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Ordinanza — n. 29183/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29183/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29183/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERERA GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI BIANCO il 08/05/1968 avverso la sentenza del 12/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA udito il difensore DE PLANO

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29183/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tal senso Sez. 6 , Sentenza n. 41254 del 04/07/2019 Ud. (dep. 08/10/2019 ) Rv. 277196 secondo la quale è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta motivi di cassazione ricorso per cassazione istanza di revisione penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERERA GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI BIANCO il 08/05/1968 avverso la sentenza del 12/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA udito il difensore DE PLANO

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia , sull'accordo delle parti ex art 599 bis cpp, ha riconosciuto il concorso formale tra i reati e rideterminato la pena inflitta all'imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e peculato. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, lamentando la violazione di legge quanto alle norme incriminatrici speciali ed il vizio di motivazione per la mancata declaratoria di estinzione del reato ex art 129 cpp.. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.Invero, questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art 599 bis cpp, come, invece, previsto per il patteggiamento dall'art 448/2bis cpp, tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e delle disposizioni in tema di impugnazioni. Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.Sez. 2 , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019 ) Rv. 276102. 1.1 D'altra parte una disciplina analoga sussisteva nel regime del patteggiamento in appello previgente, poi abrogato dal D.L. 92/2008; in proposito, infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). 2.Alla luce dei suddetti principi il ricorrente ha proposto doglianze esorbitanti dai suindicati limiti, poiché il concorso formale tra le due fattispecie di reato in discussione ha formato oggetto dell'accordo delle parti, come si ricava dall'esplicito passaggio della sentenza impugnata, mentre ora si invoca la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento per entrambi i delitti, per di più in base ad articolate, complesse ed opinabili argomentazioni in diritto ma che presupporrebbero altresì, accertamenti in fatto quantomeno riguardo alla censurata natura di società esercente un servizio pubblico attribuita alla società amministrata dall'imputato. 2.1Nella parte in cui il primo motivo di ricorso è volto a criticare la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1) ai sensi dell'art 314 cp esso è ugualmente inammissibile come già affermato più volte da questa Corte.

In tal senso Sez. 6 , Sentenza n. 41254 del 04/07/2019 Ud. (dep. 08/10/2019 ) Rv. 277196 secondo la quale è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento dii euro quattromila in favore della cassa ammende. Deciso il 7.4.2021 Il consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio Pajolo Anton