Sentenza — n. 29876/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIARRATANA MICHELE nato a CALTANISSETTA il 29/09/1974 avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. Danilo Fabio Maria Tipo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 29876/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è fondato. 2.1. La sentenza di condanna riposa integralmente sulla chiamata in correità di Marchese Francesco e sul riscontro esterno offerto dalla testimonianza di Garofalo Antonio, che ha riferito che all'atto della compravendita si sono presentati Marchese Francesco e Di Prina Antonio, accompagnati da Giarratana Michele. 2.2. La regola di giudizio per la valutazione della chiamata in correità è dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che differenzia tale fonte dichiarativa dalla testimonianza in ragione della posizione assunta e del coinvolgimento personale del dichiarante nel processo.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIARRATANA MICHELE nato a CALTANISSETTA il 29/09/1974 avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. Danilo Fabio Maria Tipo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato, per quanto qui interessa, la condanna di Giarratana Michele per i delitti di sostituzione di persona (capo 4), falsità materiale in certificazione amministrativa commessa da privato (capi 5 e 6), contraffazione di impronta di pubblica certificazione (capo 7), tentata truffa (capo 10) e falso per induzione (capo 11); mentre è stata ridotta la pena inflitta. Con la medesima sentenza la Corte di appello ha respinto l'impugnazione proposta dalla parte civile Marchese Francesco avverso l'assoluzione di Giarratana Michele e Giarratana Calogero dai reati di usura (capo 1), minaccia per costringere a commettere un reato (capo 2) ed estorsione (capo 3). 1.1.
I reati di cui ai capi 4), 5), 10) e 11) sono stati ascritti anche all'originario coimputato Marchese Francesco, che, in sede di appello, ha raggiunto un accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. 1.2. In sintesi la vicenda riguarda l'acquisto di una autovettura da parte di Marchese Francesco con le false generalità di Di Prina Antonio e la falsificazione dei relativi atti e certificati, compresa l'immatricolazione. Marchese Francesco ha ammesso i fatti, chiamando in correità, quali ispiratori, i fratelli Giarratana Michele (odierno ricorrente) e Giarratana Calogero; al contempo Marchese ha accusato questi ultimi dei reati di cui agli artt. 644 (capo 1), 611 (capo 2) e 629 (capo 3) commessi a suo danno, sostenendo che l'illecita operazione di cui ai capi 4 e seguenti gli sarebbe stata prospettata da Giarratana Michele per tacitare la pretesa di Giarratana Calogero di restituzione di un prestito, a tasso usurario, elargito al Marchese per l'acquisto di un lingotto d'oro. 1.3.
Sin dal primo grado i fratelli Giarratana sono stati assolti dai delitti di cui ai capi 1), 2) e 3), con la formula «perché il fatto non sussiste», poiché il Tribunale ha giudicato inverosimile la ricostruzione di quella vicenda da parte di Marchese Francesco e di altri testimoni nei cui confronti è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per falsa testimonianza.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione della chiamata di correo ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.. L'affermazione di responsabilità di Giarratana Michele si fonda sulla chiamata in correità proveniente da Marchese Francesco. Tuttavia difettano, secondo il ricorrente, i necessari requisiti di credibilità soggettiva del dichiarante e di attendibilità intrinseca del suo racconto. Nell'analizzare le dichiarazioni di Marchese a proposito dei fatti di cui ai capi 1, 2 e 3, già il Tribunale aveva ritenuto che le stesse fossero prive di valore probatorio, giudicandole "altamente inverosimili" e "altrettanto incredibili"; il medesimo giudizio è stato condiviso dalla Corte di appello che ha definito "fantasiosa" la vicenda e, per tale motivo, ha respinto l'impugnazione proposta da Marchese nella veste di parte civile avverso l'assoluzione dei fratelli Giarratana dai reati asseritamente commessi ai suoi danni.Simili conclusioni intaccano in radice le dichiarazioni accusatorie del Marchese, che invece vengono recuperate, immotivamente, dai giudici di merito nella parte relativa ai fatti di cui ai capi 4 e seguenti, senza tenere conto che «il coinvolgimento del ricorrente nella seconda parte del racconto del Marchese (quella auto ed etero accusatoria) presuppone la esistenza storica dei fatti di estorsione e usura che le due sentenze negano siano storicamente avvenuti». 2.2.
Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il primo motivo è fondato. 2.1. La sentenza di condanna riposa integralmente sulla chiamata in correità di Marchese Francesco e sul riscontro esterno offerto dalla testimonianza di Garofalo Antonio, che ha riferito che all'atto della compravendita si sono presentati Marchese Francesco e Di Prina Antonio, accompagnati da Giarratana Michele. 2.2. La regola di giudizio per la valutazione della chiamata in correità è dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che differenzia tale fonte dichiarativa dalla testimonianza in ragione della posizione assunta e del coinvolgimento personale del dichiarante nel processo.
A fronte di tali contributi informativi il sistema processuale ne pretende la disamina unitaria con gli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. Secondo il legislatore, la chiamata proveniente da siffatti soggetti costituisce in sé un dato incerto, da verificare con un complesso procedimento che costituisce un preciso limite metodologico, e non di risultato, alla libertà di convincimento del giudice e che la giurisprudenza di legittimità ha previsto dover consistere in un triplice vaglio, incentrato su:
a) credibilità soggettiva del dichiarante in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed al percorso di formazione della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici;
b) affidabilità intrinseca e consistenza della narrazione in relazione ai caratteri della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità;
c) riscontri esterni individualizzanti (cfr. per tutte Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465). 2.3. La pronuncia di condanna in esame non si conforma affatto alle regole valutative sopra ricordate.2.3.1. Secondo l'apprezzamento del Tribunale, le dichiarazioni di Marchese Francesco sono "altamente inverosimili", "incredibili" e quindi "prive di valore probatorio" in relazione alla prima parte del racconto (quella sui reati di usura ed estorsione), tanto che gli imputati sono stati assolti dalle relative imputazioni e coloro che hanno corroborato il racconto di Marchese sono stati deferiti alla autorità giudiziaria per il reato di falsa testimonianza.
Tale giudizio è stato condiviso dalla Corte di appello che ha definito "fantasiosa" la ricostruzione della vicenda da parte del Marchese. Dunque i giudici di merito hanno ritenuto assenti i requisiti di credibilità soggettiva del dichiarante e di affidabilità intrinseca della narrazione. A fronte di un giudizio tanto radicale non vengono spiegate le ragioni in forza delle quali gli imprescindibili requisiti della credibilità soggettiva e della affidabilità intrinseca possano essere recuperati per la seconda parte del racconto (quella relativa all'acquisto dell'autovettura).
La sentenza impugnata dedica a questo tema fondamentale appena un cenno quanto afferma che si può: «certamente comunque giustificare il protagonismo assunto nella vicenda con l'interesse dello stesso [di Marchese] a ricavare profitto personale» (pagg. 8 e 9). La frase, in sé oscura, si risolve in una tautologia poiché enuncia quello che invece dovrebbe spiegare. È vero che la giurisprudenza di legittimità consente, pur con diversità di accenti, la valutazione frazionata delle dichiarazioni: secondo un'opzione interpretativa, nel caso in cui venga individuato un "adeguato riscontro" a sostegno delle dichiarazioni ritenute attendibili (Sez. 5, n. 37327 del 15/07/2008, Palo, Rv. 241638); secondo altra opzione a condizione che «non sussista interferenza fattuale e logica — ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica — con quelle giudicate inattendibili» (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103).
In ogni caso la giurisprudenza pretende che venga offerta, sempre, idonea motivazione a sostegno della diversa valutazione. In particolare si è affermato che: - la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche a esiti differenziati, purché la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall'accertata falsità delle medesime, giacché, in tal caso, il giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest'ultimo a rendere quelle singole false propalazioni (Sez. 5, n. 37327 del 15/07/2008, Palo, Rv. 241638);/ - l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita — per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara — in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante (Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153).
Nel caso di specie, invece, i giudici di merito non hanno tenuto conto della accertata falsità delle dichiarazioni relative alla prima parte del racconto, non hanno spiegato quale sia la "dimostrata" ragione specifica che possa aver indotto Marchese a mentire, hanno trascurato l'interferenza fattuale e logica sussistente tra le varie parti del racconto, dato che la parte giudicata inattendibile e fantasiosa riguarda fatti prodromici e, secondo il dichiarante stesso, causalmente connessi a quelli ancora sub iudice.
4. Il secondo motivo è assorbito.
5. Discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvi