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Sentenza — n. 29869/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29869/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29869/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, emessa in data 15 ottobre 2019, il Tribunale di Velletri, in riforma della condanna del Giudice di pace in sede, del 20 giugno 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cleto Antonino, in relazione ai reati ascrittigli di cui ai capi b) e c) della rubrica (art. 582 cod. pen.) per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. 1.1. Il primo giudice aveva condannato l'imputato, limitatamente ai reati di cui agli artt. 582 cod. pen. contestati come commessi il 11 giugno 2010, alla pena di euro 800,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato equitativamente in euro cinquemila.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen, artt. 582 cod. pen, art. 157 cod. pen, art. 159 cod. pen; Sentenza — n. 29869/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In primo luogo, va osservato che, pacificamente si ritiene che la proposizione dell'istanza di ricusazione, oltre a sospendere i termini di custodia cautelare, ex art. 304, commi 1, lett.

Parole chiave

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istanza di ricusazione tardiva termine di sospensione abbandono del procedimento ritardo ingiustificato inattività successiva alla sospensione sospensione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
Con la sentenza impugnata, emessa in data 15 ottobre 2019, il Tribunale di Velletri, in riforma della condanna del Giudice di pace in sede, del 20 giugno 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cleto Antonino, in relazione ai reati ascrittigli di cui ai capi b) e c) della rubrica (art. 582 cod.
artt. 582 cod. pen
Il primo giudice aveva condannato l'imputato, limitatamente ai reati di cui agli artt. 582 cod. pen.
art. 157 cod. pen
Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen.
art. 159 cod. pen
Si deduce che la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado, non potendosi tenere conto della sospensione determinata dalla ricusazione, non essendo la previsione di cui all'art. 159 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONINI CLETO nato a VALMONTONE il 30/07/1956 avverso la sentenza del 15/10/2019 del TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo \n' ditì531 difensore v\ Q- 01-LA: (-1)-3-er• 4,(1 (.4

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 15 ottobre 2019, il Tribunale di Velletri, in riforma della condanna del Giudice di pace in sede, del 20 giugno 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cleto Antonino, in relazione ai reati ascrittigli di cui ai capi b) e c) della rubrica (art. 582 cod. pen.) per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. 1.1. Il primo giudice aveva condannato l'imputato, limitatamente ai reati di cui agli artt. 582 cod. pen. contestati come commessi il 11 giugno 2010, alla pena di euro 800,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato equitativamente in euro cinquemila.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo due vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. Si deduce che, con l'atto di appello, si era rilevata l'intervenuta prescrizione prima del giudizio di primo grado. Si evidenzia che vi è stato un primo rinvio il 20 settembre 2017 all'udienza del 8 novembre 2017, con sospensione dei termini di prescrizione. Inoltre, in data 6 novembre 2017 veniva depositata istanza di ricusazione avverso il Giudice di pace (decisa con provvedimento di rigetto notificato in data 1 dicembre 2017 all'imputato nonché alla cancelleria del giudice ricusato il 15 novembre 2017) il quale, per tale ragione all'udienza del 8 novembre 2017, rinviava il procedimento all'udienza del 2 maggio 2018, con sospensione dei termini di prescrizione.

Da ultimo, si osserva che in tale ultima udienza, per adesione dei difensori all'astensione di categoria, il processo veniva rinviato al 20 giugno 2018 con sospensione dei termini di prescrizione. Si deduce che la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado, non potendosi tenere conto della sospensione determinata dalla ricusazione, non essendo la previsione di cui all'art. 159 cod. pen. suscettibile di interpretazione estensiva analogica e tenuto conto che la sospensione del procedimento, per la previsione di cui all'art. 41, comma 2, cod. proc. pen. non comporta la sospensione del corso della prescrizione, richiamando la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1021 del 2001.

Dovrebbe, in ogni caso, per la difesa non tenersi conto del periodo di sospensione del procedimento successivo al 16 novembre 2017, data in cui il provvedimento di rigetto della ricusazione era stato notificato alla cancelleria del giudice ricusato, con provvedimento immediatamente esecutivo.2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per essersi il Tribunale limitato a prendere atto dello svolgimento del processo di cui alla sentenza di primo grado, senza motivare in ordine alle ragioni per le quali ci si è discostati dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite in tema di sospensione del corso della prescrizione in caso di sospensione del procedimento per ricusazione.

3. Il Procuratore generale, F. Lignola, con requisitoria scritta depositata per l'odierna udienza, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che la proposizione della ricusazione, immediatamente prima della deliberazione della sentenza comporta, come per il caso di istanza di rinvio, la sospensione del corso della prescrizione, richiamando Sez. U, n. Rv. 222046, ricorrente Conti. Così discostandosi da precedente requisitoria, del Sostituto Procuratore generale P. Filippi, fatta pervenire per l'udienza di discussione del 23 novembre 2020, con la quale si era chiesto l'annullamento con rinvio per carenza di motivazione circa la legittimità della disposta sospensione, non avendo, a suo parere il Tribunale con funzione di appello, motivato sul punto, richiamando, comunque, i principi di cui alla sentenza di questa Corte, Sez.

U, n. 31421 del 2002, ric. Conti, secondo i quali la proposizione della ricusazione non determina, automaticamente la sospensione del corso della prescrizione, salvo il caso in cui questa sia proposta immediatamente prima della deliberazione della sentenza. 3.1. La Difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. memoria, per l'udienza del 23 novembre 2020, con la quale ha reiterato i motivi e ha chiesto l'accoglimento del ricorso, confutando la requisitoria scritta della parte pubblica, specificando che la pronuncia della sentenza non avveniva immediatamente dopo la proposizione dell'istanza di ricusazione ma sette mesi dopo.

Si contesta, tra l'altro, la durata del periodo di sospensione calcolato, cioè quello tra l'istanza di ricusazione e l'udienza successiva, fissata ben oltre la definizione del procedimento di ricusazione i cui esiti erano ben noti. 3.2. Con memoria del 21 febbraio 2021, la Difesa ha ribadito che, ai fini della sospensione del termine di prescrizione a seguito di presentazione dell'istanza di ricusazione, questo deve essere limitato al periodo in cui viene emesso nel sub-procedimento, il provvedimento che decide sulla ricusazione, ritenendo l'intervenuta prescrizione, pur considerando la sospensione tra l'udienza in cui è stata proposta la ricusazione (20 settembre 2017) e la notifica della decisione di rigetto del 15 novembre 2017.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1.Giova premettere che i reati per i quali si procede, in considerazione del tempus commissi delicti (11 giugno 2010) nonché della pena edittale massima per ciascuno prevista, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., si prescrivono in anni sette mesi sei (in questo caso in data 11 dicembre 2017) per essere intervenute plurime cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 20 giugno 2018).

Il Tribunale in funzione di appello, ha già dichiarato l'intervenuta prescrizione degli stessi, maturata dopo la sentenza di primo grado, pur considerando le cause di sospensione del corso della prescrizione, in particolare quella determinata da richieste di rinvio (per adesione dei difensori all'astensione, per l'udienza del 2 maggio 2018 e fino al 20 giugno 2018, nonché per quella del 20 settembre 2017 e fino alla successiva del 8 novembre 2017), nonché l'intero periodo dal momento della presentazione dell'istanza di ricusazione da parte dell'imputato, il 6 novembre 2017, sino alla successiva udienza del 2 maggio 2018, alla quale il procedimento risulta rinviato dal giudice di pace procedente.

Dirimente, dunque, ai fini di risolvere la questione dedotta dal ricorrente, circa l'intervenuta prescrizione prima della pronuncia di primo grado del 20 giugno 2018 è valutare se il periodo di sospensione dei termini di prescrizione, per la proposta ricusazione, poi rigettata, possa o meno computarsi per intero, dal 6 novembre 2017, data della presentazione, sino alla udienza del 2 maggio 2018, cui il processo, all'udienza fissata del 8 novembre 2017 era stato rinviato per la decisione.

