Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29868/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29868/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29868/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata, emessa in data 18 ottobre 2019, la Corte di appello di Bologna in riforma della condanna del 29 settembre 2014, del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena, nei confronti di Sara Bellegati, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di bancarotta preferenziale ascritto, per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena irrogata all'imputata, in quella di anni uno mesi quattro di reclusione, per la residua imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, 216, comma 1, n. 1 Legge fall., con riduzione delle pene accessorie fallimentari, nella durata pari alla pena principale definitivamente irrogata. 1.1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 110 cod. pen, art. 530 cod. proc. pen, art. 238-bis cod. proc. pen, art. 110 cod. pen; Sentenza — n. 29868/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, si confuta, specificamente, la requisitoria scritta del Procuratore generale nella parte in cui indica come generici o versati in fatto i motivi devoluti. 3.2. E' pervenuta, per l'odierna udienza, richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, all'esito della quale il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso e la difesa dell'imputato raccoglimento dei motivi, con deposito di sentenza di assoluzione dei coimputati, passata in giudicato il 23 febbraio 2020.

Parole chiave

Generato dall'IA
compensazione nel fallimento inventario dei beni fallimentari bancarotta fraudolenta insufficienza della massa attiva compenso del curatore fallimentare conti finanziari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 110 cod. pen
art. 530 cod. proc. pen
Inoltre, la motivazione della Corte d'appello non si confronta in alcuna parte, con la sentenza di assoluzione dei coimputati Gasperi e Casoni, perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile e, dunque, oggetto di valutazione ai sensi dell'art.
art. 238-bis cod. proc. pen
In tali casi, si è affermato che si impone il descritto annullamento, ove la sentenza attenga al medesimo fatto e sia oggetto di valutazioni opposte, rispetto a quelle effettuate nel procedimento ancora sub iudice, quando le condizioni per l'applicabilità della previsione dell'art. 238-bis cod. proc. pen.
art. 110 cod. pen
Si tratta di pronuncia con la quale si è definito il rito ordinario, con assoluzione di entrambi gli imputati, perché il fatto non sussiste, in relazione alla medesima contestazione mossa all'odierna ricorrente, attribuita ai suddetti nella veste di soci e liquidatori, ai sensi dell'art. 110 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELLEGATI SARA nato a SCANDIANO il 22/07/1976 avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Latra il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso hiedendo Il Proc. Gen. si riporta alle conclusioni già depositate via Pec in cancelleria udito il difensore L'avv. ANDREA LUCA BREZIGAR insiste nell'accoglimento dei ricorsi. Deposita sentenza e si rimette alla Corte sulla ammissibilità del documento depositato. La Corte si riserva.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 18 ottobre 2019, la Corte di appello di Bologna in riforma della condanna del 29 settembre 2014, del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena, nei confronti di Sara Bellegati, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di bancarotta preferenziale ascritto, per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena irrogata all'imputata, in quella di anni uno mesi quattro di reclusione, per la residua imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, 216, comma 1, n. 1 Legge fall., con riduzione delle pene accessorie fallimentari, nella durata pari alla pena principale definitivamente irrogata. 1.1.

