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Ordinanza — n. 29884/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against agreed sentence dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29884/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the agreed sentence inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for a review of the sentence's motivation and evidence evaluation, but the court held that post-2017 law restricts appeals to specific grounds like legal qualification errors or penalty illegality. Consequently, generic complaints regarding the logic of the judgment or the assessment of evidence were rejected as outside the permissible scope of review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentences are limited to specific grounds such as legal qualification errors or penalty illegality, excluding generic challenges to the motivation or evidence assessment.

Parole chiave

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agreed sentence appeal inadmissibility grounds legal qualification error procedural law 2017 cassation review limits minaccia nel diritto penale motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All'inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha applicato a Cosimo Bellanova la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all'art.
Art. 612, comma 2, cod. pen.
pen., di mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha applicato a Cosimo Bellanova la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA chlk..cuul sul ricorso proposto da: BELLANOVA COSIMO nato a TARANTO il 04/09/1963 avverso la sentenza del 14/01/2020 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; tette/sentite e -conclusioni delPG FE-RDINANDO-L~A ito il difensore

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha applicato a Cosimo Bellanova la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione di legge penale, evidenziando carenza e illogicità di motivazione in relazione agli elementi a carico, nonché mancanza di esame critico in ordine alla valutazione della prova.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. Tra detti motivi non rientra quello devoluto con l'impugnazione, ove, peraltro del tutto genericamente, l'imputato si duole della illogicità e carenza di motivazione su elementi a carico e criteri di valutazione della prova.4.

All'inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione del motivo dedotto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2/03/2021 Il Consigliere estensore Il Presid nte Barbara Calaselice Ma i e sichelli CORTFì ''"