Sentenza — n. 29877/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Ciciarelli Mauro per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di amministratore unico della "Kriatec" s.r.I., società dichiarata fallita il 30 ottobre 2013. r 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato. Si addebita all'imputato la sottrazione dei libri e delle altre scritture contabili. Viene dunque in rilievo una fattispecie che si distingue dal reato di bancarotta semplice, laddove richiede il dolo specifico, elemento completamente ignorato dalla la Corte di appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29877/2021 — snpen · Corte di Cassazione: è necessario, cioè, accertare che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CICIARELLI MAURO nato a ROMA il 10/08/1940 avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie e il rigetto del ricorso nel resto; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Raffaella Scutieri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Ciciarelli Mauro per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di amministratore unico della "Kriatec" s.r.I., società dichiarata fallita il 30 ottobre 2013. r 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato. Si addebita all'imputato la sottrazione dei libri e delle altre scritture contabili. Viene dunque in rilievo una fattispecie che si distingue dal reato di bancarotta semplice, laddove richiede il dolo specifico, elemento completamente ignorato dalla la Corte di appello.
3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive articolate conclusioni in epigrafe riportate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative: -quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (cui è parificata l'omessa tenuta-cfr. infra), che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; - quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;
Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, n.2, legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. , A tal fine occorre, però, che l'omessa tenuta della contabilità (al pari di tutte le condotte riferibili alla prima ipotesi) sia sorretta da dolo specifico;
è necessario, cioè, accertare che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).
3. Nel caso in esame i giudici del merito - in ragione dell'omessa consegna delle scritture contabili e del mancato reperimento delle stesse da parte del curatore del fallimento - hanno ritenuto sussistente la prima delle due fattispecie alternative di bancarotta fraudolenta documentale sub specie di omessa tenuta della contabilità. In tal caso, come detto, il dolo richiesto non è quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione descritto nella prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2 legge fall..
La Corte di appello, non cogliendo la struttura di norma mista alternativa della disposizione incriminatrice in esame, ha operato una "fusione" tra le due fattispecie previste dalla medesima, trasformando la seconda in una sorta di evento della condotta oggetto della prima (laddove afferma che la mancata consegna della contabilità «aveva comportato per la curatela la impossibilità di ricostruire il patrimonio della fallita») , ma soprattutto, ciò che più rileva alla luce dei motivi di ricorso, sostituendo il dolo generico richiesto per la sussistenza dell'una a quello specifico invece necessario al perfezionamento dell'altra.
L'errore è reso palese dal fatto che, nell'occuparsi dell'elemento soggettivo del reato, la Corte di appello afferma, "in negativo", che: «le condotte accertate nella vicenda fallimentare non possono essere connotate da mera colpa omissiva di consegna delle scritture contabili», quando invece avrebbe dovuto illustrare, "in positivo", le ragioni per le quali ritiene che la condotta dell'imputato fosse sorretta dallo scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
4. Discende l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il giudice di rinvio - dopo essersi pronunciato sulla questione sopra delineata e dopo aver valutato i motivi rimasti assorbiti - determinerà, per quanto ancora in rilievo, le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall., applicando P i nuovi parametri risultanti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Consulta n. 222 del 05/12/2018 e dalla conseguente opzione interpretativa indicata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza del 28 febbraio 2019 (ric. Suraci +2). Al riguardo si segnala che le considerazioni esposte in motivazione sulla limitazione a due anni della durata delle pene accessorie non si sono tradotte nella necessaria statuizione di riforma, dato che il dispositivo della sentenza impugnata si limita a confermare in toto la sentenza di primo grado che aveva applicato la pena accessoria divenuta illegale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di app