2. In primo luogo, va osservato che, pacificamente si ritiene che la proposizione dell'istanza di ricusazione, oltre a sospendere i termini di custodia cautelare, ex art. 304, commi 1, lett.

a) e 4, cod. proc. pen., determina la sospensione dei termini di prescrizione, a mente dello stesso art. 159 cod. pen. che, secondo la difesa, invece, non prevede tale effetto. La norma citata al comma 1 sancisce che la sospensione del corso della prescrizione deriva in tutti i casi in cui, la sospensione del procedimento o del processo o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge. Sicché, l'estensione tra le cause di sospensione del corso della prescrizione di quella derivante dalla proposizione dell'istanza di ricusazione, non avviene per via analogica, come dedotto, ma deriva da espressa e testuale previsione normativa in un caso, come quello di specie, in cui la proposta ricusazione ha determinato la sospensione dell'attività processuale. 2.1.In secondo luogo si osserva, quale che sia il momento nel quale la dichiarazione di ricusazione viene presentata, che per effetto di essa rimane inibita la potestà del giudice di emettere la decisione della quale è investito, fino a quando non sia intervenuto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità della ricusazione, in base all'inequivocabile disposto dell'art. 37, comma 2, cod. proc. pen.

La differenza fra l'ipotesi (presa più volte in esame dalla giurisprudenza) in cui la dichiarazione di ricusazione sia presentata appena prima della decisione finale e quella in cui l'iniziativa sia assunta in limine consiste in ciò, che nel primo caso la sospensione della decisione è immediata, in quanto il giudice è privato di ogni potere deliberativo. Nel secondo caso, invece, il giudice procedente è abilitato a compiere tutte le attività processuali antecedenti l'indirizzo conclusivo del procedimento e, solo all'esaurimento di esse, la situazione diviene identica a quella descritta nella prima ipotesi.

Correttamente dunque — ed anzi doverosamente — il Giudice di pace ha provveduto a rinviare l'udienza del 8 novembre 2017, in attesa della decisione da parte del Tribunale sulla ricusazione presentata nei suoi confronti. Nella situazione così creatasi, poiché la sospensione della decisione è stata necessitata dalla pendenza del giudizio incidentale attivato dall'odierno ricorrente, quel giudice ha disposto la sospensione del termine di prescrizione, in applicazione del principio secondo cui la dichiarazione di ricusazione equivale ad una implicita richiesta di rinvio e comunque, a fronte della sospensione del processo non potendo il giudice, per effetto della proposta istanza, procedere alla deliberazione della sentenza. 2.2.Né può sostenersi, come fa il ricorrente nell'esporre la sua tesi, che la sospensione dei termini sia ipso facto divenuta illegittima all'indomani della decisione di rigetto dell'istanza di ricusazione, avvenuta con decisione notificata il 15 novembre 2017 alla Cancelleria del giudice ricusato e, perciò, anteriormente alla data per la quale era stato disposto il rinvio dell'udienza.

Il Giudice, infatti, nel disporre il rinvio, non poteva conoscere la data nella quale quello investito della ricusazione si sarebbe espresso: onde il provvedimento di sospensione non può considerarsi illegittimo neppure sotto tale profilo. 2.3.Sotto altro aspetto, va rilevato che questa Corte aderisce al condivisibile principio di diritto affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 31421 del 26/06/2002, Conti, Rv. 222046) secondo il quale la presentazione della dichiarazione di ricusazione del giudice non 5 ( determina automaticamente la sospensione dell'attività processuale e, conseguentemente, non comporta la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, commi 1, lett.

a) e 4, cod. proc. pen. (n.d.r. : e, quindi dei termini di prescrizione), salvo che intervenga nel momento immediatamente precedente la deliberazione della sentenza, nel qual caso la sospensione dell'attività processuale ha luogo come effetto indiretto della richiesta dell'imputato, con la conseguenza che, legittimamente, il giudice dispone la sospensione di detti termini. Applicando gli esposti principi al caso al vaglio, va rilevato che all'udienza del 8 novembre 2017, la causa era stata rinviata per la decisione che, poi, interverrà non all'udienza immediatamente successiva, del 2 maggio 2018, ma in quella del 20 giugno 2018, data alla quale l'udienza indicata era stata differita, a causa dell'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria. 2.4.

Da ultimo, si osserva che la sentenza del Tribunale non può, a sua volta, ritenersi viziata per omessa motivazione sulle ragioni per le quali si sarebbe discostata da precedente giurisprudenza, secondo il ricorrente di contenuto contrario (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonini). Su tale aspetto, infatti, il motivo si presentava manifestamente infondato e comunque, genericamente formulato. Costituisce, infatti, principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare il mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez. 3, 53710 del 23/02/2016, C., Rv. 268705;

Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423; Sez. 5, n. 18732 del 31/01/2012, Riccitelli, Rv. 252522). 3.AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento del