Sentenza — n. 29879/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, sui gravami presentati da Pedron Giuseppe, Veneziano Isidoro e Bassi Luca avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 28 novembre 2017, che li aveva condannati per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale [meglio descritti ai capi A) e B) della rubrica], commessi, il primo, nella qualità di amministratore della CO.E.MI Sri., dichiarata fallita dal Tribunale di Modena in data 28 agosto 2008, il secondo e il terzo, nella qualità di concorrenti estranei, ha così provveduto: - ha confermato la condanna inflitta a Pedron Giuseppe; - ha assolto Veneziano Isidoro e Bassi Luca dal reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A) e dalle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai punti b4), b5), b6) e b7) di cui al capo 6) [dalla condotta di cui al punto b8) erano già stati assolti in primo grado], con conferma nel resto e rideterminazione della pena in anni tre di reclusione; - ha per tutti ridotto ad anni cinque la durata delle pene accessorie fallimentari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp.att. cod.proc.pen; Sentenza — n. 29879/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si assume, al riguardo, che fallace era la prospettazione offerta dalla Corte territoriale in ordine ad un'assenza di contestazione circa il significato probatorio della nota a firma dell'investigatore Geminiani sol perché il detto documento era stato acquisito agli atti del dibattimento sull'accordo delle parti: donde, pacifica esclusivamente la provenienza del documento, la Corte avrebbe dovuto esaminarne criticamente il contenuto alla stregua di altri indizi decisivi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ossia che l'indirizzo della sede della 'Eurotecno' e quello dello studio del Bassi non coincidevano.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BASSI LUCA nato a REGGIO EMILIA il 07/06/1965 VENEZIANO ISIDORO nato a PALERMO il 23/09/1957 PEDRON GIUSEPPE nato a ODERZO il 05/12/1950 avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo v Qvtiv%.,~~.4,C....9i,fAn-fvnV‘C P>k.UArt; JytkAikit-) -kAm4,4.,t-QtrcuAAAAAX-r- kA-axAtt Vsit-A.c.A",..AX-n 4A. 1,,A. e vw.g9 SIS:2 GO,cj»14- tnikA vnZ. Auk,tuasj,,), parto ditensore \-A-AAN ? u4A.,u„,v1, tA.A2.41:,out.A.0 tk,a tA.A.A,LAAAA-„,,,veA, 1W. ) e v\-/C isivv k 24,A/i, 'nAA:kmAmj ,k( àki; \AA.,0
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, sui gravami presentati da Pedron Giuseppe, Veneziano Isidoro e Bassi Luca avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 28 novembre 2017, che li aveva condannati per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale [meglio descritti ai capi A) e B) della rubrica], commessi, il primo, nella qualità di amministratore della CO.E.MI Sri., dichiarata fallita dal Tribunale di Modena in data 28 agosto 2008, il secondo e il terzo, nella qualità di concorrenti estranei, ha così provveduto: - ha confermato la condanna inflitta a Pedron Giuseppe; - ha assolto Veneziano Isidoro e Bassi Luca dal reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A) e dalle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai punti b4), b5), b6) e b7) di cui al capo 6) [dalla condotta di cui al punto b8) erano già stati assolti in primo grado], con conferma nel resto e rideterminazione della pena in anni tre di reclusione; - ha per tutti ridotto ad anni cinque la durata delle pene accessorie fallimentari.
2. Ricorrono per cassazione i menzionati imputati per il tramite dei rispettivi difensori. 2.1. Il ricorso nell'interesse di Pedron è affidato a due motivi (enunciati ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.). - Il primo motivo lamenta carente motivazione a sostegno del rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale fallimentare e penale di Modena e deduce che le Sezioni Unite Civili di questa Corte, con la sentenza n. 2243 del 06/02/2015, Rv. 634145, hanno stabilito che, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura di insolvenza sono í giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione. - Il secondo motivo eccepisce omessa motivazione e malgoverno delle norme processuali nella valutazione delle prove e nella parte in cui è stata frazionata la credibilità di testimoni ed imputati.
