Sentenza — n. 29887/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata del 15 settembre 2020, il Tribunale di Catanzaro in funzione di riesame, ha confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza con il quale, in data 31 luglio 2020, era stata applicata a Carmine Guarneri la misura cautelare degli arresti domicíliarí, in relazione a numerosi reati di furto nonché di detenzione illecita di sostanza stupefacente.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29887/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si rileva, infine, che nelle captazioni il Carmine non viene mai chiamato per cognome e che, comunque, nonostante il costante monitoraggio con sistema GPS, la polizia giudiziaria non era mai intervenuta a identificare i due conversanti attraverso un controllo stradale.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARNERI CARMINE nato a Rose il 28 gennaio 1960 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in funzione di riesame del 15 settembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice; rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione F. Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria scritta di replica alla requisitoria del Procuratore generale e le conclusioni della difesa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso -
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata del 15 settembre 2020, il Tribunale di Catanzaro in funzione di riesame, ha confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza con il quale, in data 31 luglio 2020, era stata applicata a Carmine Guarneri la misura cautelare degli arresti domicíliarí, in relazione a numerosi reati di furto nonché di detenzione illecita di sostanza stupefacente.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensóre di fiducia, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione, cui all'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. in relazione ai gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 292, comma 2, lett.
c) cod. proc. pen. e 309, comma 9, cod. proc. pen., di cui ai capi i), j), k), I), m), n), o) e p) dell'incolpazione provvisoria. 2.1. Il Tribunale non avrebbe motivato circa le censure mosse con il riesame dalla Difesa, in ordine alla certa identificazione dell'indagato, limitandosi a richiamare le attività di indagine espletate, con mero rinvio alla richiesta di misura cautelare, senza fornire una propria idonea e autonoma valutazione (cfr., testualmente, folio 2 del ricorso). L'indagato, in sede di interrogatorio, secondo la Difesa, aveva negato gli addebiti, rappresentando di non essere il Carmine che si trovava all'interno della vettura del Trinní, coindagato, oggetto di captazione, di cui alle conversazioni ambientali intercettate, con riferimento a quella del 23 maggio 2019.
Sul punto, si sostiene che erano stati totalmente ignorati tutti gli elementi di fatto, portati all'attenzione del Tribunale a sostegno della tesi difensiva anche con specifica memoria, mutuando i giudici del riesame, nella motivazione resa, gli elementi a carico indicati dal giudice e nella richiesta di misura cautelare, senza procedere ad alcun autonomo vaglio critico degli stessi. Si sottolineava : -la discordanza tra l'esito delle indagini e le conversazioni captate; -la non decisività della conversazione tra Trinni e tal Carmine in cui questi faceva riferimento a un passaggio di proprietà di un veicolo non specificato e di averne in programma un'altra; -che il passaggio di proprietà effettivamente risultato come svolto da Guarneri sarebbe successivo alla conversazione del 23 maggio 2019, in quanto avvenuto il 27 maggio 2019, a nulla rilevando la data indicata dalla certificazione ACI in quanto relativa solo all'atto prodromico al trasferimento del 11 febbraio 2019;-che non era emerso, sino alla conclusione delle indagini, nessun altro trasferimento di proprietà svolto da Guarneri, avente ad oggetto una Fiat Croma, né il Guarneri era mai stato fermato a bordo di una tale vettura; -che si attribuisce l'uso dell'utenza n 380/2085908 intestata a Fioravante Guarneri all'indagato solo perché fratello dell'intestatario in assenza di ogni collegamento con le captazioni ambientali nella vettura di Trinni; -che non sono emersi contatti telefonici tra detta utenza e Trinni in prossimità degli incontri ritenuti rilevanti e monitorati dalla polizia giudiziaria.
Si rileva, infine, che nelle captazioni il Carmine non viene mai chiamato per cognome e che, comunque, nonostante il costante monitoraggio con sistema GPS, la polizia giudiziaria non era mai intervenuta a identificare i due conversanti attraverso un controllo stradale.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta depositata ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Si fa rilevare che l'ordinanza censurata motiva sull'identificazione certa di Guarnieri, evidenziando che l'atto di trasferimento di proprietà risultato effettuato da Guarnieri è del 11 febbraio 2019, mentre in data 27 maggio 2019 viene soltanto formalizzato al PRA, dunque ritenendo detto passaggio di proprietà compatibile con il contenuto della captazione del 23 maggio 2019 dove i due soggetti intercettati nella vettura, in ambientale, conversano di passaggio di proprietà di una Croma , tipo di vettura che era risultata in uso al Guarnieri formalmente intestata a una società dal 28 settembre 2019.
Inoltre, sarebbe risultato il passaggio di proprietà di una Land Rover poco prima a favore di Guarníeri. Si reputa detta motivazione esaustiva e non consentita, in questa sede, la rivisitazione degli elementi fattuali ricostruiti in modo non illogico. 3.1. La difesa ha articolato memoria scritta di replica alla requisitoria del Procuratore generale e ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ribadendo che il Tribunale si sarebbe limitato a ricopiare gli elementi di fatto posti a base della misura e della richiesta, senza confrontarsi con i rilievi posti in sede di riesame, ritenendo la motivazione mancante ed illogica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, nonché relativo a censure non consentite in sede di legittimità.1. Va osservato, quanto alla dedotta carenza di autonoma valutazione, che l'ordinanza del tribunale con funzione di riesame, di conferma del provvedimento cautelare non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122: in motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente).
Sotto tale aspetto, l'ordinanza impugnata risulta dotata di motivazione non apparente e non manifestamente illogica, dunque, non è censurabile sotto il profilo devoluto, nella parte in cui individua, analiticamente, gli elementi dai quali è stata desunta la gravità indiziaria e l'identificazione dell'odierno ricorrente, pur alla stregua delle osservazioni svolte dalla difesa, quanto alla sicura riferibilità dei colloqui captati all'indagato. Peraltro, si osserva che l'argomento dell'assenza della gravità indiziaria, in relazione all'identificazione dell'indagato, era già stato devoluto, nei medesimi termini prospettati con il ricorso, in sede di riesame ed a questo il Tribunale ha risposto, con motivazione esauriente e non manifestamente illogica, illustrando le ragioni del proprio convincimento.
Con particolare riferimento all'elemento, reputato altamente individualizzante, del colloquio avvenuto in ambientale, onde ricavare l'uso dell'utenza al Guarnieri, si rileva che il Tribunale, con motivazione esauriente e logica, sottolinea che l'atto di trasferimento di proprietà risultato effettuato da Guarnieri è del 11 febbraio 2019, ma in data 27 maggio 2019 interviene la formalizzazione nei pubblici registri di detto passaggio. Sicché, il riferimento al trasferimento di proprietà, di cui al contenuto della captazione del 23 maggio 2019, relativo alla vettura tipo Croma di cui parlano i conversanti nell'ambientale (dove il Carmine riferisce al Trinni di aver effettuato, poco prima, un passaggio di proprietà e di averne in programmo un altro) riportata nel provvedimento genetico, risulta compatibile con i tempi in cui è avvenuta l'ambientale e conferma che a tale elemento, come aveva fatto il giudice, doveva attribuirsi valore altamente indiziante, considerato l'esito degli accertamenti.
Questi, secondo la motivazione del Tribunale, avevano acclarato l'esistenza di un passaggio di proprietà di una Land Rover poco prima della conversazione a favore di Guarnieri, nonché l'uso di una Fiat Croma almeno fino al gennaio 2019, da parte di questi, in quanto risultato controllato a bordo di una vettura di tale tipo. 1.1.Si osserva, in ogni caso, che la rivalutazione degli indizi proposta dalla difesa, con rilettura del materiale probatorio, è operazione non consentita in sede di legittimità. In materia di provvedimenti de libertate, infatti, il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi.
Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244, di cui si riprendono le argomentazioni;
Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331), carenza che non si riscontra nella motivazione del provvedimento impugnato. 2.Segue alla pronuncia, la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali