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Sentenza — n. 29867/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against defamation fine for newspaper editor due to lack of subjective intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29867/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of the newspaper editor for negligent defamation. The editor was held liable for failing to verify the accuracy of an article that incorrectly labeled the victim's father as a criminal, despite the victim being a restaurant owner. The court ruled that the crime of defamation committed by the journalist was attributable to the editor under the law of negligence, and the constitutional challenge regarding prescription was irrelevant due to the procedural inadmissibility of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 57 cod. pen.; Art. 595 cod. pen.: The director of a newspaper is criminally liable for negligent defamation when they fail to exercise due diligence in verifying the accuracy of published content, making the journalist's intentional act attributable to them.

Parole chiave

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negligent defamation newspaper editor liability omission crime due diligence standard criminal attribution omissione della contabilità omissione del ministero pubblico violazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 57 cod. pen.
Il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa e non scriminato per le ragioni esposte, rappresenta l'evento del reato colposo attribuibile al direttore responsabile, ai sensi dell'art. 57 cod. pen. (Sez.
Art. 595 cod. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
Con il primo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 546, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 57 cod. pen
Il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa e non scriminato per le ragioni esposte, rappresenta l'evento del reato colposo attribuibile al direttore responsabile, ai sensi dell'art. 57 cod. pen.
art. 578 cod. proc. pen
Risulta pervenuta memoria difensiva, con la quale si chiede alla Corte di cassazione di sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., in relazione agli artt.
art. 538 cod. proc. pen
Si tratta, infatti, di norma alla quale si contrappone l'art. 538 cod. proc. pen.
art. 78 cod. proc. pen
secondo la quale il giudice pronuncia condanna e, in quel caso, decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno proposta ai sensi dell'art. 78 cod. proc. pen.
art 595 cod. pen
Ne consegue che, se il delitto, ex art 595 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 21867 del 11/04/2012, Nitti
(Sez. 5, n. 21867 del 11/04/2012, Nitti, Rv.
Sez. 5, n. 19827 del 26/02/2003, Graldi
sul punto; Sez. 5, n. 19827 del 26/02/2003, Graldi, Rv.
Sez. 5, n. 22869 del 08/04/2003, Leone
224404; Sez. 5, n. 22869 del 08/04/2003, Leone, Rv.
Sez. 5, n. 8118 del 28/05/1999, Monti
224536; Sez. 5, n. 8118 del 28/05/1999, Monti, Rv.
Sez. 5, n. 8418 del 12/06/1992, Zatterin
Sez. 5, n. 8418 del 12/06/1992, Zatterin, Rv.
Sez. U, n. 12606 del 17/12/2015, Ricci
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca
266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella
217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv.
Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni
263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv.
Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni
256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE TOMASO GIUSEPPE nato a BARI il 25/11/1956 avverso la sentenza del 05/03/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 41 'i Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo t;t ite jcatt ) di, ptópeip _ , eCuL9Ce tee e k>ktl'D il difensore k-Q-- OkUtrliQ (1 01,2_,4Red

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 5 marzo 2020, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata il 17 ottobre 2017 dal Tribunale in sede, nei confronti di Giuseppe De Tomaso, alla pena di euro 1.450,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, in relazione al reato di cui kne. arK 53 e_ 5 cc,of, 1.1. Si tratta della contestazione relativa ad un articolo, inerente la consegna del premio Legalità presso l'Antica Masseria nell'Alta Murgia (azienda Parco dei Templari s.r.l. così ridenominata) apparso sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno nel quale, riportando le generalità della persona offesa dal reato Pasquale Sorangelo, questi veniva indicato come criminale che da semplice carrettiere era divenuto miliardario, mentre la persona offesa denunciava di non essere mai stat ck nemmeno indagate in un procedimento penale.

