Sentenza — n. 29870/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 18 febbraio 2019 il Tribunale di Trieste ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Fontanot Walter avverso la pronunzia del Giudice di Pace di Trieste, con la quale il suddetto imputato era stato condannato alla pena di 400 euro di multa per il reato di lesioni e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Il Tribunale ha ritenuto che il Fontanot non avesse impugnato con l'atto di appello il capo relativo alle statuizioni civili.2. Propone ricorso il Fontanot, con atto sottoscritto dal difensore, denunziando violazione dell'art. 37 d.lgs n. 274/2000 e dell'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 159 cod. pen; Sentenza — n. 29870/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale ha ritenuto che il Fontanot non avesse impugnato con l'atto di appello il capo relativo alle statuizioni civili.2. Propone ricorso il Fontanot, con atto sottoscritto dal difensore, denunziando violazione dell'art. 37 d.lgs n. 274/2000 e dell'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FONTANOT WALTER nato a TRIESTE il 20/04/1948 avverso la sentenza del 18/02/2019 del TRIBUNALE di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del dott. GIUSEPPE LOCATELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; qualora sia sopravvenuta la causa di estinzione della prescrizione, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della condanna penale con conferma delle statuizioni civili; letta la memoria nell'interesse di FONTANOT WALTER, a firma dell'avv. RENZO PECORELLA, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 febbraio 2019 il Tribunale di Trieste ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Fontanot Walter avverso la pronunzia del Giudice di Pace di Trieste, con la quale il suddetto imputato era stato condannato alla pena di 400 euro di multa per il reato di lesioni e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Il Tribunale ha ritenuto che il Fontanot non avesse impugnato con l'atto di appello il capo relativo alle statuizioni civili.2. Propone ricorso il Fontanot, con atto sottoscritto dal difensore, denunziando violazione dell'art. 37 d.lgs n. 274/2000 e dell'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.
3. Con . requisitoria scritta il Procuratore Generale, in persona del . dott. Giuseppe Locatelli, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; qualora sia sopravvenuta la causa di estinzione della prescrizione, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della condanna penale con conferma delle statuizioni civili.
4. È stata presentata memoria nell'interesse del ricorrente, con la quale il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È fondato il primo motivo di ricorso. Invero, il Tribunale ha errato nel ritenere non ammissibile l'appello perché non espressamente impugnate le statuizioni civili. Questa Corte ha avuto modo di affermare che è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Rv. 276459; in senso conforme: n. 20190 del 2017 rv. 269677, n. 7455 del 2014 rv. 259625, n. 31678 del 2015 rv. 264561, n. 9725 del 2009 rv. 242978, n. 41816 del 2009 rv. 245454, n. 5576 del 2009 rv. 243288, n. 23555 del 2009 rv. 244235, n. 6952 del 2012 rv. 252944, n. 42779 del 2016 rv. 267958, n. 31650 del 2018 rv. 273564, n. 35023 del 2016 rv. 267770, n. 9631 del 2019 rv. 275765, n. 20855 del 2011 rv. 250395, n. 17784 del 2017 rv. 269618, n. 31619 del 2016 rv. 267952, n. 5017 del 2016 rv. 266059).
2. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Trieste per il giudizio, con la precisazione che il reato non è estinto per prescrizione, giacché sono stati rilevati 473 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen. PQM annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Trieste. Così deciso il 1