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Sentenza — n. 29185/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29185/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29185/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DI NAPOLI LUIGI, con atto sottoscritto personalmente e depositato in data 1 febbraio 2021, ha formulato richiesta di rimessione del processo pendente dinanzi alla Corte di Appello di Lecce ed avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 463/2017 in data 13 febbraio 2017, depositata in data 20 marzo 2017, con la quale è stato dichiarato responsabile dei reati di bancarotta ascrittigli e condannato alla pena di tre anni di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 46 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29185/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La richiesta è inammissibile. In via preliminare va rilevato che, così come attestato anche dalla Cancelleria della Corte territoriale, non risulta effettuata ta notifica della istanza di rimessione alla parte offesa, ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen.È noto che la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della Stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile.

Parole chiave

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decreto di non luogo a procedere abbandono del procedimento penale procedura di rivendicazione nel pignoramento procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ritiro dell'istanza giudiziaria revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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art. 46 cod. proc. pen
In via preliminare va rilevato che, così come attestato anche dalla Cancelleria della Corte territoriale, non risulta effettuata ta notifica della istanza di rimessione alla parte offesa, ai sensi dell'art. 46 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: DI NAPOLI LUIGI nato a TAVIANO il 19/08/1950 avverso il provvedimento del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. Gianluigí PRATOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile la richiesta.

RITENUTO IN FATTO

1. DI NAPOLI LUIGI, con atto sottoscritto personalmente e depositato in data 1 febbraio 2021, ha formulato richiesta di rimessione del processo pendente dinanzi alla Corte di Appello di Lecce ed avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 463/2017 in data 13 febbraio 2017, depositata in data 20 marzo 2017, con la quale è stato dichiarato responsabile dei reati di bancarotta ascrittigli e condannato alla pena di tre anni di reclusione.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, nella persona del dott. Gianluigi PRATOLA, ha chiesto dichiararsi inammissibile la richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta è inammissibile. In via preliminare va rilevato che, così come attestato anche dalla Cancelleria della Corte territoriale, non risulta effettuata ta notifica della istanza di rimessione alla parte offesa, ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen.È noto che la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della Stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile.

2. Profili di inammissibilità presenta la richiesta anche nel merito. Invero, i fatti indicati dall'istante quali aspetti sintomatici di una grave situazione locale sono per lo più di diretta emanazione processuale e, peraltro, vengono prospettati in maniera del tutto generica. In proposito si deve ribadire che, in tema di rimessione del processo, la grave situazione locale che giustifica l'applicazione dell'istituto deve necessariamente essere rappresentata da fenomeni esterni alla dialettica processuale, a tutela del principio della precostituzione per legge del giudice naturale, in linea con quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 della Convenzione EDU" (Sez. 6, Sentenza n. 17170 del 01/03/2016, rv. 267170).

Invero, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, posto che comporta una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, determina la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano. Per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo; pertanto, i "motivi di legittimo sospetto" possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e quale diretta conseguenza di essa (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, rv. 273116).

Peraltro, i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Rv. 275366).

3. Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta conseguono i provvedimenti di cui all'art.616 cod. proc. pen. Va infatti ribadito che, in tema di rimessione del processo, se la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la relativa richiesta, deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità (Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Rv. 276929; in senso conforme: n. 49692 del 2017 rv. 271438, n. 944 del 2000 rv. 216006, n. 4633 del 1996 rv. 205587). PQM dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della.somma di euro tremila in favore de