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Sentenza — n. 29181/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29181/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29181/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Trieste del 21.1.2020 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Udine che aveva condannato Marti Donatello in ordine al reato di cui agli artt. 110- 223 - 216, I. fall. alla pena ritenuta di giustizia, ha rideterminato le pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Il predetto è, in particolare, imputato di bancarotta fraudolenta patrimoniale perché, agendo in concorso con Pirelli Marti Franco, questi come amministratore di fatto, egli quale presidente del consiglio di amministrazione della Friuli Elettroimpianti S.P.A., società dichiarata fallita il 12 gennaio 2011, e formale firmatario del contratto di seguito indicato, recante la data del 26 Marzo 2007, distraeva, occultava e comunque dissipava denaro dell'impresa, segnatamente la somma di euro 360.000, somma che in data 28 Marzo 2007 veniva bonificata alla immobiliare Gamma S.R.L. ( società immobiliare facente capo alla famiglia di Pirelli Marti Franco) dietro il paravento e la finta giustificazione contabile di un contratto di compravendita immobiliare inerente alcuni terreni siti in Pasian di Prato ( terreni che non venivano di fatto mai trasferiti alla Friuli Elettroimpianti e che venivano con atto del 23 Marzo 2011 poi dalla stessa immobiliare Gamma ceduti a terzi estranei, e cioè alla S.R.L.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29181/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Fondato è il terzo motivo di ricorso, risultando per tabulas l'intervenuta revoca della costituzione di parte civile da parte del Fallimento Friuli Elettroimpianti S.P.A., che avrebbe dovuto già comportare la revoca delle statuizioni civili con la pronuncia di appello; nel resto il ricorso presenta motivi destituiti di fondamento che impongono il rigetto dell'impugnazione.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi danno patrimoniale procurato con astuzia truffa in materia di prestazioni donatario reato economico danno ai creditori
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTI DONATELLO nato a UDINE il 22/11/1955 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Trieste del 21.1.2020 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Udine che aveva condannato Marti Donatello in ordine al reato di cui agli artt. 110- 223 - 216, I. fall. alla pena ritenuta di giustizia, ha rideterminato le pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Il predetto è, in particolare, imputato di bancarotta fraudolenta patrimoniale perché, agendo in concorso con Pirelli Marti Franco, questi come amministratore di fatto, egli quale presidente del consiglio di amministrazione della Friuli Elettroimpianti S.P.A., società dichiarata fallita il 12 gennaio 2011, e formale firmatario del contratto di seguito indicato, recante la data del 26 Marzo 2007, distraeva, occultava e comunque dissipava denaro dell'impresa, segnatamente la somma di euro 360.000, somma che in data 28 Marzo 2007 veniva bonificata alla immobiliare Gamma S.R.L. ( società immobiliare facente capo alla famiglia di Pirelli Marti Franco) dietro il paravento e la finta giustificazione contabile di un contratto di compravendita immobiliare inerente alcuni terreni siti in Pasian di Prato ( terreni che non venivano di fatto mai trasferiti alla Friuli Elettroimpianti e che venivano con atto del 23 Marzo 2011 poi dalla stessa immobiliare Gamma ceduti a terzi estranei, e cioè alla S.R.L.

Sereni, incassando il corrispettivo, e giammai restituendo alla Friuli Elettroimpianti l'acconto ricevuto ) 2.Con atto a firma del difensore di fiducia, viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse del Marti Donatello, articolato in tre motivi. 2.1. Col primo si denuncia vizio argomentativo per difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, si assume che la sentenza impugnata, limitandosi a riportare unicamente l'intestazione dei dati del procedimento, la trascrizione integrale dell'atto d'appello del difensore nonché quella della sentenza di primo grado e della stessa requisitoria scritta illustrata dal pubblico ministero nel corso della discussione del processo di primo grado, si risolva in una pedissequa rassegna delle risultanze degli atti, risultando circoscritto alle ultime quattro righe della pagina 17 lo svolgimento di un autonomo percorso argomentativo, e ciò nonostante nell'atto di appello si fossero sviluppate diverse censure sia sull'elemento oggettivo che su quello soggettivo del reato ravvisato.

