Sentenza — n. 29873/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 16 settembre 2015 del Tribunale di Verona che ha affermato la penale responsabilità di Giovanni Barone per i delitti di falso materiale commesso da privato in certificato amministrativo (capo a) e di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale (capo b) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata VI infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Al Barone si contesta di avere, utilizzando un falso certificato amministrativo di attribuzione di codice fiscale, indotto in errore il notaio che redigeva un atto pubblico di cessione di quote sociali ideologicamente falso, in cui si attestava che la Umbrella Corporation KFT, cessionaria delle quote, aveva un numero di codice fiscale diverso da quello ad essa attribuito dall'anagrafe tributaria ed in realtà corrispondente ad altra società.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 479 cod. pen, art. 483 cod. pen, art. 106 cod. pen, art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 29873/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le altre condanne riportate dal Barone sono divenute irrevocabili dopo i reati per i quali si procede in questa sede. Dovendosi escludere la recidiva, l'aumento del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, cod. pen. risulta pari ad un quarto del termine calcolato ai sensi dell'art. 157 cod. pen. e non a due terzi, come invece ritenuto dalla Corte di appello, cosicché i reati per i quali si procede sono ormai estinti per prescrizione. 2.7. Con il terzo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. Silvia Sanna il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Barone Giovanni, nato a Roma il 29/03/1969 avverso la sentenza del 16/07/2020 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; udito il difensore del ricorrente, avv. Marco Rigamonti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 16 settembre 2015 del Tribunale di Verona che ha affermato la penale responsabilità di Giovanni Barone per i delitti di falso materiale commesso da privato in certificato amministrativo (capo a) e di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale (capo b) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata VI infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Al Barone si contesta di avere, utilizzando un falso certificato amministrativo di attribuzione di codice fiscale, indotto in errore il notaio che redigeva un atto pubblico di cessione di quote sociali ideologicamente falso, in cui si attestava che la Umbrella Corporation KFT, cessionaria delle quote, aveva un numero di codice fiscale diverso da quello ad essa attribuito dall'anagrafe tributaria ed in realtà corrispondente ad altra società.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Giovanni Barone, a mezzo dei suoi difensori, ciascuno con un proprio atto, chiedendone l'annullamento ed affidandosi complessivamente a sette motivi. 2.1. Con il primo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. Marco Rigamonti, il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione, contenuta nei motivi aggiunti, con la quale era stata dedotta la mancata assistenza dell'imputato nel procedimento di primo grado e la nullità derivata della sentenza del Tribunale.
Giovanni Barone era stato inizialmente difeso di fiducia dall'avv. Galli Righi, che all'udienza del 26 novembre 2013 aveva dichiarato di avere rinunciato un mese prima al mandato e di confermare detta rinuncia. In realtà, il difensore non aveva rinunciato al mandato, ma era stato l'imputato che gli aveva revocato l'incarico con e -mail inviata in data 8 ottobre 2013. Il Barone era rimasto privo di difensore nel periodo in cui doveva essere depositata la lista testimoniale e il Tribunale, quando ormai era evidente il venir meno del rapporto fiduciario tra avvocato ed imputato, aveva proceduto alla apertura del dibattimento, atteso che l'avv.
Galli Righi non aveva chiesto che si procedesse alla nomina di un difensore di ufficio ed aveva acconsentito di partecipare quale difensore a detta udienza in cui erano state ammesse le prove. L'avv. Galli Righi, essendogli stato revocato il mandato, non poteva più difendere l'imputato e doveva essere nominato un difensore di ufficio. L'udienza del 26 novembre 2013 si era svolta in mancanza di un difensore di fiducia, essendo stato revocato il mandato, ed in mancanza di un difensore di ufficio, alla cui nomina, imposta dall'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., il Tribunale non aveva provveduto.Ne conseguiva che era intervenuta una nullità di ordine generale ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che si era trasmessa anche alla sentenza di primo grado.
In relazione a detta questione, la sentenza di secondo grado si era limitata ad affermare che il Barone era stato assistito dapprima da un avvocato di fiducia e poi da un avvocato di ufficio, cosicché la motivazione risulta meramente apparente. 2.2. Con il secondo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. Marco Rigamonti, il ricorrente lamenta, per quanto sopra già esposto, la violazione delle norme processuali in materia di assistenza e rappresentanza dell'imputato con conseguente nullità assoluta. 2.3. Con il terzo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv.
