame delle ragioni esposte e di queste adeguatamente valutare la fondatezza; nel secondo caso, in virtù del principio della presunzione di completezza dell'indagine dibattimentale di primo grado, soltanto al positivo esercizio del potere di disporre la rinnovazione totale o parziale del dibattimento deve corrispondere la constatazione dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti e della conseguente assoluta necessità della rinnovazione medesima (Sez. 6, n. 3349 del 20/10/1994, Pedris, Rv. 199178).
Il rigetto della richiesta istruttoria non esclude, peraltro, che la parte interessata possa dolersi della mancata ammissione dell'integrazione probatoria sollecitata agli effetti dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ove siano prospettate lacune della motivazione su punti decisivi, che l'integrazione richiesta avrebbe potuto colmare (vedi Sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, Giampà, Rv. 271163; Sez. 1, n. 17607 del 31/3/2016, Palombo, Rv. 266623; Sez. 2, n. 48630 del 15/9/2015, Pircher, Rv. 265323). Non assume dunque di per sé decisivo rilievo nel giudizio abbreviato in grado di appello il carattere di novità e di sopravvenienza della prova, dovendosi comunque individuare un vizio inerente alla mancanza di un'idonea motivazione circa la concreta incidenza della prova sollecitata, motivazione che dovrà correlarsi al quadro delle pregresse acquisizioni e che dovrà essere tanto più accurata in presenza di una prova sopravvenuta (vedi Sez. 1, n. 8316 del 14/1/2016, Di Salvo, Rv. 266145).
Nel caso di specie la Corte di appello ha affermato che non ricorrono ragioni che inducano ad approfondimenti istruttori, in tal modo negando che la documentazione di cui è stata chiesta l'acquisizione risultasse assolutamente necessaria. Peraltro, neppure la assoluta necessità dell'acquisizione documentale viene affermata e giustificata dal ricorrente nel suo atto introduttivo o vengono illustrate lacune o carenze della motivazione della sentenza di appello dipendenti dall'omessa valutazione della documentazione offerta. Il ricorrente ha pure sostenuto che l'art. 441 cod. proc. pen. non porrebbe alcun limite alla acquisizione dei documenti, stante il richiamo delle disposizioni processuali che disciplinano l'udienza preliminare tra le quali vi è l'art. 419, comma 2, cod. proc. pen. che espressamente attribuisce alle parti la facoltà di produrre documenti, ma tale argomento non può essere condiviso, atteso che l'art. 441 cod. proc. pen. richiama le disposizioni che regolano l'udienza preliminare «in quanto applicabili» e certamente non può ritenersi tale l'art. 419, comma 2, cod. proc. pen., essendo il rito abbreviato un giudizio che implica il divieto di nuove acquisizioni probatorie, salva l'eccezione di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen..
2. Anche il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato. 2.1. Quanto all'affitto di azienda, la Corte di appello ha illustrato i numerosi • elementi di natura indiziaria che, valutati unitariamente e globalmente, l'hanno indotta a ritenere che il contratto di affitto fosse diretto non a salvaguardare la continuità dell'attività di impresa e attraverso di essa il soddisfacimento dei creditori, ma a trasferire l'azienda ad altra società costituente espressione del medesimo gruppo imprenditoriale al quale è stato consentito di utilizzare l'azienda senza corrispondere alla società poi fallita alcun canone per detto utilizzo.
In particolare, quanto alle fatture emesse dalla affittuaria nei confronti della fallita e che avrebbero determinato la estinzione per compensazione del credito relativo ai canoni, la Corte territoriale ha esposto le ragioni (come, a titolo esemplificativo, la assoluta genericità delle attività di manutenzione straordinaria effettuate sui macchinari aziendali — di cui non sono indicati i macchinari riparati, il tipo di riparazioni eseguite e l'epoca degli interventi manutentivi — e l'affermazione, contenuta nel contratto di affitto, che i beni che componevano l'azienda erano in buono stato di manutenzione) che l'hanno indotta a ritenere le fatture assolutamente inattendibili.
Si consideri che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108), mentre nel caso di specie la Corte di appello ha fornito una motivazione esaustiva e priva di manifeste illogicità o contraddizioni. 2.2. Analoghe considerazioni valgono per la motivazione della sentenza di secondo grado in ordine all'altra condotta distrattiva costituita dalla cessione del contratto di leasing.
E' ben vero che questa Corte di cassazione ha affermato che, nel caso di cessione da parte del fallito di un contratto di locazione finanziaria ad altro utilizzatore, sussiste il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione soltanto qualora possa accertarsi che la prosecuzione del rapporto da parte del curatore fallimentare avrebbe in concreto costituito una risorsa economica per i creditori e non soltanto un onere (Sez. 5, n. 9427 del 03/11/2011, dep. 2012, Cannarozzo, Rv. 251996). Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto che la cessione del contratto sia stata un'operazione pregiudizievole per la massa dei creditori, avendo la società trasferito a terzi un rapporto contrattuale diretto a consentirle, al termine dello stesso, di acquisire la proprietà di un bene immobile del valore di euro 1.697.010,73 e per il quale aveva già corrisposto euro 809.627,38 senza percepire dalla cessionaria alcun corrispettivo.
Il motivo di ricorso del Lot, in cui si sostiene che la cessione del contratto sarebbe stata conveniente per la società poi fallita, in quanto il valore del capannone era di soli euro 560.000,00, mira a sollecitare questa Corte di cassazione ad una valutazione di merito e comunque si basa su una premessa fattuale, ossia un valore attuale del capannone oggetto del contratto di leasing stimato in soli euro 560.000,00, che è stata contraddetta dalla Corte territoriale sulla base di ragioni che non vengono in alcun modo attaccate dal ricorrente. Neppure il ricorrente muove una critica argomentata alle ragioni, diffuse ed articolate, per le quali la Corte di appello ha ritenuto che non potesse integrare un corrispettivo della cessione l'accollo dei canoni di leasing già scaduti e non pagati, che è altro argomento posto a base del motivo di ricorso. 2.3.
Quanto al motivo con il quale si lamenta il travisamento per omissione delle dichiarazioni rese da Pietro Cafueri, deve osservarsi che esso è stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, pur in presenza di una cosiddetta «doppia conforme». In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta «doppia conforme» e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).
In particolare, in tema di motivi di ricorso per cassazione e «doppia conforme», il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora sia stato puntualmente denunciato al giudice di appello, il quale abbia confermato la sentenza di primo grado omettendo l'esame del vizio censurato (Sez. 5, Sentenza n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli, Rv. 272324). Ne deriva l'inammissibilità, anche sotto tale profilo, del motivo di ricorso.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d