Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29865/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29865/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29865/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata, emessa in data 10 dicembre 2018, Il Tribunale di Cagliari ha confermato l'assoluzione pronunciata dal Giudice di pace di San Luri nei confronti di Maurizio Muscas, per non aver commesso il fatto, in relazione al reato di lesioni personali posto in essere ai danni di Andrea Medda. 1.1.La contestazione attiene al reato di lesioni personali giudicate guaribili in giorni tre, provocate con uno schiaffo, fatto per il quale il primo giudice ha assolto l'imputato avendo reputato che la versione della parte lesa, pur convergente con certificazione medica attestante le lesioni, non era risultata confermata dai tre testimoni indicati dalla stessa persona offesa come presenti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 192 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29865/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generalq'rTT6iTto a requisitoria scritta, già depositata, con la quale è stata chiesta l'inammissibilità del ricorso, in quanto avente ad oggetto il ricorso del Procuratore generale contro sentenza di appello, di conferma di quella di proscioglimento, per vizi diversi da quelli di cui alle lettere b), c) del comma 1, dell'art. 606, cod. proc. pen. a seguito della riforma di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103. Si evidenzia, infatti, che anche il primo motivo di ricorso, nella parte in cui censura la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. solleva vizio di motivazione, non potendo, quanto censurato, farsi rientrare nella violazione di cui alla lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
causalità del colpo di frusta lesioni personali lesione al piede azione civile vittima tentata lesione personale semplice

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 192 cod. proc. pen
Si assume che la sentenza assolutoria fonda sul travisamento delle emergenze probatorie, comunque violando l'orientamento interpretativo della Corte di legittimità secondo il quale la condanna può fondare sulle dichiarazioni della parte lesa, senza applicare la regola di cui all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
b) dell'art. 606 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: MUSCAS MAURIZIO nato a VILLAMAR il 15/08/1973 inoltre: MEDDA ANDREA i -MAC Citnee A-L"- VCesvittA. - avverso la sentenza del 10/12/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; bdito)I Pubblico Ministero, in ersona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA i che ha concluso chiedendo tki-0(144 P4.4211 4'Pb _ i?-1) _t dece ucturdi A e_ @taiorr. i,e,e_. coceie/zAn- racu-e--- il difensore &QUA_ hall<- Ckit-f ts e ci-r-AL----i-c' Ake-euzi-- -

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 10 dicembre 2018, Il Tribunale di Cagliari ha confermato l'assoluzione pronunciata dal Giudice di pace di San Luri nei confronti di Maurizio Muscas, per non aver commesso il fatto, in relazione al reato di lesioni personali posto in essere ai danni di Andrea Medda. 1.1.La contestazione attiene al reato di lesioni personali giudicate guaribili in giorni tre, provocate con uno schiaffo, fatto per il quale il primo giudice ha assolto l'imputato avendo reputato che la versione della parte lesa, pur convergente con certificazione medica attestante le lesioni, non era risultata confermata dai tre testimoni indicati dalla stessa persona offesa come presenti.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, deducendo due vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale e travisamento della prova ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. Si assume che la sentenza assolutoria fonda sul travisamento delle emergenze probatorie, comunque violando l'orientamento interpretativo della Corte di legittimità secondo il quale la condanna può fondare sulle dichiarazioni della parte lesa, senza applicare la regola di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Nel caso al vaglio, infatti, la parte lesa avrebbe confermato l'episodio narrato nella querela sulla la dinamica dell'aggressione, con dichiarazioni riportate per stralcio nel ricorso, indicate come confortate, peraltro, dal referto medico acquisito, all'udienza del 13 gennaio 2016.

Il Tribunale, quindi, nel valorizzare l'esito delle altre prove testimoniali, avrebbe violato detta regola interpretativa della prova e non avrebbe considerato, adeguatamente, l'attendibilità degli altri dichiaranti, in quanto portatori di interesse; inoltre, si sarebbe del tutto trascurato il passato criminale di Muscas, già condannato per altro reato di lesioni e rissa. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per le considerazioni già espresse con la prima censura, tenuto conto della illogicità e incongruità della sentenza di assoluzione impugnata. ,itet32,2-ce-04042, 3.

Il Procuratore generalq'rTT6iTto a requisitoria scritta, già depositata, con la quale è stata chiesta l'inammissibilità del ricorso, in quanto avente ad oggetto il ricorso del Procuratore generale contro sentenza di appello, di conferma di quella di proscioglimento, per vizi diversi da quelli di cui alle lettere b), c) del comma 1, dell'art. 606, cod. proc. pen. a seguito della riforma di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103. Si evidenzia, infatti, che anche il primo motivo di ricorso, nella parte in cui censura la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. solleva vizio di motivazione, non potendo, quanto censurato, farsi rientrare nella violazione di cui alla lett.

b) dell'art. 606 cod. proc. pen. Inoltre, si osserva che il dedotto travisamento deve essere fatto rientrare nel vizio di motivazione. 3.1. La parte civile ha fatto pervenire memoria con la quale ha dedotto: - l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in quanto è stato negato rilievo alle dichiarazioni della parte offesa sebbene emergesse l'attendibilità ed il riscontro delle stesse per tabulas, dalla stessa motivazione, avendo il Tribunale esposto che la narrazione era priva di incertezze e contrasti e confortata dal certificato medico attestante l'entità delle lesioni arrecate con lo schiaffo; - che la persona offesa non si era sottratta all'esame dibattimentale, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, rendendo deposizione all'udienza del 13 gennaio 2016; - che la sentenza di secondo grado fonda sulla deposizione del teste della difesa, Nicola Locci, inutilizzabile posto che il giudice di primo grado aveva dichiarato la parte decaduta dalla prova (all.

