Ordinanza — n. 29883/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon La sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena irrogata a Elloud Mosstafa con pronuncia del 25 ottobre 2019 del Tribunale di Ivrea, in quella di mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro quattrocento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 1 prima parte cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29883/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., la pena irrogata a Elloud Mosstafa con pronuncia del 25 ottobre 2019 del Tribunale di Ivrea, in quella di mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro quattrocento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 1 prima parte cod. pen.
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la seguente ORDINANZA L pud sul ricorso proposto da: ELLOUD MOSSTAFA nato il 14/12/1994 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Ire-t—te/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGN-ODUT- 'udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con La sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena irrogata a Elloud Mosstafa con pronuncia del 25 ottobre 2019 del Tribunale di Ivrea, in quella di mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro quattrocento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 1 prima parte cod. pen.
2. Avverso il provvedimento descritto ricorre l'imputato personalmente, deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione con riferimento alla corretta qualificazione giuridica del fatto ascritto, nonché in ordine alla quantificazione della pena. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un legale rientrante nell'albo speciale della Corte di cassazione, chiedendo di sollevare la questione di illegittimità costituzionale della norma per violazione dell'art. 111, comma 7, Cost., art. 6, par. 3, lett.
c) CEDU, art. 48, comma 2, Carta di Nizza, perché in contrasto con la previsione costituzionale secondo la quale, avverso i provvedimenti giurisdizionali è sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge, nonché con il diritto di ciascun imputato di difendersi personalmente e, comunque, di scegliere tra difesa tecnica ed autodifesa.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Va ricordato che il principio della rappresentanza tecnica è stato ritenuto già da alcune pronunce di questa Corte, precedenti alla riforma del 2017, compatibile con il diritto di ogni accusato di difendersi da sé, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett.
c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, considerando quest'ultima norma relativa al giudizio di merito e non anche a quello di legittimità, nella parte in cui sancisce l'obbligo di assicurare il diritto dell'accusato di contribuire, con il difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche (Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, dep. 2013, Cappa, Rv. 255083; Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Stara, Rv. 236734). In ogni caso, si rileva che questa Corte nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2/03/20