Il primo giudice aveva condannato l'imputata alla pena di anni uno mesi cinque giorni dieci di reclusione, per entrambe le imputazioni ascritte, nella qualità di socia al 30% nonché amministratrice unica dal 6 agosto 2003 al 1 febbraio 2007 e presidente del consiglio di amministrazione della Pegaso s.r.I., posta in liquidazione in data 7 ottobre 2008 e dichiarata fallita il 7 aprile 2009. A tale pena si perveniva, riconosciute all'imputata le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 219 Legge fall. per aver compiuto più fatti di bancarotta, nonché ritenuta la continuazione, irrogando, inoltre, sanzioni accessorie fallimentari per la durata di anni dieci. 1.2.La Bellegati è stata accusata del reato ex Legge fallimentare perché, in concorso con Fabio Casoni e Andrea Gaspari (giudicati separatamente), nelle rispettive qualità di amministratori (Bellegati, socia con quote pari al 30% del capitale, amministratore unico dal 6 agosto 2003 al 1 febbraio 2007, presidente del Consiglio d'amministrazione da questa data al 7 ottobre 2008, data della messa in liquidazione) e gli altri due di soci e consiglieri liquidatori della società Pegaso s.r.I., dichiarata fallita il 7 aprile 2009, distraeva beni della società, per un importo di euro 235.576,00 (come da inventario del 31 dicembre 2007) e deliberava, prima dell'inizio della procedura fallimentare, il pagamento, in favore proprio e degli altri concorrenti, di euro 62.268,00 quale compensi per l'attività di amministratori, svolta nel corso dell'esercizio del 2007, concluso con una perdita di Euro 116.436,00 tale da azzerare il capitale sociale.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo quattro vizi.2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in punto responsabilità per non avere l'imputata, al momento della dichiarazioni di fallimento, alcuna veste formale o di fatto nella società. La carica di Presidente del consiglio di amministrazione è cessata nel 2008, mentre la liquidazione della società è stata affidata a due soci, diversi dalla Bellegati, originariamente coimputati, che hanno definito, separatamente, la propria posizione.

La Corte territoriale concentrerebbe il momento della distrazione in epoca antecedente, quando la predetta era ancora liquidatore della fallita però travisando "il fatto". Si assume che, nella specie, la distrazione consiste nel mancato reperimento, al momento del fallimento, della merce risultante dall'inventario del 31 dicembre 2007, sulla base di una mera presunzione che i beni nella disponibilità della società, non erano stati reperiti. Nessun elemento di prova però, secondo la difesa, attesterebbe che la presunta distrazione sia avvenuta prima del 7 ottobre 2008 quando era intervenuta la messa in liquidazione della società avendo, peraltro, anche il primo giudice, sul punto, affermato soltanto in termini di mera verosimiglianza che i beni di cui all'inventario del 2007 erano stati ceduti a terzi . 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e contrasto con gli atti del processo, in relazione alla prova della disponibilità dei beni di cui all'inventario in capo alla società, luoz, òZcee.e,. cate))(tUtdA L della Difesa.

I beni, indicati in inventario, pari ad euro 235.576,50, erano soltanto annotati per continuare a godere del credito bancario; né le scritture contabili in sé possono integrare prova della presenza di determinati beni all'interno dell'impresa ma devono essere valutate in relazione alla loro intrinseca attendibilità, alla luce della documentazione contabile reperita. Nella specie, invece, la motivazione del primo giudice non appare consistente e, anzi, fonda sull'inversione dell'onere probatorio circa l'effettiva appartenenza dei beni alla società poi messa in liquidazione.

La difesa aveva indicato prove dell'avvenuto svuotamento del magazzino della Pegaso s.r.l. che, all'atto della liquidazione, non aveva la consistenza di cui all'inventario al 31 dicembre 2007 (consulenza tecnica di parte, dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, Silvia e Gianfranco Bellegati, prova logica) mentre la Corte di appello ha preso in considerazione soltanto le bolle, relative allo smaltimento dei beni, oltre al grave deterioramento delle' merci che avrebbe reso, per la difesa, gravoso lo spostamento di queste. Inoltre, si sarebbe del tutto trascurata l'assoluzione dei coimputati Gasperi e Casoni, perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., pronunciata per aver reputato plausibile l'avvenuto smaltimento dei beni di magazzino, con sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bologna il 10 ottobre 2019, depositata il 15 ottobre 2019, all'esito di rito ordinario celebrato a loro carico. 2.3.

Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al dolo del reato di bancarotta per distrazione. Nel 2007 l'imputata ha effettuato cospicui finanziamenti a favore della società, superiori ai compensi percepiti tanto a conferma della mancanza del dolo di arrecare pregiudizio ai creditori sociali. 2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione per non essere intervenuta, nel primo grado di giudizio, rinnovazione dell'istruttoria, pur trattandosi di procedimento definito con il rito abbreviato. Sul punto, si evidenzia che la sentenza di condanna di primo grado era stata emessa, con rito abbreviato, a seguito di annullamento con rinvio di precedente pronuncia assolutoria, senza che in quella sede si fosse proceduto a rinnovazione istruttoria.

