Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29881/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence for insufficient reasoning on statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29881/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Antonio and Giuseppe Caradonna inadmissible regarding their agreed sentence. The defendants argued the lower court failed to properly justify the application of Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that the appeal must be limited to specific statutory grounds and found no manifest error in the legal qualification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentences are inadmissible if they do not strictly adhere to statutory grounds, and the court's review is limited to preventing macroscopic distortions of the legal qualification.

Parole chiave

Generato dall'IA
agreed sentence appeal Criminal Procedure Code manifest error review legal qualification inadmissible appeal statutory grounds Cassa delle Ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All'inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il proprio difensore, deducendo vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione di legge penale, circa l'insussistenza dei presupposti indicati nell'art. 129 cod.
Legge n. 103 del 2017
1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari ha applicato a Antonio e Giuseppe Caradonna la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il proprio difensore, deducendo vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione di legge penale, circa l'insussistenza dei presupposti indicati nell'art. 129 cod. proc. pen., esposta in modo insufficiente.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARADONNA ANTONIO nato a BARI il 13/01/1978 CARADONNA GIUSEPPE nato a BARI il 08/09/1976 avverso la sentenza del 01/08/2020 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; ette/sentite le con I Ze kl1O0 LIGNCTIA, ( u ito il difensore 1

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari ha applicato a Antonio e Giuseppe Caradonna la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di mesi otto ed euro trecento di multa ciascuno, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il proprio difensore, deducendo vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione di legge penale, circa l'insussistenza dei presupposti indicati nell'art. 129 cod. proc. pen., esposta in modo insufficiente.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. Errore manifesto non riscontrato nel caso al vaglio.

4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione del motivo dedotto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2/03/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice M ess. he