Indi si conclude che le "tre serafiche argomentazioni spese dalla Corte territoriale in ordine ai motivi d'appello non sono esaustive". In particolare, non si è tenuto conto che il prezzo pattuito nel contratto preliminare di compravendita concluso tra Friuli Elettroimpianti e Immobiliare Gamma era pari a 450.000 € (di cui solo 300.000 C - più IVA - effettivamente pagati) ed era stato pattuito non per l'intero compendio dei terreni ma solo per il 30% della proprietà, come pacificamente scritto nel documento acquisito al dibattimento; quindi se il prezzo nel 2007 era di 450.000 C per il 30% dei terreni e il prezzo del 2011 pagato (dalla Serenia) è stato di 659.500 per il 100% dei terreni, deve ritenersi, giungendosi a conclusione del tutto opposto a quella a cui è pervenuta la corte territoriale, che non vi è stata una sopravvalutazione del terreno bensì una netta sottovalutazione dello stesso; la difesa aveva peraltro analiticamente esposto le ragioni giustificative di tale deprezzamento, ragioni legate indiscutibilmente alla situazione pre-fallimentare della venditrice immobiliare Gamma che si era spogliata in poche settimane di beni immobili per oltre quattro milioni di euro. 2.2.

Col secondo motivo si deduce la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, che, come noto, implica la consapevole volontà di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa, di compiere atti suscettibili di arrecare danno ai creditori, laddove la sentenza oggetto di ricorso si limita a focalizzare la propria attenzione sugli elementi precedenti alla sottoscrizione del contratto preliminare dai quali si dovrebbe desumere la natura fittizia dell'accordo contrattuale; non vi è traccia, invece, nell'analisi relativa agli elementi di fatto emersi in corso di istruttoria, di quelli successivi alla stipulazione del contratto preliminare che hanno inciso sul mancato perfezionamento della compravendita; elementi che sono tali da escludere l'elemento soggettivo del reato; in particolare, non sono stati adeguatamente valutati i motivi che impedirono a Donatello Marti di siglare il contratto definitivo, motivi consistenti nelle vicende penali che interessarono la legittimità della concessione edilizia e nella totale estromissione dell'imputato dall'organo amministrativo della società a favore di Riccardo Barrichello. 2.3.

Col terzo motivo si denuncia l'inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 82 del codice di rito; la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado anche nella parte relativa alle statuizioni civili, ossia in relazione alla condanna del Marti al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile, Fallimento Friuli Elettroimpianti S.P.A., nonostante nelle more della celebrazione del giudizio di secondo grado l'imputato e la difesa della parte civile abbiano fruttuosamente portato a termine una trattativa che si è conclusa con il risarcimento del danno e con la rinuncia da parte del fallimento ad ogni ulteriore pretesa nei confronti dell'imputato, cui conseguiva la revoca, incondizionata, della propria costituzione da parte del Fallimento (debitamente portata a conoscenza delle parti e pervenuta nella cancelleria della corte di appello).CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Fondato è il terzo motivo di ricorso, risultando per tabulas l'intervenuta revoca della costituzione di parte civile da parte del Fallimento Friuli Elettroimpianti S.P.A., che avrebbe dovuto già comportare la revoca delle statuizioni civili con la pronuncia di appello; nel resto il ricorso presenta motivi destituiti di fondamento che impongono il rigetto dell'impugnazione.

2. Gli altri motivi (il primo e il secondo) sono infondati non sussistendo i vizi argomentativi denunciati, oltre che a tratti inammissibili, contestandosi attraverso di essi il travisamento delle prove e, nella sostanza, il travisamento del fatto. 2.1. Quanto alla impostazione della pronuncia impugnata, si osserva che essa, nel richiamare le risultanze della sentenza di primo grado e della stessa requisitoria scritta illustrata dal pubblico ministero nel corso della discussione del processo di primo grado, non si risolve affatto in una pedissequa rassegna degli atti del procedimento, dal momento che i contenuti a cui fa riferimento vengono dipanati in una concatenazione logico-ricostruttiva che dà conto dello sviluppo argomentativo autonomamente seguito dalla corte territoriale; questa in definitiva fa propria la ricostruzione già svolta nel precedente grado di giudizio, dando anche atto degli ulteriori argomenti che l'hanno indotta ad una convinta conferma della sentenza del tribunale.

L'ulteriore aspetto evidenziato col primo motivo di ricorso - che compara il prezzo pattuito nel contratto preliminare di compravendita concluso tra Friuli Elettroimpianti e Immobiliare Gamma con quello poi pagato nel 2011 dalla Serenia alla società Gamma e lamenta la mancata considerazione di tale circostanza nonostante l'analitica esposizione in appello delle ragioni giustificative del deprezzamento verificatosi, ragioni legate alla situazione pre-fallimentare della venditrice immobiliare Gamma che si sarebbe spogliata in poche settimane di beni immobili per oltre quattro milioni di euro - non risolve minimamente le criticità evidenziate dal giudicante, dal momento che lo squilibrio tra il valore attribuito, nel contratto con Immobiliare Gamma, alla quota del 30% e quello attribuito, nel contratto con Serenia, all'intero immobile è decisamente alto e non è giustificato nemmeno dalla fretta che - secondo il ricorrente - aveva indotto la proprietaria a liberarsi del bene (praticamente, secondo il ricorrente, l'immobile sarebbe stato venduto alla Serenia a meno della metà del suo valore reale; il che è francamente inverosimile, oltre ad essere privo di dimostrazione).

Tanto, senza considerare che la stipulazione del contratto non fu preceduta da una valutazione tecnica finalizzata ad individuare il giusto corrispettivo né da una preventiva discussione nel consiglio di amministrazione: circostanze queste che sono state logicamente ritenute sintomatiche di una indicazione di comodo delle somme pattuite nel preliminare. 2.2. Né, tantomeno, la sentenza oggetto di ricorso si limita a focalizzare la propria attenzione solo sugli elementi che precedettero la sottoscrizione del contratto preliminare, dai quali pur si desume la natura fittizia dell'accordo contrattuale, avendo, contrariamente a quanto si assume in ricorso, anche seguito l'evoluzione della vicenda nel suo dispiegarsi nel tempo, che, arricchita di nuovi particolari, ha consentito ulteriori considerazioni ricostruttive in ordine alla sua originaria finalità; mentre gli argomenti spesi dalla difesa trovano risposta nella complessiva ricostruzione dell'operazione che non lascia spazio alla prospettazione difensiva, non essendo, in buona sostanza, il mancato perfezionamento della compravendita dipeso dalle circostanze indicate dal ricorrente quanto piuttosto dalla pretestuosità di quel contratto preliminare di compravendita che fu in realtà ab origine formato al solo fine di conferire giustificazione contabile al trasferimento della somma di euro 360.000 dalla Friuli Elettroimpianti s.p.a. alla immobiliare Gamma S.R.L. (altra società facente capo sempre alla famiglia di Pirelli Marti Franco).