Era emerso nel corso dell'istruttoria che era il padre della parte lesa, Saverio Sorangelo ad essere stato coinvolto in un procedimento penale e che, all'epoca dei fatti, la persona offesa era amministratore della società facente capo a sua madre, operante nel settore della ristorazione, gestita dallo chef Gianfranco Vissani, sottoposta a provvedimento ablativo in sede di prevenzione su disposizione dell'Agenzia Nazionale dei beni confiscati. L'imputazione viene elevata esclusivamente a carico dell'allora direttore responsabile del quotidiano, per omesso controllo, con riferimento all'articolo in questione, del quale non veniva mai individuato l'autore, pubblicato in data 16 novembre 2011. 1.2.La Corte di appello, sulla richiesta di cui all'atto di gravame, di assoluzione per la veridicità della notizia pubblicata e, comunque, per assenza di elemento soggettivo del reato, atteso che l'articolo intendeva riferirsi al padre dell'odierna parte lesa, Saverio, con evidente errore sul fatto per essere, peraltro, intervenuta rettifica, aveva confermato la condanna ritenendo inesistente ogni procedimento penale o condanna a carico dell'odierna parte lesa e comunque non rilevante l'intervenuta rettifica.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo tre vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 546, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Nel corso del procedimento di merito sono stati acquisiti, a titolo di rinnovazione istruttoria, due documenti (ricorso per cassazione depositato dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bari, avverso il decreto n. 64 del 2015, relativo al procedimento di prevenzione nei confronti, tra gli altri, di Pasquale Sorangelo, nonché la sentenza emessa in quel procedimento dalla sezione Sesta penale di questa Corte di legittimità n. 34688) che attestano il coinvolgimento della persona offesa nel procedimento di prevenzione quale terzo interessato, a carico del padre Saverio, procedimento oggetto dell'articolo in contestazione.

Di qui la dedotta scusabilità dell'errore, ai sensi degli artt. 47 e 51 cod. pen. ricorrendo l'esimente putativa. Sul punto, la sentenza di appello non rende conto della rinnovazione svolta, mancando del tutto la motivazione, né potendosi questa ricavare dal testo della sentenza di primo grado in quanto l'omissione è relativa a provvedimenti acquisiti in secondo grado, proprio al fine di dimostrare la scusabilità dell'errore commesso. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia carenza assoluta di motivazione relativamente a dati di fatto incontroversi, indicati nell'atto di appello, che avrebbero evidenziato che unico errore era stato quello di aver indicato, nell'articolo, come titolare della Pasquale Sorangelo s.n.c. proprio Pasquale e non il reale titolare, cioè suo padre Saverio Sorangelo (essendo vero che il complesso aziendale Pasquale Sorangelo s.n.c. come quello Parco dei Templari s.r.l. erano stati oggetto di provvedimento ablatorio, che l'odierna parte civile è omonima della s.n.c., che i beni dell'azienda, affidati all'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, erano stati appresi alla criminalità organizzata, che la vicenda giudiziaria in materia di misura di prevenzione patrimoniale aveva riguardato anche Pasquale Sorangelo, come terzo interessato e si era conclusa con decreto del 30 aprile 2003 del Tribunale di Bari, confermato dalla Corte territoriale e poi dalla Corte di cassazione).

Si deduce che si era trattato di mero errore materiale, dovuto ad un refuso di stampa, tenuto conto, peraltro, del contesto familiare nel quale gravitavano entrambe le aziende, Parco dei Templari s.r.l. e Pasquale Sorangelo s.n.c., quest'ultima recante il nome di battesimo della parte lesa nella ragione sociale, pur essendo riferibile la titolarità dell'ente al padre della persona offesa, Saverio. Di qui, la radicale assenza di intento diffamatorio del giornalista e da parte del direttore alcun controllo negligente. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 57 e 43, comma 3, cod. pen. e correlato vizio di motivazione.

Si tratta di mero errore sul fatto, cioè sulla verità della notizia, scriminante in materia di esercizio del diritto di cronaca. Di qui l'insussistenza del reato colposo di cui all'art. 57 cod. pen., con conseguente richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste, per esercizio putativo del diritto di cronaca, richiedendosi, per la configurabilità del reato dell'articolista che questi, consapevolmente, faccia uso di espressione offensive, consapevolezza inesistente nel caso di errore di persona scusabile. Si tratta di prospettazione contenuta nei motivi di appello, del tutto trascurata dalla motivazione della Corte territoriale.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta del 6 novembre 2020, ha chiesto il rigetto del ricorso assumendo che la Corte di appello ha motivato nel senso dell'assenza di procedimenti penali pendenti o definiti a carico della parte lesa, dunque reputando non decisivo l'argomento che questi era stato destinatario di provvedimento di prevenzione patrimoniale, risultando, peraltro, il suo coinvolgimento soltanto in quanto intestatario di beni sequestrati. Sul terzo motivo si osserva che il direttore responsabile non avrebbe dato prova di aver controllato e verificato l'informazione, sicché non può operare la scriminante invocata. 3.1.Con successiva requisitoria, del 12 febbraio 2021 per l'odierna udienza, il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, deducendo, dunque, l'irrilevanza della questione di illegittimità costituzionale proposta con memoria difensiva del 17 novembre 2020, in quanto il reato per il quale si procede, non è prescritto dopo la sentenza di primo grado e nemmeno dopo quella di appello, stante l'inammissibilità del ricorso per cassazione. 3.2.

