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Sentenza — n. 30176/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30176/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30176/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 11 marzo 2016 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronunzia, emessa in data 14 ottobre 2014, con la quale il Tribunale di Pesaro aveva affermato la penale responsabilità di Sirio Primo Olivieri per il reato di lesioni volontarie in danno di Pietro Occhi.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30176/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo relativo alla sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.2 cod.pen. è nuovo, non risultando che sia stato proposto con l'atto di appello.

Parole chiave

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lesione alla caviglia corresponsabilità della vittima oltraggio alla corte omissione di soccorso lesione personale semplice vittima di infortunio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro duemila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OLIVIERI SIRIO PRIMO nato a Roma il 17/07/1974 avverso la sentenza del 11/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Miccoli; letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11 marzo 2016 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronunzia, emessa in data 14 ottobre 2014, con la quale il Tribunale di Pesaro aveva affermato la penale responsabilità di Sirio Primo Olivieri per il reato di lesioni volontarie in danno di Pietro Occhi.

2. Avverso la suindicata sentenza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolato nei due motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo il ricorrente denunzia vizi motivazionali e travisamento della prova dichiarativa. In particolare, sono state denunziate delle contraddizioni emerse dalle prove testimoniali assunte in relazione al "nesso di causalità" tra la condotta posta in essere dall'imputato e le lesioni riportate dalla persona offesa.-Se 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche e di quella della provocazione ex art. 62 n. 2 cod. pen. • 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, in persona del dott. Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto e finalizzato a una rivalutazione delle prove, di cui non si apprezzano profili di travisamento. I Giudici di merito hanno affermato la responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, della documentazione sanitaria e della deposizione del teste Raponi, che ha visto l'imputato sferrare un violento calcio al fianco della vittima. Peraltro, sulle dichiarazioni dell'altro teste Ben Ayad Rami, con osservazione logica difficilmente confutabile, la Corte territoriale ha ritenuto che "il fatto che quest'ultimo (Rami) non abbia riferito del calcio, non significa che lo stesso non vi sia stato" (pag. 3 della sentenza). Non è dunque rilevabile il vizio di travisamento denunziato, dovendo in proposito ribadirsi che la disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. fa riferimento alla contraddittorietà della motivazione che risulti non dal testo del provvedimento impugnato, ma «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Quest'ultima condizione, direttamente prescrittiva dell'onere di specifica indicazione degli atti dei quali si deduce il travisamento, non si riduce tuttavia a tale aspetto procedurale, ma presuppone altresì che la contraddittorietà intercorra fra le conclusioni del provvedimento e gli atti indicati. Ne segue logicamente che l'errore deducibile in questa prospettiva, in quanto apprezzabile attraverso l'indicazione di atti singoli e determinati, deve cadere sul dato significante, costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell'elemento di prova, per la cui rilevabilità in questa sede è necessaria la specifica indicazione dell'atto da cui l'elemento risulta, e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

L'errore deducibile, peraltro, ricorre solo nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499;

Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Pertanto, ove le censure consistano -come nel caso in esame- solo nell'esposizione di valutazioni sul significato probatorio degli elementi di prova considerati, la situazione denunciata non può essere ricondotta nel vizio di travisamento lamentato (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611).2. La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche appartiene a valutazioni dì merito, che la Corte territoriale ha motivato in maniera congrua e non manifestaménte illogica.

Il motivo relativo alla sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.2 cod.pen. è nuovo, non risultando che sia stato proposto con l'atto di appello.

3. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro duemila. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/ 4/2021. Il Consigli7 e es,1enso