Si sottolinea che si tratta di onere che persiste anche in caso di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, richiamando Sez. U, ricorrente Patalano. Analogamente, si censura la motivazione della Corte di appello che, a fronte di richiesta di rinnovazione istruttoria della difesa, ha rigettato la stessa senza motivazione, pur avendo questa ad oggetto l'accertamento, attraverso prove testimoniali, di una circostanza decisiva rappresentata dall'effettiva consistenza di magazzino della Pegaso s.r.l.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta pervenuta a mezzo p. e. c., il rigetto del ricorso, re't rz)T-c3,3-o\c.)._ COMK}Ax,Terr Vlsij ckAS cixs.5 e kte- - 3.1. La difesa ha fatto pervenire memoria scritta (del 25 febbraio 2021) con la quale ha chiesto raccoglimento del ricorso, confutando la requisitoria scritta della parte pubblica, specificamente richiamando motivi di appello nuovi, con i quali si era chiesta la rinnovazione istruttoria allo scopo di dimostrare le reali consistenze del magazzino della Pegaso s.r.I., istanza che sarebbe stata rigettata senza motivazione.

Inoltre, si confuta, specificamente, la requisitoria scritta del Procuratore generale nella parte in cui indica come generici o versati in fatto i motivi devoluti. 3.2. E' pervenuta, per l'odierna udienza, richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, all'esito della quale il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso e la difesa dell'imputato raccoglimento dei motivi, con deposito di sentenza di assoluzione dei coimputati, passata in giudicato il 23 febbraio 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.Va, preliminarmente, rilevato conformemente a quanto ritenuto da questa Corte (Sez. 5, n. 38569 del 07/05/2014, Dell'Orefice, Rv. 259904; Sez. 6, n. 3702 del 04/12/2012, dep. 2013, Capasso, Rv. 254766) che, nel giudizio di legittimità, è consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile, quando l'interessato non sia stato in grado di produrla nei precedenti gradi di giudizio, ma la stessa non può essere oggetto della valutazione prevista dall'art. 238-bis cod. proc. pen., imponendosi l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata, al fine di rivalutare, nel merito, la situazione probatoria emersa nel giudizio non ancora definito a seguito della pendenza del ricorso per cassazione, ferme restando le preclusioni processuali già formate.

In tali casi, si è affermato che si impone il descritto annullamento, ove la sentenza attenga al medesimo fatto e sia oggetto di valutazioni opposte, rispetto a quelle effettuate nel procedimento ancora sub iudice, quando le condizioni per l'applicabilità della previsione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. si realizzano prima del giudizio di legittimità ma successivamente all'esaurimento dei gradi di merito. Ciò, in quanto la verifica delle ragioni del contrasto tra le diverse decisioni, in ordine alla ricostruzione della stessa vicenda, inerisce ad una valutazione tipica del giudizio di merito (Sez. 5, n. 32031 del 07/05/2014, Dacco', Rv. 261988). 1.1.

Alla stregua di tale condivisibile indirizzo, va acquisita la sentenza emessa in data 10 ottobre 2019, a carico di Andrea Gaspari e Fabio Casoni, soci e liquidatori della società, originariamente coimputati della odierna ricorrente, le cui posizioni risultano separate, pronuncia divenuta irrevocabile il 23 febbraio 2020, quindi dopo la sentenza di appello oggetto di ricorso e prima della celebrazione di questo giudizio. Si tratta di pronuncia con la quale si è definito il rito ordinario, con assoluzione di entrambi gli imputati, perché il fatto non sussiste, in relazione alla medesima contestazione mossa all'odierna ricorrente, attribuita ai suddetti nella veste di soci e liquidatori, ai sensi dell'art. 110 cod. pen.

