Sentenza — n. 29885/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata del 30 luglio 2020, il Tribunale di Rimini non ha convalidato l'arresto di El Khannaoui Youness, in relazione al reato di cui al capo A) (art. 624-bis, comma 2, cod. pen.), limitando la convalida al delitto di danneggiamento aggravato di cui al capo B) procedendo per entrambi i reati a contestuale giudizio direttissimo, ma ritenendo insussistente lo stato di flagranza in ordine al reato di furto, essendo intervenuta la polizia giudiziaria solo successivamente e avendo tratto informazioni sulla condotta dalla persona offesa dal reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 382 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29885/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 12767 del 17/01/2020, Starzynski Marcin Ja, Rv. 279023; Sez. 5, n. 3719 del 28/11/2019, P., Rv. 278295; Sez. 2, n. 20687 del 11/4/2017, Paunov, Rv. 270360; Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kukiqi, Rv. 271683). Le Sezioni Unite, infatti, nella pronuncia indicata, hanno rilevato proprio che, ai fini della legittimità dell'arresto, ciò che rileva è che colui che lo esegue si determini — indipendentemente dalla condizione personale di appartenenza alla forza pubblica ovvero di privato cittadino — in virtù della diretta percezione della situazione fattuale, costitutiva dello stato di flagranza dell'autore del reato e non sulla base di informazioni ricevute da terzi.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI RIMINInel procedimento a carico di: EL KHANNAOUI YOUNESS nato il 16/07/1998 avverso l'ordinanza del 30/07/2020 del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata del 30 luglio 2020, il Tribunale di Rimini non ha convalidato l'arresto di El Khannaoui Youness, in relazione al reato di cui al capo A) (art. 624-bis, comma 2, cod. pen.), limitando la convalida al delitto di danneggiamento aggravato di cui al capo B) procedendo per entrambi i reati a contestuale giudizio direttissimo, ma ritenendo insussistente lo stato di flagranza in ordine al reato di furto, essendo intervenuta la polizia giudiziaria solo successivamente e avendo tratto informazioni sulla condotta dalla persona offesa dal reato.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero con atto depositato il 3 agosto 2020, deducendo che, dal verbale di arresto emerge, in uno alle sommarie informazioni testimoniali della parte lesa, che sia la vittima che gli amici di questa avevano assistito alla condotta con la quale l'imputato aveva strappato dalle mani del Cirulli il portafogli e la banconota, precisando che dopo la fuga dell'autore del furto i presenti si erano posti immediatamente al suo inseguimento quando era sopraggiunta la polizia giudiziaria.
Trattandosi di reato procedibile di ufficio, per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, nonché sussistendo la fragranza, vi erano, per l'impugnante, tutti i presupposti per procedere all'arresto da parte dei privati e, comunque, questo era stato legittimamente eseguito dalla polizia giudiziaria sopraggiunta, posto che la cd. quasi flagranza implica che vi sia l'inseguimento dell'indagato subito dopo il fatto ma non deve sussistere, necessariamente, la coincidenza tra i soggetti che inseguono l'esecutore e quelli che provvedono all'arresto, richiamando un precedente di questa Corte di legittimità in termini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. 1.E' noto, invero, il principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella sua composizione più autorevole, secondo il quale non sussiste la condizione di cd. quasi flagranza qualora l'inseguimento dell'indagato sia stato iniziato non a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, bensì per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591; Sez. 4, n. 23162 del 13/04/2017, Visonà, Rv. 270104;
Sez. 1, n. 43394 del 03/10/2014, Quaresima, Rv. 260527). Sussiste, dunque, il requisito previsto dalla legge che postula la necessità della correlazione funzionale tra la diretta percezione della azione delittuosa e la privazione della libertà del reo fuggitivo, in presenza di un'altissima probabilità di colpevolezza di colui che viene arrestato, con diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli agenti di polizia giudiziaria procedenti all'arresto che suffraga, nel senso indicato, la sicura previsione dell'accertamento giudiziario della colpevolezza. 1.1.Deve, comunque, osservarsi che l'art. 382 cod. proc. pen. richiede che chi procede all'inseguimento abbia avuto cognizione diretta del delitto, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con chi procede all'arresto.
Come non è necessario che colui che procede all'arresto abbia avuto diretta cognizione del reato, laddove l'indagato venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima, essendo sufficiente l'immediata ed autonoma percezione delle cose o delle tracce e del loro inequivocabile collegamento con l'arrestato. E', dunque, sufficiente, che la polizia giudiziaria, ove proceda all'arresto di chi è inseguito dalla vittima o da altre persone, abbia avuto diretta cognizione del reato, essendo sufficiente che essa abbia avuto diretta cognizione dell'inseguimento, ad opera di terzi ed immediatamente dopo il reato, dell'autore del delitto che si sia dato alla fuga (Sez. 5, n. 34326 del 12/10/2020, Ritacca, Rv. 280247;
Sez. 5, n. 12767 del 17/01/2020, Starzynski Marcin Ja, Rv. 279023; Sez. 5, n. 3719 del 28/11/2019, P., Rv. 278295; Sez. 2, n. 20687 del 11/4/2017, Paunov, Rv. 270360; Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kukiqi, Rv. 271683). Le Sezioni Unite, infatti, nella pronuncia indicata, hanno rilevato proprio che, ai fini della legittimità dell'arresto, ciò che rileva è che colui che lo esegue si determini — indipendentemente dalla condizione personale di appartenenza alla forza pubblica ovvero di privato cittadino — in virtù della diretta percezione della situazione fattuale, costitutiva dello stato di flagranza dell'autore del reato e non sulla base di informazioni ricevute da terzi.
Si tratta di situazione di fatto che, secondo il Supremo collegio, può essere integrata anche dall'inseguimento attuato da terze persone, atteso che l'inseguimento in continenti e non la fuga avvince il reo allo stato di flagranza, in quanto assicura, per le ragioni indicate, il pregnante collegamento tra il reato e il suo autore (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. cit.).
2. Ciò posto, si osserva che nel caso al vaglio non vi è stata alcuna cesura tra la percezione diretta del fatto delittuoso ed il successivo intervento di privazione della libertà dell'autore del reato, prima da parte della vittima e di terzi, che si sono posti immediatamente all'inseguimento del ladro, appena dopo che questi aveva strappato dalle mani della persona offesa il portafogli e la banconota. La percezione diretta del fatto delittuoso, poi, è stata anche dei militari chiamati, nel frattempo, ad intervenire, i quali erano giunti quando i giovani erano riusciti a fermare l'autore del furto, in prossimità del luogo (a circa trecento metri) del fatto e a recuperare anche parte della refurtiva.
3. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata, posto che l'arresto, per il reato di furto di cui al capo A, è stato legittimamente eseguito. 3.1. Si tratta di annullamento senza rinvio (Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, Morelli, Rv. 264026; Sez. 5, n. 12508 del 07/02/2014, Scognamiglio, Rv. 260000; Sez. 1, n. 5983 del 21/01/2009, Abdelsalam, Rv. 243358) dell'ordinanza di non convalida, attesa l'inutilità di investire il giudice a quo, di una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, essendo già stata riconosciuta in questa sede la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata, perche' l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso, il 2/03/2021 Il consig