La Parte civile ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese del ricorrente, come da nota allegata. 3.3. La Difesa ha fatto pervenire memoria scritta con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, comunque, ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, richiamando il precedente di legittimità, Sez. U, Ricci. 3.4. Risulta pervenuta memoria difensiva, con la quale si chiede alla Corte di cassazione di sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 6, comma 2, CEDU, 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 Direttiva 2016/UE/343 e art. 48 Carta dei diritti fondamentali UE, artt. 11 e 117 Cost.

Si sostiene che, in sede convenzionale, ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quanto la sua colpevolezza non sia legalmente accertata, principio che si attaglia a tutti i casi in cui il procedimento non si conclude con sentenza di condanna. La citata Direttiva europea, inoltre, in forza dell'art. 3, ha previsto che gli Stati membri devono assicurare agli indagati e agli imputati la presunzione di innocenza fino a quando non sia stata provata la loro colpevolezza. Si richiama la decisione n. 23349/17 del 20 ottobre 2020, Pasquini c.

San Marino, Corte Edu, Grande Camera 12.7.2013 Allen c. Regno Unito, nonché l'ordinanza della Corte di appello di Lecce del 6 novembre 2020, chiamata a pronunciare in un procedimento in cui il reato era prescritto prima dell'inizio del secondo grado di giudizio, che ha sollevato, di ufficio, la proposta questione di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 578 cod. proc. pen. Si tratta, infatti, di norma alla quale si contrappone l'art. 538 cod. proc. pen. secondo la quale il giudice pronuncia condanna e, in quel caso, decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno proposta ai sensi dell'art. 78 cod. proc. pen.

Ciò in quanto il danneggiato può scegliere di agire in sede civile. Sicché l'art. 578 cit. opera quale deroga a tale principio, in violazione dei principi costituzionali e di quelli convenzionali secondo cui la presunzione di innocenza deve evitare che i soggetti assolti o nei confronti dei quali l'accertamento si è interrotto, siano trattati alla stregua di quelli condannati. Si adduce che la norma mercé la quale il giudice di appello che dichiara la prescrizione deve decidere l'impugnazione agli effetti civili, con compiuto esame dei motivi di gravame, si attaglia anche al giudizio di cassazione, ove la prescrizione sia maturata dopo l'appello e che la questione sollevata rientra tra quelle rilevabili di ufficio, in ogni stato e grado, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Circa l'ambito di operatività della scriminante del diritto di cronaca, in relazione alla verità dei fatti narrati e alla natura della fonte dalla quale questi provengono, la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati, in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, individuati in quello sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. In questa prospettiva, è stato fissato anche il parametro dell'attualità della notizia.

Questo va inteso nel senso che una delle ragioni fondanti dell'esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva dell'altrui reputazione viene individuata proprio nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico e, quindi, nell'attitudine dell'informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (ex multis, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789; Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, Di Mambro n. m.). 1.1.Tale indirizzo risulta conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione, intesa quale interferenza rispetto alla libertà di espressione, si pone in contrasto con l'art. 10 della Carta EDU, a meno che non sia "prescritta dalla legge", non persegua uno o più degli obiettivi legittimi, ex art. 10 par. 2 e non sia "necessaria in una società democratica".

In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio della verità del fatto narrato, in base al quale è giustificabile (per il diritto interno scriminata) la divulgazione lesiva dell'onore e reputazione, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e quelle contenenti giudizi di valore (cfr. la nota pronuncia CEDU, Mengi vs. Turkey, del 27/02/2013, in tema di diritto di critica e diritto di cronaca, che evidenzia come lo scritto si debba basare su un nucleo fattuale, veritiero e controllabile, sufficiente per poter trarre il giudizio di valore; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio negativo è gratuito, cioè ingiustificato, quindi diffamatorio). 1.2.Ciò posto va esaminato, il rapporto tra verità del fatto, integrante il presupposto dell'articolo rispetto al quale è stata esclusa la riconducibilità all'esercizio putativo del diritto di cronaca e la configurabilità di detta scriminante, dal momento che l'esimente in parola richiede la verità del fatto narrato.