Segnatamente, ci si duole che il ricorrente sia stato ritenuto credibile laddove aveva spiegato il ruolo dei coimputati e non affidabile laddove aveva affermato di essere stato un semplice prestanome; si censura, altresì, la mancata considerazione delle dichiarazioni di Pellagrossi Sandro e di Rizzo Vittorio, atte a lumeggiare il modus operandi dei soci/proprietari della CO.E.MI., adusi a dissimulare il proprio operato dietro lo schermo di meri prestanome. 2.2. Anche il ricorso nell'interesse di Veneziano Isidoro è affidato a due motivi (parimenti enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp.att.cod.proc.pen.). - Il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 521, 522 e 518 cod.proc.pen.0 essendo stata utilizzata per la condanna del ricorrente la nota del Curatore fallimentare, prodotta dal Pubblico Ministero, attestante l'ingiustificato versamento alla Modena Service - società delle figlie del Veneziano ed amministrata dal Pedron - di somme di denaro da parte della CO.E.MI.
Srl. -, sebbene di tale versamento non vi fosse menzione nell'imputazione: donde, ricorrerebbe l'ipotesi di condanna per un fatto nuovo. - Il secondo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione, deducendo che: le fatture prodotte dall'imputato a giustificazione delle somme provenienti dalla CO.E.MI. Srl. erano specifiche:«in quanto indicanti l'oggetto dell'attività svolta e la caratteristica principale della stessa, ossia la mediazione sul credito>>; era inesigibile pretendere la documentazione del rapporto di consulenza intrattenuto dal ricorrente con la fallita, posto che della distruzione o sottrazione dell'intero compendio contabile erano stati ritenuti responsabili i soli amministratori della CO.E.MI.
Srl., di modo che era a tal fine sufficiente il prodotto fac-simile di contratto di consulenza finanziaria e di mediazione creditizia, comprovante, tra l'altro, l'equità dei compensi percepiti dal Veneziano per l'attività prestata in favore della CO.E.MI. Srl.; era congetturale che la MODENA SERVICE fosse riconducibile al Veneziano, che non disponeva, neppure per il tramite delle figlie, di comprovati poteri di azione in seno ad essa. - Con memorie in data 22 febbraio 2021 e 7 giugno 2021, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi. 2.3.
Il ricorso nell'interesse di Bassi Luca consta di tre motivi (sempre enunciati ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..). - Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di condanna dell'imputato, quale consulente della CO.E.MI., per le condotte distrattive aventi ad oggetto tutti i prelievi di denaro effettuati dai conti correnti della fallita dagli amministratori, dunque anche per quelli relativi a somme rispetto alle quali non vi era prova che gli fossero state destinate direttamente o indirettamente. - Il secondo motivo ed il secondo motivo bis denunciano vizio di motivazione per omessa indicazione delle ragioni per le quali Bassi, da extraneus, era stato ritenuto concorrente morale degli intranei, ossia degli amministratori della CO.E.MI.
Srl., nelle condotte di distrazione aventi ad oggetto la destinazione di somme di denaro per l'ammontare di Euro 239.000, 00, corrispostegli tramite bonifici. Si censura, al riguardo, l'apoditticità e la manifesta illogicità dell'argomentazione sul punto, notandosi che sarebbe stata doverosa la specifica illustrazione del perché somme tracciate attraverso le causali dei bonifici ('restituzione somme anticipate', 'rimborso somme anticipate') necessitassero di un ulteriore supporto probatorio quanto alla loro effettiva destinazione, non potendosi dire incombente sul mero concorrente extraneus lo stesso onere giustificativo della destinazione impressa ai beni sociali gravante sugli intranei e non potendosi esigere dal percettore delle somme, asseritamente distratte, un impegno documentativo supplementare per colmare il vuoto ricostruttivo circa i flussi finanziari della società fallita derivante dalle condotte di distruzione o sottrazione delle scritture contabili riconosciute come riferibili esclusivamente agli amministratori. - Il terzo motivo e il terzo motivo bis denunciano il travisamento della prova quanto alla riferibilità del numero di telefono della 'Eurotecno' - società destinataria di somme di denaro da parte della 'CO.E.MI.' - allo studio del ricorrente.
Si assume, al riguardo, che fallace era la prospettazione offerta dalla Corte territoriale in ordine ad un'assenza di contestazione circa il significato probatorio della nota a firma dell'investigatore Geminiani sol perché il detto documento era stato acquisito agli atti del dibattimento sull'accordo delle parti: donde, pacifica esclusivamente la provenienza del documento, la Corte avrebbe dovuto esaminarne criticamente il contenuto alla stregua di altri indizi decisivi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ossia che l'indirizzo della sede della 'Eurotecno' e quello dello studio del Bassi non coincidevano.
Nondimeno, sarebbe stato necessario indicare le ragioni a sostegno della ritenuta natura distrattiva dei bonifici disposti in favore di 'Eurotecno', dal momento che la detta società operava nel medesimo settore della 'CO.E.MI' ed era risultata venditrice di alcune delle macchine concesse in leasing alla 'CO.E.MI' da 'LOCAT' Spa. Con memorie in data 25 febbraio e 15 giugno 2021, il difensore di Bassi ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Con memoria in data 16 giugno 2021, lo stesso difensore ha eccepito anche la prescrizione del reato ascritto al ricorrente.
3. Con requisitoria in data 11 febbraio 2021, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Tomaso Epidendio, ha chiesto che la Corte voglia: annullare con rinvio la sentenza impugnata in relazione alla posizione di Bassi Luca limitatamente alle distrazioni diverse dalla somma di Euro 239.000,00 e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso; dichiarare inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di Veneziano Isidoro e Pedron Giuseppe. Con memoria in data 31 maggio 2021, il Pubblico Ministero ha ribadito le proprie anteriori richieste, riportandosi alla già depositata requisitoria scritta.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
Il ricorso nell'interesse di Pedron Giuseppe è inammissibile. 1.1. Le doglianze di cui al primo motivo sono manifestamente infondate. Invero, i giudici di merito, sia in sede fallimentare che in sede penale, non si sono affatto discostati dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Civili di questa Corte, con la sentenza n. 2243 del 06/02/2015, Rv. 634145, secondo cui, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura di insolvenza sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione.
Riscontrata, infatti, l'esistenza di una 'discrepanza' tra la sede legale e la sede effettiva della 'CO.E.MI' - dopo che il 90 % delle quote, detenute da Parisi, erano state cedute a due società inglesi -, essendo stata raggiunta la prova, in seno alla procedura fallimentare, della fittizietà del trasferimento della sede legale a Londra, giacché il soggetto, designato legale rappresentante della 'CO.E.MI' Sri. a far data dall'8 novembre 2006, era irreperibile e la sede statutaria londinese era risultata inesistente, correttamente è stata riconosciuta la giurisdizione nazionale, atteso il perdurante insistere in Modena del 'centro d'interessi effettivo' della CO.E.MI.
Srl.. Si tratta di accertamento in fatto insindacabile in questa sede, i cui risultati, peraltro, non sono stati neppure specificamente contrastati dal ricorrente 1.2. Le censure di cui al secondo motivo non sono consentite in questa sede. Va, preliminarmente, ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione delle norme processuale statuenti i criteri di valutazione della prova e le regole di giudizio, al fine di censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027). Ciò detto, la doglianza in ordine alla valutazione frazionata del propalato del Pedron è palesemente generica, vuoi perché priva della specifica indicazione delle dichiarazioni oggetto di censura e della precisa delimitazione del loro contenuto, vuoi perché la condanna del ricorrente, per quanto è dato evincere dalla motivazione della sentenza impugnata, poggia su evidenze dichiarative e documentali (delle quali è stato dato compiuto ragguaglio alla pag.
7) con le quali il ricorrente non si è per nulla criticamente confrontato, limitandosi ad un mero dissenso valutativo del complessivo compendio probatorio cui ha opposto un'alternativa ricostruzione del fatto (segnatamente evocando le dichiarazioni di Pellagrossi e Rizzo). Siffatta modalità di formulazione del motivo di ricorso per cassazione finisce per sostanziarsi nella denuncia di travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta in fase di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).
2. Anche il ricorso nell'interesse di Veneziano Isidoro è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Non sussiste la denunciata violazione del principio di correlazione tra la contestazione e la sentenza. Non è stata, infatti, pronunciata condanna per condotte distrattive diverse rispetto a quelle imputate al ricorrente [percezione della somma di Euro 80.000,00 di cui al capo B), punto b3), come risultante dalla pagina 9, penultimo capoverso della sentenza impugnata], essendo evidente dal tenore della motivazione che la nota redatta dal Curatore fallimentare, pervenuta alla Corte territoriale in data 20 novembre 2019, attestante l'esistenza di versamenti di fondi da CO.E.MI. a 'Modena Service', società di cui erano socie le figlie del Veneziano ed amministratore Pedron, è stata utilizzata dal giudice censurato solo quale «riscontro» della «partecipazione dell'imputato al disegno distrattivo sottostante alle condotte incriminate»: dunque, esclusivamente per corroborare la prova dei fatti di cui all'imputazione, non per ampliarne il novero. 2.2.
Il secondo motivo deduce un vizio non consentito. E' jus receptum che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali: donde, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ocu/i", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). Alla stregua di ciò, le deduzioni del ricorrente in ordine al contenuto delle fatture prodotte dall'imputato, a giustificazione delle somme percepite dalla CO.E.MI Srl., e del fac-simile di contratto di consulenza finanziaria e di mediazione creditizia, comprovante, tra l'altro - nella prospettiva difensiva -, l'equità dei compensi percepiti dal Veneziano per l'attività prestata in favore della CO.E.MI. Sri., non possono trovare spazio in questa sede e risultano, comunque, generiche, perché il riferimento al tipo astratto di attività espletata dal primo nei confronti della seconda, come anche allo standard medio dei compensi stabiliti per essa, non è tale da supere il rilievo, contenuto in sentenza, circa l'assenza di documentazione delle concrete e singolarmente individuate prestazioni di consulenza erogate dall'imputato nei confronti della fallita.
Parimenti generiche risultano le censure rivolte alla motivazione in punto di prova della compartecipazione del Veneziano al depauperamento del patrimonio della CO.E.MI, siccome desunta dalla sopra citata nota del Curatore fallimentare, non essendo stato specificamente illustrato in questa sede, nel rispetto, peraltro, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale fosse la concreta, puntualmente individuata e documentata attività svolta da Modena Service in favore di CO.E.MI., non spiegandosi altrimenti quale fosse la ragione per la quale Pedron, amministratore sia della prima che della seconda, avesse disposto versamenti in favore di società riconducibile alla sfera familiare dell'imputato.
3. Il ricorso nell'interesse di Bassi è fondato per le sole ragioni di seguito indicate. 3.1. Coglie nel segno il primo motivo, laddove denuncia l'apoditticità della motivazione rassegnata a sostegno della condanna del ricorrente anche per le condotte di distrazione di somme di denaro di pertinenza della CO.E.MI. rispetto alle quali non vi era prova che fossero entrate nella sua sfera di disponibilità. Escluso, infatti, il suo ruolo di amministratore di fatto, sarebbe stato necessario evidenziare quali fossero gli specifici indicatori fattuali della compartecipazione materiale e psicologica del Bassi, estraneo all'assetto gestionale della fallita, alle condotte di distrazione del patrimonio sociale destinate ad incrementare il patrimonio di altri (tra questi, Pedron, Parisi, Veneziano).
Donde, limitatamente alle dette condotte, s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo, medio tempore, maturata la prescrizione del reato ascritto al Bassi, che, pertanto, in riferimento alle stesse, è prescritto. 3.2. I motivi secondo e secondo-bis e terzo e terzo-bis sono manifestamente infondati e, comunque, generici, nonché non consentiti in questa sede, in quanto interamente versati in fatto. 3.2.1. Le deduzioni in punto di prova della compartecipazione morale e materiale del ricorrente alle condotte di distrazione realizzate dagli amministratori destinando somme di denaro della fallita, per l'ammontare di Euro 239.000,00, a Bassi Luca sono manifestamente infondate.
Nella motivazione censurata non è dato, infatti, riscontrare il segno di alcuna indebita inversione dell'onere della prova, posto che a fonte della dimostrata estroflessione di risorse patrimoniali della fallita sulla base di causali generiche (restituzione somme anticipate', 'rimborso somme anticipate'), incombeva sul destinatario l'onere di dar conto, allegando congrua documentazione, di quale fosse lo specifico e concreto contenuto della prestazione erogata a favore della disponente il pagamento o il rimborso di somme di denaro e del relativo titolo: ciò a maggior ragione in presenza del cospicuo importo delle somme entrate nella disponibilità del Bassi, sintomatico di attività di significativo rilievo o non occasionali, delle quali non poteva non rimanere traccia anche nella documentazione (da esibire se non altro a fini fiscali) in possesso di quest'ultimo.
Tale rilievo elide la pregnanza censoria delle deduzioni protese a svalutare la valenza dimostrativa del concorso nelle distrazioni contestate della percezione da parte del Bassi di somme di denaro della fallita, trattandosi di argomentazioni generiche in quanto non calibrate sul fuoco della motivazione: ossia l'assenza di un titolo, oggettivamente comprovato, a giustificazione della ridetta percezione. 3.2.2. Le doglianze che si appuntano sull'omesso approfondimento istruttorio delle circostanze emergenti dalla nota dell'investigatore Geminiani, ossia l'effettività della coincidenza della sede legale dell"Eurotecno' (società percettrice di somme di denaro provenienti dalla CO.E.MI.) e dello studio del Bassi, a causa della sovrapponibilità del numero di telefono, non sono consentite in questa sede.
Pacifica l'utilizzabilità della nota sottoscritta dal Geminiani, in quanto acquisita sull'accordo delle parti, va rilevato che l'apprezzamento del relativo contenuto, rimesso in via esclusiva ai giudici di merito, è stato compiuto senza evidenziare palesi illogicità o contraddittorietà rispetto a specifici atti processuali. Ne viene che in assenza della denuncia di specifici travisamenti di decisive evidenze, le censure sul punto si appalesano volte unicamente a sollecitare un'inammissibile rivalutazione e/o un'alternativa lettura delle fonti probatorie (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). Privi di valenza censoria sono i rilievi circa i rapporti, commerciali o finanziari, intrattenuti da CO.E.MI ed Eurotecno in ragione della loro assoluta genericità. Gli stessi, inoltre, si traducono in una denuncia di travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta in fase di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). 3.2.3.
Il venir meno di alcune delle condotte di bancarotta contestate non incide sul quantum di pena inflitta all'imputato, questa essendo stata già determinata nel minimo (tre anni di reclusione), senza che si possano operare ulteriori riduzioni, non essendosi il ricorrente avvalso di un rito alternativo ed avendo la Corte territoriale espressamente escluso che egli fosse meritevole di una mitigazione del trattamento sanzionatorio per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche.Non emergono, inoltre, ragioni che suggeriscano un intervento rimodulativo della durata delle pene accessorie fallimentari, siccome determinata all'esito del giudizio d'appello: durata della quale, pertanto, va riconosciuta la permanente congruità.
4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato a Bassi Luca in riferimento alle sole distrazioni diverse dalla somma di Euro 239.000,00, perché estinto per prescrizione; il ricorso da questi proposto deve essere, invece, dichiarato inammissibile nel resto. I ricorsi nell'interesse di Pedron Giuseppe e di Veneziano Isidoro devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q. M . Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato a Bassi Luca in riferimento alle sole distrazioni diverse dalla somma di Euro 239.000,00, perché estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di Bassi Luca nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di Veneziano Isidoro e di Pedron Giuseppe e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 i