Sentenza — n. 29176/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIRIAC PETRICA nato a LUGARNI( ROMANIA) il 05/05/1978 avverso la sentenza del 09/04/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZATA
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29176/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tal modo si sarebbe confuso il concetto di residenza con quello di domicilio, notoriamente diversi. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIRIAC PETRICA nato a LUGARNI( ROMANIA) il 05/05/1978 avverso la sentenza del 09/04/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZATA
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato, condannato alla pena giustizia per il reato di cui all'art 495 cp . Fatto di Dicembre 2010. 1.Avverso la pronunzia ha proposto ricorso il difensore d'ufficio, che, col primo motivo, ha lamentato l'errata applicazione delle norme processuali di cui agli artt 161, 162 cpp e 178 cpp, per la nullità della notifica del decreto di citazione in appello. Infatti, la notifica del decreto era avvenuta presso il difensore ai sensi dell'art 161/4 cpp ma senza prima tentare la notifica presso il domicilio eletto dall'imputato, ove pure era stato regolarmente notificato il decreto di citazione in primo grado.
La Corte aveva rigettato l'eccezione tempestivamente proposta, asserendo che da documentazione presente nel fascicolo sarebbe dimostrato che al domicilio dichiarato l'imputato sarebbe stato irreperibile ma l'affermazione non trovava riscontro negli atti. 2.Nel secondo motivo si è lamentato il vizio di motivazione poiché i Giudici di merito avevano ritenuto provata la falsità del verbale di elezione di domicilio di cui in imputazione per l'accertamento operato dall'Ufficio anagrafe del Comune di Terracina, dal quale era emerso che il giudicabile non vi aveva stabilita la residenza.
In tal modo si sarebbe confuso il concetto di residenza con quello di domicilio, notoriamente diversi. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in diritto, in quanto la Corte territoriale nell'ordinanza di rigetto della relativa eccezione ha correttamente affermato che da documenti in atti si desume che il domicilio di Terracina Via Stella Polare 18, a suo tempo indicato dall'imputato risultato irreperibile era divenuto inidoneo e, quindi, il decreto di citazione era stato notificato legittimamente ex art 161/4 cpp al difensore. La difesa ha contestato l'affermazione solo genericamente, precisando che a quel domicilio dichiarato era stata ben notificato il decreto di giudizio in primo grado e nel secondo grado.
In proposito non è inutile, allora, ricordare che secondo un indirizzo esegetico di questa Corte l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato.
A tale conclusione si perviene considerando gli oneri imposti dalla legge al giudicabile, quando avvisato - come nel caso in esame - della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale. Sez. 6, Sentenza n. 24864 del 19/04/2017 Ud. (dep. 18/05/2017 ) Rv. 270031. Tale indirizzo è stato tenuto fermo da (Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017 Ud. dep. 29/12/2017 Rv. 271772) secondo la quale l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen..
2. Il secondo motivo di ricorso richiede al Collegio un'inammissibile rivisitazione degli apprezzamenti sviluppati nella fase del giudizio di merito, che in nulla si manifestano illogici, poiché la Corte territoriale - in conformità con quanto già accertato dal Tribunale - ha ritenuto provata la falsità di verbale di elezione di domicilio datato 17.12.2010 nel quale questi aveva dichiarato di risiedere a Terracina, in Via Roma 18, essendo questa l'imputazione posta a carico del ricorrente, mentre risulta dalla certificazione del competente Ufficio di anagrafe che a Terracina non ha mai stabilito la residenza. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Deciso il 7.4.2021 Il consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio dr.Paolo Antonio Bruno COT