Il diritto di cronaca, che si concretizza nella narrazione di fatti va, invero, limitato ai casi di oggettiva esistenza di quello assunto a base della notizia divulgata, quale elemento essenziale ai fini del corretto esercizio del diritto, salve eccezioni e limiti che riguardano la putatività dell'esimente (Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628; Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, Rv. 228900; Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi, Rv. 236524; Sez. 1, n. 35646 del 04/07/2008, Morrione, Rv. 240676, in mot.). Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante per il fatto diffamatorio, a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera, nel senso che questa deve essere riportata in modo completo (Sez. 5, n. 44024 del 04/11/2010, Biondani, Rv. 249126;

Sez. 5 n. 31392 del 1/07/2008, Alberti, Rv. 241182). In tal caso, ove la notizia dal contenuto diffamatorio presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione, il diritto di cronaca prevale anche sul rispetto dell'altrui reputazione (Sez. 5, n. 4009 del 16/12/2004, dep. 2005, Scalfari ed altro, Rv. 230719). Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, poi, l'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria può essere invocata, in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia provveduto, comunque, a verificare i fatti narrati, ma quando abbia, altresì, offerto prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità di detti fatti (ex multis, Sez. 5, n. 27106 del 09/04/2010, Colina, Rv. 248032;

Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, Liberatore, Rv. 215037; Sez. 1, n. 2173 del 14/12/1993, dep. 1994, Festa, Rv. 196413). Si è, dunque, reputata configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto al descritto onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l'affidamento, in buona fede, sulla fonte. Seguendo tale solco interpretativo, si è reputata lecita la cronaca giudiziaria quando diffonda la notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo è stata ritenuta, dinanzi ad informazioni da esso desumibili, utilizzate per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive, giacché, in tal caso, il giornalista deve assumersi, direttamente, l'onere di verificare le notizie, senza limitarsi a richiamare il provvedimento, quale unica fonte di informazione e di legittimazione dei fatti riferiti (Sez. 5, n. 15643 del 11/03/2005, Scalfari, Rv. 232134).

Con riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, quindi, ai fini della configurabilità dell'esimente, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio (Sez. 5, n. 35702 del 19/05/2015, Case, Rv. 265015) e la cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé) ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale, mentre ove informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica (Sez. 1, n.7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239163).

Infatti, l'erronea convinzione, circa la rispondenza al vero del fatto riferito, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può comportare l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca nemmeno sotto il profilo putativo quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, anche compulsando la fonte originaria; ne consegue che, nell'ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa esser ritenuta verosimile, per le qualità personali dell'informatore) il giornalista che intenda, comunque, pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità (Sez. 5, n. 31957 del 22/06/2001, Panerai, Rv. 219638).Si è ritenuto, poi, che non possa essere invocata l'esimente del diritto di cronaca quando il giornalista faccia riferimento ad una fonte non controllabile, ritenendosi, comunque, non esclusa in radice, nel caso di anonimato della fonte, l'astratta operatività del diritto di cronaca, purché sia assicurata l'osservanza dell'obbligo di espletare indagini accurate, onde assicurare uno scrupoloso controllo di attendibilità della notizia (Sez. 5, n. 38746 del 03/04/2014, Bandinu, Rv. 262786;

Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013, Allam, Rv. 255434, in mot.; Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, Parlano, Rv. 242603; Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, Liberatore, Rv. 215037). 1.3.Tanto premesso, si osserva nel caso al vaglio, che la notizia narrata, pur a fronte degli acquisiti documenti dei quali si denuncia l'omesso esame da parte della Corte territoriale, non riveste i requisiti delineati, onde reputare sussistente la scriminante putativa. Pacifico e incontestato è, invero, che l'articolo incriminato aveva rielaborato un comunicato del Ministero dell'Interno, introducendo il riferimento a Pasquale Sorangelo, del tutto assente in tutti gli altri articoli pubblicati sull'evento (escluso quello apparso sul sito internet dell'agenzia Ansa) ivi compreso il comunicato della Antica Masseria dell'Alta Murgia.

La documentata esistenza di un procedimento di prevenzione, a carico del padre della persona offesa, Saverio, nel quale Pasquale Sorangelo ha rivestito la qualità di terzo interessato, del pari risulta incontestata anche alla stregua delle osservazioni della parte civile rese nella memoria depositata in sede di conclusioni. Tuttavia, da questa non può trarsi la verità (nemmeno putativa) della notizia di cronaca giudiziaria riportata nell'articolo incriminato, essendo altrettanto pacifico che mai Pasquale Sorangelo sia stato indagato o condannato in sede di merito e, dunque, essendo incorso l'articolista non identificato e il direttore responsabile, per controllo negligente, in un inescusabile errore di persona.

Appare, quindi, del tutto irrilevante il dedotto travisamento del dato probatorio per omissione quanto ai documenti inerenti l'esistenza e l'esito del procedimento di prevenzione nei confronti del padre della parte offesa e dello stesso Pasquale Soragelo, terzo interessato, dato il carattere non decisivo della prova documentale che si assume trascurata, per un esito più favorevole per l'imputato. 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Risulta, invero, indifferente, data la diversa natura del procedimento di prevenzione, la veridicità dei dati riportati nell'atto di appello, richiamati con il ricorso, diretti ad assumere che, nel caso di specie, unico errore sarebbe stato quello di aver indicato, nell'articolo, come titolare della Pasquale Sorangelo s.n.c. proprio Pasquale e non il padre Saverio Sorangelo, a fronte della verità della notizia (non oggetto di descrizione nell'articolo incriminato) relativa alla pendenza del procedimento di prevenzione in capo a Saverio Sorangelo in cui il figlio era parte quale terzo interessato.

Neppure serve a scusare sotto il profilo della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la dimostrazione della veridicità del dato che il complesso aziendale Pasquale Sorangelo s.n.c. e il Parco dei Templari s.r.l. erano stati oggetto di provvedimento ablatorio e che i beni dell'azienda, affidati all'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, erano stati appresi alla criminalità organizzata, tenuto conto che il procedimento di cognizione non aveva mai riguardato Pasquale Sorangelo, indicato dall'articolista come criminale. 3.11 terzo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

In relazione al reato contestato, i provvedimenti di merito hanno fatto buon governo dei principi espressi da questa Corte. Il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa e non scriminato per le ragioni esposte, rappresenta l'evento del reato colposo attribuibile al direttore responsabile, ai sensi dell'art. 57 cod. pen. (Sez. 5, n. 21867 del 11/04/2012, Nitti, Rv. 252805, non m. sul punto; Sez. 5, n. 19827 del 26/02/2003, Graldi, Rv. 224404; Sez. 5, n. 22869 del 08/04/2003, Leone, Rv. 224536; Sez. 5, n. 8118 del 28/05/1999, Monti, Rv. 214128 - 01;

Sez. 5, n. 8418 del 12/06/1992, Zatterin, Rv. 191929). La condotta omissiva del direttore, infatti, consiste nel non aver attivato i dovuti controlli per evitare che, col mezzo della stampa e sul quotidiano da lui diretto, si ledesse, dolosamente, la reputazione di terze persone. Ne consegue che, se il delitto, ex art 595 cod. pen. per le ragioni indicate, è stato correttamente ritenuto sussistente e non scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca putativa, ne deriva la sussistenza della fattispecie colposa omissiva prevista a carico del direttore responsabile. 4.Da ultimo è appena il caso di rilevare che la questione di illegittimità costituzionale proposta è irrilevante nel presente procedimento, tenuto conto che il reato non è prescritto prima della sentenza di primo grado e, per effetto della pronunciata inammissibilità, nemmeno dopo la pronuncia di appello.

L'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione del reato maturata, nelle more del giudizio di legittimità, dopo la sentenza di appello, tenuto conto della data del fatto (16 novembre 2011), della pena edittale massima e del tempestivo intervento di una causa interruttiva del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 17 ottobre 2017), spirando il 16 maggio 2019, dunque dopo la sentenza di secondo grado e nelle more della trasmissione degli atti a questa Corte (pervenuti il 27 gennaio 2020). Va ricordato, infatti, che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12606 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni).

5. Segue alla pronuncia, la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, che si liquidano tenendo conto della nota spese depositata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,