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Sentenza — n. 29174/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29174/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29174/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FASANO DOMENICA nato a TORITTO il 03/12/1968 COSCIA PASQUA nato a TORITTO il 10/11/1946 avverso la sentenza del 08/03/2018 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE udito il difensore L'AVV.TO BUQUICCHIO CHIEDE IL RIGETTO DEL RICORSO L'AVV.TO MONGELLI SI RIPORTA AL RICORSO E SI ASSOCIA ALLE CONCLUSIONI DEL PG

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p, art. 606 c.p; Sentenza — n. 29174/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'odierna udienza il PG, dr Lignola, ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste ed ii difensori delle imputate hanno concluso come in epigrafe.

Parole chiave

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minaccia all'ordine pubblico violenza domestica reati di comune pericolo pretesa abusiva del locatore accuse di abuso pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
Avverso la sentenza del Giudice monocratico hanno proposto ricorso le imputate, con unico motivo per il tramite del difensore di fiducia, con il quale hanno dedotto la violazione di legge per non avere il Giudice applicato l'art. 131 bis c.p.
art. 606 c.p
e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FASANO DOMENICA nato a TORITTO il 03/12/1968 COSCIA PASQUA nato a TORITTO il 10/11/1946 avverso la sentenza del 08/03/2018 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE udito il difensore L'AVV.TO BUQUICCHIO CHIEDE IL RIGETTO DEL RICORSO L'AVV.TO MONGELLI SI RIPORTA AL RICORSO E SI ASSOCIA ALLE CONCLUSIONI DEL PG

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Bari in funzione di appello ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di Pace con la quale dichiarava le imputate Fasano e Coscia responsabili del reato di cui all'art. 110-612 c.p.nei confronti della condomina Perrucci e, concesse le attenuanti generiche, le condannava alla multa di euro 400 ciascuno, oltre al risarcimento del danno in solido tra loro in favore della parte civile. Avverso la sentenza del Giudice monocratico hanno proposto ricorso le imputate, con unico motivo per il tramite del difensore di fiducia, con il quale hanno dedotto la violazione di legge per non avere il Giudice applicato l'art. 131 bis c.p. ovvero l'art. 34 d.lgs 274/2000 per la particolare tenuità del fatto ed il vizio di manifesta illogicità di motivazione per l'errata valutazione delle prove testimoniali; deducendo, altresì, che vi sarebbe stata soltanto una eventuale minaccia di far valere un diritto.

All'odierna udienza il PG, dr Lignola, ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste ed ii difensori delle imputate hanno concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp. Il provvedimento impugnato è stato adottato in data 8.3.2018 e contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità delle imputate, dunque, sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett.

e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art.606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione.. L'atto di impugnazione deduce esplicitamente la violazione dell'art 606/1 lett b),c), d) , e) cpp ma pone solo doglianze, del tutto generiche alla motivazione adottata dal Tribunale, della quale ripropone una valutazione minimalizzante ed alternativa in proprio favore degli esiti dell'istruttoria dibattimentale.

La doglianza indistinta di applicazione dell'art 131 bis o del 34 Dlgvo 274/2000 è errata per l'inapplicabilità del 131 bis cp ai processi innanzi al giudice di pace. A tal proposito si deve dar conto del principio affermato dalle SU di questa Corte, secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa.Sez.

U, Sentenza n.53683de122/06/2017 Ud. (dep. 28/11/2017 )Rv. 271587. Il Tribunale - dopo aver richiamato il suddetto principio giurisprudenziale - ha dato atto che nel caso concreto la persona offesa, costituitasi parte civile, aveva depositato conclusioni a mezzo difensore, chiedendo la conferma della condanna emessa in primo grado, comportamento che è stato correttamente valutato come significativo della volontà della persona offesa di opporsi alla definizione del procedimento ai sensi dell'ad 34 Dlgvo 274/2000, in presenza della quale non può farsi luogo alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Non è condivisibile la richiesta del PG di assoluzione perché il fatto non sussiste sul rilievo che si tratterebbe di minaccia di far valere un diritto, argomento appena accennato nell'atto di ricorso.La Corte territoriale, infatti, ha inserito le espressioni minatorie di far perdere alla persona offesa la disponibilità della casa nell'immobile ove tutti i soggetti coinvolti nella vicenda vivevano, in un contesto nel quale i tentativi di sfratto e di esclusione dalla cooperativa proprietaria del palazzo appaiono sforniti di ogni aggancio a ragioni legittime (Sez. 2, Sentenza n. 34242 del 11/07/2018 Ud. dep. 20/07/2018 Rv. 273542) ,né il difensore ha formulato sul punto deduzioni di contenuto diverso.

L'inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione del rapporto processuale, ragion per cui il Collegio non può rilevare la prescrizione del reato, compiutasi il 2.4.2019 dopo la data di deliberazione della sentenza, che risale all' 8 Marzo 2018. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso, 7 Aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Eduardo de Gregorio Paolo Antonio Bruno ()A." CORTE SUPREMA ry .7ASSA7ìObiE v SE-:2!or-4E DEPOSnTAD-+ E LLE