Sentenza — n. 29182/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SGURA TEODORO nato a BRINDISI il 14/10/1968 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVV.TO CAVALLO CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 282-ter cod. proc. pen; Sentenza — n. 29182/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'ordinanza impugnata appare corretta nel disporre la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e del correlato divieto di non comunicare con le stesse oltre che di non stazionare in un raggio di trecento metri dalla abitazione. In tal senso si è già affermato che è legittima l'ordinanza che dispone, ex art. 282-ter cod. proc. pen., oltre al divieto di avvicinamento all'abitazione e al luogo di lavoro della vittima, anche l'obbligo di mantenere una determinata distanza, (nella specie di 300 metri), in caso di incontro occasionale con la persona offesa, in quanto l'indicazione specifica nel titolo cautelare dei luoghi oggetto del divieto attiene solo a quelli in cui l'accesso è inibito in via assoluta all'indagato.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SGURA TEODORO nato a BRINDISI il 14/10/1968 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVV.TO CAVALLO CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Lecce, su appello del PM, ha applicato all'indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese con la prescrizione di limiti orari per uscire dalla propria abitazione e per farvi rientro, ai sensi della misura dell'obbligo di dimora ex art 283 cpp, in relazione ai reati di lesioni pluriaggravate e violenza privata. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'indagato tramite il difensore lamentando, col primo motivo, la violazione di legge in relazione all' art 273, c.p.p. contestando la ritenuta sussistenza dei gravi indizi.
Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto le dichiarazioni delle due persone offese corroborate dai certificati medici ma , ha evidenziato la difesa, che il primo era stato rilasciato a 12 ore di distanza dalla lamentata aggressione ed il secondo attestava un trauma all'emicostato ed alla spalla, la cui compatibilità con i fatti narrati dalla persona offesa non risultava chiara, in quanto il querelante Paiano aveva offerto due diverse versioni dell'accaduto e solo nella seconda aveva collegato la sua caduta per le scale all'aggressione dell'indagato. 2.Col secondo motivo si è dedotta la nullità del provvedimento impugnato per l'insussistenza delle esigenze cautelari e per violazione del principio di adeguatezza.
Il Tribunale aveva fatto riferimento alle allarmanti azioni violente ed aggressive, nonché alle minacce di morte profferite dall'indagato nei confronti delle persone offese ed ai suoi precedenti, di cui uno specifico ed uno per associazione mafiosa. Ha sostenuto la difesa che il Giudice cautelare, nell'applicare il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese avrebbe volato in canone dell'adeguatezza, trascurando, infatti, che queste ultime e l'indagato abitavano nello stesso edificio,in appartamenti posti al piano terra il primo ed al primo piano le persone offese.
All'odierna udienza il PG dr,Lignola, ha concluso per l'inammissibilità ed il difensore, avvocato Cavallo, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.11 primo motivo di ricorso appare inammissibile per genericità. Infatti,a fronte di una motivazione che ha ricostruito i fatti senza alcuna frattura logica, sulla base delle dichiarazioni delle due persone offese, ritenute precise e circostanziate, oltre che confermate dai certificati medici relativi a lesioni subite da entrambi, ha contestato genericamente la compatibilità delle attestazioni riportate nei certificati medici con le dinamiche della vicenda raccontate dalle stesse persone offese; sul punto la difesa ha evidenziato la distanza temporale del primo certificato dal fatto, senza più puntuali deduzioni e, quanto al secondo, rilasciato a Paiano, la compatibilità delle lesioni accertate con la ricostruzione del fatto operata dalla persona offesa finendo per porre in dubbio, ma solo indirettamente, la descrizione del fatto offerta e quindi la credibilità delle sue dichiarazioni, tema che, peraltro, non ha formato oggetto di censure specifiche.
D'altra parte è principio noto che le dichiarazioni delle persone offese possono da sole essere poste a fondamento della dichiarazione di responsabilità ( SU nr 41461/2012) ed a maggior ragione possono integrare i gravi indizi di colpevolezza necessari e sufficienti nella fase delle indagini preliminari, come nella fattispecie. Sez. 1, Sentenza n. 44633 del 21/09/2018 Cc. (dep. 05/10/2018) Rv. 273981; Sez. 5, Sentenza n. 5609 del 20/12/2013 Cc. (dep. 04/02/2014) Rv. 258870 2.E' fondato il secondo motivo di ricorso sotto il profilo della critica all'adeguatezza della misura cautelare prescelta.
La sussistenza delle esigenze cautelari è censurata solo nominalisticamente, non avendo impiegato la difesa alcuna argomentazione a sostegno mentre il Tribunale ha razionalmente e correttamente ravvisato le esigenze di prevenzione, desumendole dalla narrazione delle persone offese circa la violenze subite nei due giorni in riferimento e dalla narrazione di comportamenti aggressivi e gravemente minacciosi già subiti da parte dell'indagato negli ultimi tre anni. 2.1 La censura circa l'adeguatezza della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese con la prescrizione di limiti orari per uscire dalla propria abitazione e per farvi rientro) è fondata.
L'ordinanza impugnata appare corretta nel disporre la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e del correlato divieto di non comunicare con le stesse oltre che di non stazionare in un raggio di trecento metri dalla abitazione. In tal senso si è già affermato che è legittima l'ordinanza che dispone, ex art. 282-ter cod. proc. pen., oltre al divieto di avvicinamento all'abitazione e al luogo di lavoro della vittima, anche l'obbligo di mantenere una determinata distanza, (nella specie di 300 metri), in caso di incontro occasionale con la persona offesa, in quanto l'indicazione specifica nel titolo cautelare dei luoghi oggetto del divieto attiene solo a quelli in cui l'accesso è inibito in via assoluta all'indagato.
Sez. 6, Sentenza n. 42021 del 13/09/2016 Cc. (dep. 05/10/2016 ) Rv. 267898. Applicando tale principio - dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi - alla fattispecie in esame deve osservarsi che all'indagato è fatto divieto assoluto di non avvicinarsi alla casa di abitazione delle persone offese dovendosi attenere, altresì, alla disposizioni ulteriori dettate a tutela delle stesse. 2.2.Le successive disposizioni elencate nel provvedimento prestano il fianco a più osservazioni critiche, del resto suscitate dall'atto di ricorso. Il Tribunale ha, infatti, adottato cumulativamente ex art 275/3 cpp, la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e la misura dell'obbligo di dimora ex art 283 cpp,i1 cui terzo comma prevede che il giudice possa prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno.
In primo luogo il Giudice non ha indicato la misura cautelare più grave in luogo della quale appaia più adeguata l'applicazione congiunta di due misure, nel complesso meno cogenti, che, nell'ottica di proporzione e adeguatezza, consentano di preservare le esigenze cautelari con un minor sacrificio della libertà personale dell'interessato, indicazione che costituisce il presupposto dell'applicazione cumulativa alla quale il Giudice è ricorso.Sez. 5 - , Sentenza n. 12503 del 04/02/2020 Cc. (dep. 20/04/2020) Rv. 279016. In secondo luogo il provvedimento appare emesso in violazione dell'ad 282 ter /4 cpp.
Il testo della disposizione, infatti, prevede che quando la frequentazione dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa sia necessaria al destinatario della misura per motivi di lavoro o per esigenze abitative, il Giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Il provvedimento impugnato non chiarisce in che modo le gravi limitazioni imposte all'indagato all'ingresso ed all'uscita dal luogo di sua abitazione siano funzionali alla tutela delle persone offese e nel contempo siano conciliabili con le esigenze abitative dell'indagato stesso.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce, che nell'adottare il nuovo provvedimento dovrà attenersi ai principi suindicati. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce. Deciso il 7.4.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo De Gregorio Dr. P