Ed invero, nelle conformi pronunce di merito, la natura distrattiva dell'operazione incriminata - consistita nel trasferimento di un rilevante importo dalla Friuli Elettroimpianti alla Immobiliare Gamma a titolo di acconto di circa il 65 °/c) del prezzo finale di acquisto, senza acquisizione del bene e senza alcuna garanzia, sotto la copertura di un contratto preliminare privo di data certa, non preceduto da uno studio sulla fattibilità dell'operazione né dalla delibera del c.d.a., J che ebbe a ratificare l'operato del Mati Donatello dopo che lo stesso aveva firmato l'atto senza averne quindi titolo - viene affermata innanzitutto sulla base delle caratteristiche dello stesso contratto preliminare e della mancata indicazione della ragione per la quale si era proceduto a versare un così ingente acconto sulla base di una semplice promessa di vendita, oltre che della evoluzione che ebbe il rapporto tra le due società; ed infatti, dopo quattro anni - passati senza che la fallita prendesse alcuna iniziativa per far valere i suoi diritti - la promissaria venditrice - sebbene appartenente allo stesso gruppo familiare della promissaria acquirente - procedeva ad alienare a terzo di buona fede í medesimi terreni senza che nessuno facesse mai menzione dell'esistenza della promessa di vendita e senza che la promissaria acquirente fosse ristorata di quanto aveva inutilmente anticipato a titolo di acconto; ad ulteriore conforto della fittizietà dell'operazione - tesa piuttosto a finanziare una delle società facenti capo al cugino del ricorrente, Franco Pirelli Marti - viene evidenziato che la F.E.I. non aveva in precedenza mai acquistato immobili e anzi aveva fatto esclusivamente lavori per conto delle società del gruppo, lavori di impiantistica come dice la sua stessa ragione sociale Friuli Elettroimpianti; soprattutto si mette in rilievo il fatto che non furono rinvenuti presso la F.E.I. progetti per la realizzazione degli edifici da realizzare su quei terreni, che pur avrebbero dovuto essere ad uno stadio avanzato se la F.E.I. decise di corrispondere un acconto così cospicuo rispetto al totale del prezzo finale; ed ancora, come si evidenzia nella pronuncia impugnata, sebbene l'opera da realizzare sarebbe costata svariati milioni di euro, non è stato spiegato dal ricorrente dove mai la FEI avrebbe trovato la provvista necessaria al sostenimento delle spese che, seppur pro-quota, avrebbero fatto a lei capo, non essendo pensabile che le altre società del gruppo avrebbero sostenuto, da sole, il costo di un'opera che avrebbe innalzato enormemente il valore della quota dedotta nel preliminare di compravendita, a ciò non potendo soccorrere l'operazione di sale and lease back posta in essere dalla FEI srl nel 2007 in relazione al suo immobile di Pertegada, atteso che, secondo lo stesso ricorrente, la metà del ricavato servi ad estinguere l'ipoteca precedentemente contratta con la banca finanziatrice ed altra parte, pur'essa assai rilevante, fu utilizzata per l'acquisto del terreno.

La mancanza di una valida ragione che potesse giustificare - secondo le esigenze dell'impresa - una siffatta anticipazione di denaro ha perciò convinto la corte territoriale a ritenere sussistente il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, e ciò in conformità ai principi affermati da questa Corte, opportunamente richiamati alle pagg. 14 e 15 della pronuncia impugnata. Non solo: del tutto ingiustificata è rimasta la mancanza di qualsiasi iniziativa finalizzata al recupero del credito nel corso degli anni 2008-2010, ossia quando la crisi societaria era ormai conclamata e ben difficilmente la F.E.I., che si era nel frattempo privata del suo immobile strumentale e si era indebitata in relazione ai canoni di affitto dello stesso, avrebbe avuto le risorse necessarie a realizzare strutture per anziani.

L'imputato ha lasciato intendere che ciò era dipeso dal fatto che la gestione era in quel periodo affidata all'amministratore delegato Barrichello, ma di certo egli era ben consapevole dell'esistenza del credito, trattandosi di un affare che egli stesso aveva trattato, e di certo egli conservava il potere di definire quella situazione, o almeno di reclamarne la definizione, posto che conservò, anche nel periodo suddetto, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (pag. 9 della sentenza impugnata). A fronte di una siffatta ricostruzione della vicenda appare destinata a rimanere confinata nell'alveo dell'irrilevanza anche la ragione che avrebbe determinato l'arresto del progetto aziendale - quale l'apertura di un procedimento penale per presunta illegittimità della concessione edilizia - dal momento che, come sopra evidenziato, le pronunce di merito danno atto dell'inesistenza di un valido progetto da realizzare relativamente ai terreni oggetto del preliminare e, comunque, dell'inerzia serbata dall'imputato dal 2007 al 2010, quando - stando alla stessa prospettazione difensiva - la FEI s.r.l. non aveva alcuna certezza circa la bontà del progetto che l'avrebbe indotta alla stipula del preliminare; circostanza che in radice esclude che si possa ragionare nei termini indicati dalla difesa, anche perché ciò che emerge piuttosto, ed in maniera inconfutabile, è che i terreni furono alienati a terzi non appena fu chiuso il procedimento penale.

Le censure mosse sulla sussistenza del reato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo si appalesano quindi tutte infondate. E' solo, infine, il caso di rammentare che in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 - dep. 01/08/2017, Sgaramella e altro, Rv. 27076301); coordinate ermeneutiche di cui ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata come si può facilmente evincere dai contenuti sopra riportati.

Per le ragioni anzidette la sentenza impugnata dev'essere annullata limitatamente alle statuizioni civili, che devono quindi essere revocate; nel resto il ricorso va, invece, rigettato. P.Q.