Sentenza — n. 29872/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del 6 maggio 2018 del Tribunale di Lecce che ha affermato la penale responsabilità di Sergio Antonio Rabaudi per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 (capo a), nonché per il delitto di cui agli artt. 16, n. 3, e 220 r.d. citato (capo b) e lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. citato, la cui durata è stata fissata in anni dieci, e alla interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29872/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello ha ritenuto assorbito il delitto di cui al capo b) in quello di bancarotta fraudolenta documentale e ha ridotto la pena principale e la durata delle pene accessorie fallimentari. Quanto al residuo capo a), al Rabaudi si contesta di avere, quale amministratore della Digi World s.r.I., dichiarata fallita in data 22 giugno 2012, distratto macchine ed arredi di ufficio per un valore di euro 10.206,00 e rimanenze per euro 258.121,00, nonché il saldo di cassa di euro 6.880,00, beni risultanti dall'ultimo bilancio risalente al dicembre 2007, nonché di avere sottratto o distrutto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rabaudi Sergio Antonio, nato a Ruffano il 05/09/1956 avverso la sentenza del 25/11/2019 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del 6 maggio 2018 del Tribunale di Lecce che ha affermato la penale responsabilità di Sergio Antonio Rabaudi per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 (capo a), nonché per il delitto di cui agli artt. 16, n. 3, e 220 r.d. citato (capo b) e lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. citato, la cui durata è stata fissata in anni dieci, e alla interdizione temporanea dai pubblici uffici.
La Corte di appello ha ritenuto assorbito il delitto di cui al capo b) in quello di bancarotta fraudolenta documentale e ha ridotto la pena principale e la durata delle pene accessorie fallimentari. Quanto al residuo capo a), al Rabaudi si contesta di avere, quale amministratore della Digi World s.r.I., dichiarata fallita in data 22 giugno 2012, distratto macchine ed arredi di ufficio per un valore di euro 10.206,00 e rimanenze per euro 258.121,00, nonché il saldo di cassa di euro 6.880,00, beni risultanti dall'ultimo bilancio risalente al dicembre 2007, nonché di avere sottratto o distrutto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Sergio Antonio Rabaudi, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, 219, secondo comma, n. 1 e 223 r.d. n. 267 del 1942, nonché difetto di contestazione del fatto e carenza ed illogicità della motivazione. 2.1. Quanto alla bancarotta documentale, all'imputato è stato contestato il delitto di sottrazione o distruzione delle scritture contabili che richiede il dolo specifico. In risposta al motivo di appello con il quale si deduceva la mancanza dell'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha affermato che per la bancarotta fraudolenta documentale commessa tenendo le scritture contabili in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari è sufficiente il dolo generico, confondendo le diverse ipotesi previste dall'art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942.
Né lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri può essere desunto dalla mera circostanza che le scritture non consentano di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari della società fallita. 2.2. Quanto alla bancarotta patrimoniale, l'imputato aveva eccepito che i beni di cui all'imputazione erano privi di valore economico, in quanto la somma relativa alle rimanenze era costituita da schede per ricariche telefoniche ormai scadute e non utilizzate, come riferito dalla teste Coluccia, la quale aveva pure riferito che il saldo di cassa era stato utilizzato per estinguere debiti tributari.
Non era, quindi configurabile la bancarotta fraudolenta patrimoniale, Ne consegue che erroneamente la Corte di appello ha negato l'applicazione delle attenuanti generiche sulla base della gravità dei singoli fatti accertati.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta fondato limitatamente al capo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale. Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di reati fallimentari, che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611).
Poiché si tratta di ipotesi delittuose diverse, è anche ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572). Nel caso di specie, all'imputato è stato contestato esclusivamente il delitto di bancarotta fraudolenta documentale mediante occultamento o sottrazione delle scritture contabili che richiede il dolo specifico, ma la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato il dolo generico affermando che comunque le scritture erano state tenute in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, in tal modo confondendo ed accomunando le due ipotesi, cosicché risulta violato l'art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942.
2. Il ricorso risulta, invece, infondato in relazione al capo relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, atteso che la Corte di appello ha chiarito che la deposizione della teste Coluccia è stata ritenuta inattendibile in assenza dei necessari riscontri documentali che per l'imputato sarebbe stato agevole fornire. L'infondatezza del motivo di ricorso relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale rende infondato anche il motivo relativo all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che poggia proprio sulla inesistenza della distrazione.3. Concludendo, la sentenza deve essere annullata limitatamente al capo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio su tale capo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al capo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per nuovo giudizio su detto capo ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 22/04/2021. Il Consigliere esten