Italian Court dismisses extraordinary appeal as inadmissible for re-litigating prior inadmissibility rulings without new factual errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Barzago's extraordinary appeal inadmissible, ruling that it sought to re-evaluate previous decisions on inadmissibility rather than present new facts. The applicant argued for the application of the continuity rule across three criminal judgments, but the court noted these requests had already been rejected in prior proceedings or lacked sufficient factual unity. The court held that a new extraordinary appeal is only permissible if based on distinct material or factual errors not previously alleged, preventing the re-litigation of settled inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 641 c.p.p.: A new extraordinary appeal following a prior inadmissibility ruling is admissible only if founded on material or factual errors distinct from those previously alleged, excluding the re-litigation of settled decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARZAGO GIOVANNI nato a TREVIGLIO il 05/01/1970 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; /lette/sentite le conclusioni del PG) —1-íídito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 marzo 2020, n. 17922-20, la sezione Prima penale di questa Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Giovanni Barzago, avverso l'ordinanza del 11 giugno 2019, della Corte di appello di Brescia che, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex ad 671 cod. proc. pen., con riguardo a tre sentenze definitive. 1.1.11 giudice dell'esecuzione aveva evidenziato che l'istanza era inammissibile relativamente a due pronunce, avendo la Corte di appello di Brescia, quale giudice della cognizione, rigettato la richiesta difensiva in sede di appello (cfr. motivazione della sentenza del 21 febbraio 2017 alle pagg. 165, 166 e 167) e che, dunque, detto riconoscimento era precluso in sede esecutiva.
Il giudice, relativamente alla richiesta di applicazione del vincolo della continuazione dei suddetti reati con il reato giudicato con la terza sentenza indicata nell'istanza, aveva evidenziato la notevole distanza di tempo rispetto agli altri reati, posti in essere attraverso l'utilizzo di una società diversa e in concorso con soggetti del tutto non corrispondenti a concorrenti nei reati accertati con le prime due sentenze. 1.2. La sentenza oggetto del proposto ricorso straordinario aveva ritenuto manifestamente infondate le censure proposte, rilevando che la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006).
Si è, invece, sottolineato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente evidenziato che, con riferimento ai primi due reati, analoga richiesta difensiva era già stata respinta in sede di cognizione e che, dunque, la relativa richiesta riproposta in sede di esecuzione era inammissibile. Con riferimento ai reati di cui alla terza sentenza, si è rilevato che il giudice di merito, in modo ineccepibile, aveva ritenuto le singole condotte riconducibili semplicemente alla proclività al delitto o a un generico disegno criminoso, in quanto commesse a notevole distanza di tempo l'una dall'altra e senza che sussistesse alcun criterio di collegamento tra i vari episodi delittuosi, posti in essere in tempi e luoghi diversi, non potendo identificarsi l'originaria unicità del disegno criminoso con la generica tendenza a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro.
Da ultimo, con ordine ritenuto dirimente, la sentenza oggetto di ricorso straordinario aveva rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente precisato che costituiva una preclusione all'esame dell'istanza, il rigetto della medesima richiesta avvenuto sia in sede di cognizione (sentenza della Corte di appello di Brescia del 21/02/2017, pagg. 165-167) sia in sede di esecuzione (ordinanza della Corte di appello di Brescia del 3.10.2018).
2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando decisivo errore di fatto. In particolare, deduce il ricorrente che questa Corte, nella sentenza oggetto di ricorso straordinario, sarebbe incorsa in errore materiale o di fatto, per mancata verifica della ritualità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso al difensore. L'avviso ricevuto, infatti, per l'udienza del 5 marzo 2020 che si allega al ricorso, era stato indirizzato all'avv. Domenico Marco Maria Chindamo domiciliato in Corso Umberto n. 12, in Laureana di Borrello (RC), mentre andava trasmesso al difensore istante, Domenico Chindamo, del foro di Palmi, domiciliato in Milano di cui si precisava l'indirizzo p.e.c., trattandosi peraltro di unico difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1.Va premesso che è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, il rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non è stato notificato all'unico difensore dell'imputato (ex multis, Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, De Martino, Rv. 279493; Sez. 3, n. 5039 del 20/01/2010, Sidibe, Rv. 245916; Sez. 5, n. 40275 del 16/05/2014, Raimo, Rv. 262548, con riferimento alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore in precedenza revocato dall'imputato, anziché a quello nominato in sua sostituzione).
E', però, assorbente rilevare che il ricorso proposto nell'interesse di Barzago Giovanni è inammissibile in quanto il potere di promuoverlo, ex art. 625-bis cod. pen., con riguardo al medesimo oggetto, è stato già esercitato dalla parte. Nel caso in esame, con la sentenza del 1 dicembre 2020, il ricorso avverso la pronuncia della Corte di cassazione del 5 marzo 2020, n. 17922-20, della sezione Prima penale di questa Corte, invero, è stato già deciso con declaratoria di inammissibilità in quanto al ricorso per cassazione non risultava allegata procura speciale rilasciata dal condannato.
Infatti, in ordine alla medesima questione qui de.I'voluta, questa Corte, con la indicata sentenza del 1 dicembre 2020, ha rilevato che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039;
Sez. 1, n. 5980 del 21/09/2016, dep. 2017, Marusi Guareschi, Rv. 269186) . Con questa decisione (sent. n. 1032 del 1 dicembre 2020, sezione V penale) si rilevava, peraltro, che al ricorso non risultava allegata procura speciale del condannato. Si osservava, altresì, che non era dirimente l'allegazione, con le conclusioni scritte trasmesse il 26/11/2020, di una procura speciale del 18 giugno 2020, indicata, comunque, come priva di attestazione di deposito, considerata dal Collegio insuscettibile di dimostrare la sussistenza del presupposto soggettivo di legittimazione al momentki della presentazione del ricorso straordinario.
Inòltre, veniva rilevato che il documento risultava allegato quando i termini per l'impugnazione erano scaduti, non potendosi considerare così sanata, l'inammissibilità del ricorso una volta decorsi detti termini (Sez. 2, n. 48385 del 14/11/2019, Di Martino, Rv. 277600). 1.1.Ciò premesso si rileva che il presente ricorso ha il medesimo oggetto di quello già deciso da questa Corte. Si tratta, in sostanza, di riproposizione della medesima domanda, sulla quale si invoca un nuovo giudizio, avente ad oggetto la — inammissibile — rivalutazione della pregressa decisione di inammissibilità o di rigetto del ricorso revocatorio. 2.Né detta pronuncia risulta, a sua volta, oggetto di ricorso, ex art. 625- bis cod. proc. pen., in relazione all'eventuale errore di fatto in cui sarebbero incorsi i giudici di legittimità circa l'esistenza della procura speciale rilasciata il 18 giugno 2020, che risulta allegata al ricorso oggetto de t presente giudizio, datato il 18 novembre 2020. 2.1.
Va rilevato, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ritiene proponibile il rimedio del ricorso straordinario in caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del ricorso presentato ex art. 625-bis cod. proc pen., non distinguendo tale previsione tra i provvedimenti del Supremo Collegio suscettibili di tale mezzo di impugnazione (Sez. 6, ord. n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272724 ; Sez. 4, n. 24666 del 20/04/2004, Martino, Rv. 228963). Pertanto, nel caso in cui si reputa che la Corte di Cassazione, in sede di giudizio revocatorio, abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda o abbia rigettato il ricorso, il rimedio rinvenibile nel sistema contro la decisione è costituito dalla proposizione di altro ricorso straordinario, fermo restando il rispetto del termine perentorio di centottanta giorni dal deposito del provvedimento asseritamente inficiato da errore.
In tal caso, tuttavia, in linea con i principi generali espressi da questa Corte in tema di reiterazione di una domanda già oggetto di una decisione irrevocabile, tenuto conto di quanto statuito dall'art. 641 cod. proc. pen. in materia di revisione, presupposto necessario è l'allegazione di elementi diversi e, segnatamente, la deduzione di un nuovo errore materiale o di fatto. Diversamente opinando, infatti, la domanda di un nuovo giudizio si risolverebbe in quella — inammissibile — di una rivalutazione della pregressa decisione di inammissibilità o di rigetto del ricorso revocatorio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a seguito di sentenza dichiarativa dell'inammissibilità di un ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., ne è proponibile uno nuovo, solo se fondato su errori materiali o di fatto non dedotti nel ricorso precedente (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271483; Sez. 2, n. 21216 del 09/04/2014, Mercurio, Rv. 260349 ed, argomentando a contrario, Sez. 6, n. 46635 del 01/10/2014, Falletti, Rv. 261010; Sez. 5, n. 18520 del 02/12/2004, Biondi, Rv. 232281; Sez. 6, n. 33153 del 17/06/2004, Stara, Rv. 229764, che hanno escluso la proponibilità di un nuovo ricorso straordinario, fonciìsto sui medesimi asseriti errori materiali o di fatto, avverso la decisione con cui la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile un precedente e analogo ricorso straordinario).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare, in considerazione dei motivi devoluti, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di