Marco Rigamonti il ricorrente lamenta la violazione di legge conseguente all'omesso rilievo della prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado in relazione al reato di falso materiale commesso da privato in certificato amministrativo di cui al capo a). 2.4. Con il quarto motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. Marco Rigamonti il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 479 cod. pen., dovendo il fatto essere qualificato quale delitto ex art. 483 cod. pen.. Sostiene che ai sensi dell'art. 11 d.lgs. m. 606 del 1973, il notaio è tenuto a richiedere alle parti dell'atto notarile i loro numeri di codice fiscale e a riportare nell'atto il contenuto delle loro dichiarazioni senza che il notaio debba accertare o comunque attestare la rispondenza al vero del contenuto delle dichiarazioni stesse.
Dovendo il delitto essere riqualificato come violazione dell'art. 483 cod. pen., esso era sanzionato con una pena più mite e doveva ritenersi già prescritto prima della sentenza di appello, pur applicando l'aumento di pena pari alla metà per effetto della recidiva. 2.5. Con il primo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. Silvia Sanna il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'omessa citazione dell'avv. Sanna, difensore di fiducia, nonché dell'imputato per il giudizio di appello con conseguente nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), e 179, n. 1, cod. proc. pen..
Egli deduce di essere stato condannato dal Tribunale quando era difeso di ufficio dall'avv. Michele Fiocco ed elettivamente domiciliato presso il suo precedente difensore di fiducia avv. Massimo Galli Righi. L'avv. Fiocco aveva proposto appello e successivamente, in data 20 gennaio 2016, l'odierno ricorrente aveva nominato suoi difensori di fiducia l'avv. Rigamonti e l'avv. Sanna e aveva contestualmente dichiarato domicilio in Pizzo, via Nazionale, contrada Casale n. 1, ove egli si trovava ristretto in detenzione domiciliare per altra causa, mediante dichiarazione scritta consegnata alla Stazione dei Carabinieri di Pizzo in data 20 gennaio 2016.
Quando era stato emesso il decreto di fissazione di udienza per il giudizio di appello, sebbene il Barone fosse difeso dagli avv.ti Sanna e Rigamonti e domiciliato presso la sua abitazione, le notifiche erano state indirizzate all'avv. Fiocco, quale difensore di ufficio, ed all'avv. Galli Righi quale precedente domiciliatario; in conseguenza della notifica, l'avv. Fiocco aveva anche chiesto di essere sostituito quale difensore d'ufficio dell'imputato e tale istanza era stata anche accolta, avendo la Corte di appello provveduto a nominare altro difensore di ufficio, l'avv.
Marco Vianello, al quale pure era stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza per il giudizio di appello. L'avv. Sanna e l'imputato non avevano quindi mai ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione di udienza che doveva ritenersi, pertanto, omessa con conseguente nullità assoluta ed insanabile del giudizio di appello e della sentenza di secondo grado. Anche il difensore d'ufficio nominato all'udienza del 16 luglio 2020 non si era accorto dei numerosi errori commessi dalla Corte di appello e nulla aveva eccepito, limitandosi a prestar fede a quanto asserito dal Presidente del Collegio che aveva dato atto della regolarità delle notifiche.
L'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'avv. Sanna ed all'imputato aveva dato luogo ad una nullità assoluta che si era trasmessa alla sentenza di secondo grado. 2.6. Con il secondo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. Silvia Sanna il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen.. Sostiene, in particolare, che erroneamente è stata applicata la recidiva reiterata infraquinquennale, non consentita dai precedenti penali dell'imputato, poiché l'unica condanna divenuta definitiva prima della commissione dei reati per i quali si procede in questa sede è stata pronunciata con un decreto penale ed il reato al quale essa si riferisce è stato dichiarato estinto, unitamente ad ogni effetto penale, ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen.; detta condanna non rileva, quindi, ai fini della recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 106 cod. pen..
Le altre condanne riportate dal Barone sono divenute irrevocabili dopo i reati per i quali si procede in questa sede. Dovendosi escludere la recidiva, l'aumento del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, cod. pen. risulta pari ad un quarto del termine calcolato ai sensi dell'art. 157 cod. pen. e non a due terzi, come invece ritenuto dalla Corte di appello, cosicché i reati per i quali si procede sono ormai estinti per prescrizione. 2.7. Con il terzo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. Silvia Sanna il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 479 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione conseguente al travisamento della prova documentale costituita dall'atto di cessione delle quote, che avrebbe natura di scrittura privata e non di atto pubblico. Evidenzia a tal fine che l'atto di cessione, allegato al ricorso per cassazione, è una scrittura privata in relazione alla quale il notaio si è limitato ad autenticare le sottoscrizioni delle parti, senza attestare che le parti abbiano a lui reso le dichiarazioni negoziali contenute nella scrittura.
3. L'avv. Rigannonti ha fatto pervenire alla cancelleria di questa Corte di cassazione una memoria difensiva con motivi aggiunti, con la quale si deduce che il notaio non ha formato un atto pubblico, ma si è limitato ad autenticare una scrittura privata di cessione di quote sociali e nell'autentica non si menziona il numero di codice fiscale delle parti intervenute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. Sanna ed il terzo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Rigamonti, che devono essere esaminati prioritariamente, poiché il loro accoglimento determinerebbe l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione, possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili. 1.1. Il secondo motivo dell'atto sottoscritto dall'avv. Sanna, che se accolto comporterebbe l'esclusione della recidiva con conseguente riduzione del termine massimo di prescrizione e collegata estinzione dei reati, è inammissibile ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. pen..
Difatti il Barone, con il suo appello, non ha dedotto l'illegittima applicazione della recidiva, che è stata denunciata per la prima volta con il ricorso per cassazione. Questa Corte di cassazione ha già affermato che non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione l'erronea applicazione della recidiva, neppure al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione del reato, in assenza di modifiche normative o di pronunce della Corte costituzionale che ne abbiano modificato in melius la portata precettiva (Sez. 3 , n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903).
Non potendo, in applicazione del principio sopra esposto, essere rilevata l'illegittima applicazione della recidiva reiterata, i reati non sono estinti per prescrizione. 1.2. Difatti, per il delitto di cui al capo a), la pena edittale, anche considerando la recidiva reiterata infraquinquennale, è inferiore a sei anni, mentre per il delitto di cui al capo b) è pari a sei anni; pertanto, il termine di prescrizione minimo è pari, per entrambi i delitti a sei anni. Detto termine deve essere aumentato nella misura di due terzi, ossia a dieci anni, per effetto della recidiva reiterata infraquinquennale, ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, cod. pen..
L'aumento suddetto è operante in relazione ad entrambi i reati per i quali è stata pronunciata condanna, atteso che per entrambi i delitti la recidiva è stata contestata ed applicata. La recidiva è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e, come tale, ove contestata in calce a più imputazioni, deve intendersi riferita a ciascuna di esse salvo che si tratti di reati di diversa indole ovvero commessi in date diverse (Sez. 2, n. 56688 del 13/12/2017, Belcastro, Rv. 272146), ipotesi che nel caso di specie non ricorrono. I reati risultano commessi il 27 maggio 2011 e, non essendo intervenuti eventi che abbiano determinato la sospensione di detto termine, si estingueranno per prescrizione solo in data 27 maggio 2021.
Ne consegue la manifesta infondatezza del terzo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. Rigamonti.
2. Inammissibile è anche il primo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. Rigamonti, mentre il secondo motivo dello stesso atto di ricorso è infondato. Deve, infatti, osservarsi, in tema di ricorso per cassazione, che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515).
Nel caso di specie, la dedotta violazione processuale non sussiste. 4.Deve in primo luogo osservarsi che l'art. 107, comma 4, cod. proc. pen estende espressamente all'ipotesi di revoca del mandato la disciplina già prevista per la rinuncia al mandato dal precedente comma 3, secondo il quale la rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore d'ufficio e non sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso ai sensi del successivo art. 108. In particolare, questa Corte di cassazione ha affermato che la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina e, pertanto, la mancata nomina del difensore d'ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia - oltre che l'imputato - nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino all'intervento della nuova nomina (Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052).
Ne consegue che laddove il difensore di fiducia rinunciante o revocato presenzi all'udienza e concretamente svolga attività difensiva senza che l'imputato abbia nominato altro difensore di fiducia o che l'autorità giudiziaria abbia provveduto alla nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. non si determina alcuna nullità dell'attività processuale. La giurisprudenza di questa Corte di cassazione è, invece, unanime nell'affermare che il giudice, intervenuta la revoca o la rinuncia al mandato, non possa nominare un sostituto del difensore rinunciante o revocato non comparso, poiché l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio (Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Perri, Rv. 276872;
Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272603; Sez. 4, n. 10215 del 13/01/2005, Fumagalli, Rv. 231603; In particolare, si è affermato che a garanzia del principio di continuità della difesa, che si riflette anche sul principio di effettività della stessa, l'intervento del sostituto del difensore ha natura episodica ed è quindi consentito nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio. Pertanto, quando l'impedimento del difensore ha carattere definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, se l'imputato non provvede alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta ed insanabile nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 5, n. 13660 del 17/01/2011, Rv. 250164).Tuttavia, tale principio non opera laddove il difensore di fiducia continui a difendere l'imputato presenziando alle udienze, poiché in tale ipotesi risulta comunque salvaguardata la effettività e la continuità della difesa.
In tal senso si è espressa questa Corte di cassazione con una sentenza che, pur ribadendo il principio sopra indicato, ha escluso che fosse intervenuta alcuna nullità in una fattispecie in cui il difensore, pur avendo depositato atto di rinuncia al mandato, aveva continuato a partecipare alle udienze e aveva finanche proposto appello (vedi Sez. 4, n. 2609 del 26/10/2006, dep. 2007, Rakocevic, Rv. 235399). In applicazione dei principi sopra esposti, avendo l'avv. Galli Righi comunque partecipato all'udienza del 26 novembre 2013, pur dopo aver reso nota al Tribunale la sua rinuncia al mandato difensivo (la revoca del mandato non è mai divenuta efficace non essendo stata mai portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria), non è ravvisabile alcuna nullità processuale.
3. Il terzo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. Sanna, che se accolto condurrebbe all'assoluzione del Barone dall'imputazione di cui al capo b) per insussistenza del fatto, è inammissibile ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. pen.. Difatti il Barone, con il suo appello, non ha dedotto l'illegittima applicazione dell'art. 479 cod. pen, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che detto atto avesse natura di atto pubblico e non di mera scrittura privata autenticata, e nemmeno il travisamento del documento con il quale sono state cedute le quote sociali.
Si tratta di violazioni che sono state lamentate per la prima volta con il ricorso per cassazione. Deve allora osservarsi, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che nell'ipotesi di cosiddetta «doppia conforme», come nel caso di specie, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora sia stato puntualmente denunciato al giudice di appello, il quale abbia confermato la sentenza di primo grado omettendo l'esame del vizio censurato (Sez. 5, Sentenza n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli, Rv. 272324).
Peraltro, nel caso di specie deve escludersi il travisamento della prova, sussistendo non un'errata percezione dell'atto che si assume falso, ma semmai un'errata qualificazione giuridica dell'atto formato attraverso l'intervento del notaio e, quindi, una violazione di legge, non dedotta con l'atto di appello. Né può sostenersi che il terzo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. Sanna sia ammissibile perché con esso il ricorrente invocherebbe una diversa qualificazione giuridica del fatto.In contrario, deve rilevarsi che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra nel novero di quelle su cui la Corte di Cassazione può decidere ex art. 609 comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, ma solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto (vedi Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730), mentre nel caso di specie secondo la ricostruzione del fatto operata dai due giudici del merito l'atto ideologicamente falso sarebbe un falso pubblico.
Inoltre, questa Corte di cassazione ha già segnalato, in tema di ricorso per cassazione, che l'adempimento dell'onere di autosufficienza relativo a tale specifico mezzo di impugnazione non può costituire lo strumento per introdurre nel giudizio di legittimità aspetti in fatto non dedotti tempestivamente davanti ai giudici del merito (Sez. 6, n. 12645 del 04/03/2015, Bonavita, Rv. 263713, che ha ritenuto infondata la censura con cui il ricorrente aveva introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione il tema della qualificazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini da due indagati in un procedimento connesso come «assunzione di informazioni» invece che come «dichiarazioni spontanee», al fine di farne rilevare la nullità o l'inutilizzabilità, osservando che la soluzione del quesito di diritto presupponeva il compimento di accertamenti e apprezzamenti di merito mai richiesti in precedenza).
Ne consegue che perché questa Corte di cassazione possa, in contrasto con l'accertamento in fatto operato in sede di merito, qualificare diversamente l'atto formato con l'intervento del notaio, non è sufficiente la circostanza che copia di detto atto sia stata allegata al ricorso.
4. E' invece fondato il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Sanna laddove si lamenta l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Difatti, dagli atti risulta che in data 20 gennaio 2016 l'odierno ricorrente, mediante dichiarazione scritta consegnata alla Stazione dei Carabinieri di Pizzo, ha nominato suoi difensori di fiducia l'avv. Rigamonti e l'avv. Sanna e ha contestualmente dichiarato domicilio in Pizzo, via Nazionale, contrada Casale n. 1, mediante dichiarazione scritta consegnata alla Stazione dei Carabinieri di Pizzo.
Nell'atto di nomina e di dichiarazione di domicilio vengono espressamente menzionati gli estremi del presente procedimento penale. L'atto è stato poi trasmesso in copia al Tribunale di Verona, dove è pervenuto in data 21 gennaio 2016.Ne consegue che, quando la Corte di appello ha emesso il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, le variazioni intervenute nelle persone dei difensori e nel domicilio dell'imputato erano pienamente efficaci e ciononostante il suddetto atto è stato notificato all'imputato presso l'avv. Galli Righi, precedente domiciliatario del ricorrente, che ormai non intratteneva con il legale alcun rapporto.
La notificazione dell'atto all'imputato, in quanto effettuata mediante consegna a persona a lui non collegata in alcun modo, deve ritenersi del tutto omessa perché inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, con conseguente nullità assoluta che si trasmette all'intero giudizio di appello ed alla sentenza impugnata in questa sede.
5. Concludendo, la sentenza impugnata deve ess