4) all'udienza del 20 aprile 2016; - che vi sarebbe travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione, relativamente al rilievo attribuito alla deposizione del teste Nicola Locci, da considerarsi inattendibile in quanto già condannato per falsa testimonianza, nonché per aver reso dichiarazioni contraddittorie, peraltro indebitamente frazionate ed utilizzate solo nella parte in cui ha escluso l'accaduto contestato; - che sussiste vizio di motivazione in relazione al silenzio serbato dall'imputato, da valutarsi come elemento a carico ove questo investa circostanze che avrebbero potuto giovargli, richiamando precedente CEDU 8.2.1996, Murray c.

UK; - che la sentenza impugnata è illegittima, per non essere stata utilizzata l'interpretazione, offerta da giurisprudenza e dottrina, in tema di ragionevole dubbio, tenuto conto dell'incompleta analisi di elementi di prova rappresentati dal silenzio serbato dall'imputato e dalla deposizione del teste Locci. 2.3. La difesa ha fatto pervenire memoria con la quale ha chiesto la conferma della pronuncia di secondo grado. Si tratta di censura che contesta non la motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica ma una valutazione sbagliata e, dunque, il ricorso per cassazione non è ammissibile.Inoltre, se è vero che la sentenza di condanna può fondare solo sulla deposizione della parte lesa, questa deve essere sottoposta a penetrante vaglio critico, per essere la parte portatrice di interesse contrapposto a quello dell'imputato, valutazione che è di merito e che non può essere rivista in sede di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.Questa Corte ha affermato, in tema di ricorso per cassazione della parte civile, che questa pur non avendo impugnato la decisione, ha diritto di chiedere ed ottenere, nel successivo grado di giudizio una pronuncia a sé favorevole, non potendo l'opposto orientamento, trovare fondamento nella disciplina sull'effetto preclusivo del giudicato. Tanto, considerata la formulazione dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. che impone, per la parte civile, la citazione in ogni caso per il giudizio di appello, anche quando la sentenza impugnata è di assoluzione ed è stata appellata soltanto dall'imputato, riconoscendole, anche se non ha proposto gravame, il diritto di chiedere al giudice dell'appello la conferma o la modifica della pronuncia di primo grado sulle statuizioni civili (Sez. 3, n. 9254 del 01/06/2000, Mariotti, Rv. 216996).

Si è, poi, sostenuto con specifico riferimento al ricorso per cassazione, che la parte civile, benché non abbia proposto impugnazione avverso la sentenza assolutoria di primo grado, appellata dal solo pubblico ministero, deve ritenersi legittimata a proporre ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, ove sussista il concreto interesse (Sez. 4, n. 26643 de/ 15/04/2009, Rv. 244796; Sez. 4, n. 11016 del 31/05/1994, Rv. 200388; conf. Rv. 208151; Rv. 215559; Rv. 216996; Rv. 225731;Rv. 223881; Rv. 224582; Rv. 226999; Rv. 225114; Rv. 226720; Rv. 227784;

Rv. 233750; Rv. 234694; Rv. 243909; Rv. 245179). Si tratta di indirizzo che segue quanto affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002 Rv. 222001) secondo cui "il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria" e che fa leva, principalmente sull'esigenza di salvaguardare il principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale.

Diverso indirizzo afferma che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, quando la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dal giudice di secondo grado, a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero (Sez. 6, n. 49497 del 13/10/2009 Rv. 245477; Sez. 5, n. 1461 del 10/11/2010, dep. 2011, Rv. 249096; Sez. 4, n.12027 del 24/02/2011, Rv. 249936; Sez. 6, n. 12811 del 09/02/2012, Rv. 252558; Sez. 6, n. 35513 del 21/05/2013, Rv. 256091; Sez. 6, n. 35678 del 07/07/2015 Rv. 265003;

Sez. 5, n. 315 del 14/11/2017, dep. 2018, Rv. 27192). Si tratta di orientamento che fonda sul principio devolutivo dell'impugnazione e che si assume violato in caso di ammissibilità del diritto del non appellante a presentare ricorso, in quanto determinerebbe una situazione in cui il giudice di legittimità è chiamato a pronunciarsi su temi, introdotti per la prima volta dalla parte civile ricorrente, non esaminati dal giudice d'appello, peraltro in violazione del giudicato formatosi sul punto. 2.Ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, la parte pubblica non,lu., appellante e i vizi proposti, pur formalmente devolvendo questioni diverse, in sostanza, si traducono in censure che si incasellano nel vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. 2.1.Dunque, non è ammissibile il ricorso proposto nel caso al vaglio, non potendo mutuarsi il ragionamento sopra descritto, in tema di ammissibilità del ricorso della parte civile (peraltro, per quanto esposto, non pacifico) quando appellante è solo il pubblico ministero.

Si tratta invero, di orientamento fondato, essenzialmente, sul carattere immanente della costituzione della parte civile, principio non estensibile alla posizione della parte pubblica. 2.2.Inoltre, deve rilevarsi che l'art. 608 comma 1-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, stabilisce che se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606. Tale norma è intitolata "Ricorso del pubblico ministero".

Sicché, va escluso che, nel caso di cd. doppia conforme assolutoria, il procuratore generale non appellante possa proporre ricorso per cassazione, peraltro formulato per motivi di versi da quelli di cui all'art. 608, comma lett. a), b) e c) cod. proc. pen., a fronte della riforma di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103.

3. N