2. Tanto premesso, con riferimento alle censure svolte con il primo e secondo motivo di ricorso, si osserva che il lamentato vizio di motivazione, in punto responsabilità, deve essere colmato, anche alla luce della pronuncia irrevocabile prodotta in questa sede. 2.1.La contestazione, anche a carico della Bellegati, fonda sul mancato reperimento, al momento del fallimento della merce risultante dall'inventario del 31 dicembre 2007, per importo pari ad euro 235.576,50. A fronte dell'indicazione da parte della difesa, di elementi di prova relativi all'avvenuto svuotamento del magazzino della Pegaso s.r.l. già prima della liquidazione, onde ascrivere la responsabilità soltanto a chi rivestiva la carica formale al momento della dichiarazione di fallimento (consulenza tecnica di parte, dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, Silvia e Gianfranco Bellegati) la Corte territoriale ha motivato esclusivamente sul contenuto dei documenti relativi allo smaltimento dei beni, bolle indicate come false, nonché rilevando l'acclarato grave deterioramento delle merci che ne avrebbe reso gravoso lo spostamento, così considerando quest'ultimo circostanza soltanto affermata dalla Bellegati ma, in realtà, rimasta priva di riscontro.

Inoltre, la Corte d'appello indica come contraddittoria la tesi difensiva relativa alla falsità del dato relativo alla consistenza di magazzino alla data del 31 dicembre 2017, a fronte di una tesi che, secondo la stessa difesa, passava attraverso il descritto smaltimento delle merci giacenti, risultata indimostrata. Del tutto trascurato, invece, è l'esame degli ulteriori elementi indicati dalla difesa con il gravame, con particolare riferimento al contenuto della consulenza tecnica di parte, ove gli acquisti effettuati dalla società negli anni 2006 e 2007, vengono indicati come consistenti in prodotti di uso corrente in cancelleria, diretti a soddisfare gli ordini dei clienti, comunque non destinati ad implementare il magazzino, in sostanza considerato inesistente.

Inoltre, la motivazione della Corte d'appello non si confronta in alcuna parte, con la sentenza di assoluzione dei coimputati Gasperi e Casoni, perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile e, dunque, oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., da parte del giudice del rinvio. Si tratta di elementi di valutazione decisivi, posto che il dato fattuale del depauperamento del florido magazzino non resterebbe indimostrato, a fronte delle sole dichiarazioni degli interessati e dall'acclarata falsità delle bolle di smaltimento prodotte, tenuto conto della tesi costantemente proposta dalla difesa, nel senso del graduale dissolvimento, lecito, del magazzino, realizzato attraverso il percorso deterioramento-smaltimento, oltre che attraverso la non attendibilità del valore di magazzino indicato in bilancio.2.2.

Il terzo motivo resta assorbito nell'accoglimento degli altri due motivi di ricorso, rispetto al disposto annullamento con rinvio relativo alla sussistenza della condotta distrattiva contestata. 2.3. Con riferimento al quarto motivo, comunque, è il caso di segnalare che il principio richiamato dalla ricorrente, che impone la rinnovazione istruttoria, nel caso di ribaltamento, in grado di appello, di sentenza assolutoria, emessa in primo grado, riguarda, appunto, il processo di secondo grado concluso con il rito abbreviato, non anche quello di primo grado in cui, come nel caso di specie, la condanna è intervenuta dopo l'assoluzione del giudice dell'udienza preliminare, annullata con rinvio da questa Corte (con sentenza n. 14029 del 2013).

Peraltro, la censura si appalesa del tutto genericamente formulata, posto che non specifica quali prove testimoniali sarebbero state rivalutate senza rinnovazione, ma la difesa si limita a richiedere la rinnovazione di tutte le testimonianze aventi ad oggetto l'effettiva consistenza di magazzino alla data del 31 dicembre 2007.

3. Consegue a quanto sin qui esposto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, perché sia colmato il vizio motivazionale nei limiti precisati sub par. 2.1.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezio