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Sentenza — n. 28652/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28652/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28652/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MATERAnei confronti di: SASSAROLI GIULIA ELVIRA ANTONIA nato a TRICARICO il 13/05/1956 avverso l'ordinanza del 26/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/se e le conclusioni del PG u„d2„›, yi_

Regesto Legislator

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art. 177 cod. proc. pen, art. 568 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28652/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va, invece, limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o dei processo. Si tratta, ad ogni modo, di un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge.

Parole chiave

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decreto di rinvio a giudizio denuncia penale permesso di promuovere un procedimento penale legittimazione a ricorrere accusa penale diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 177 cod. proc. pen
art. 568 cod. proc. pen
pen.) e dei mezzi di impugnazione (art. 568 cod. proc. pen.) [cfr.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MATERAnei confronti di: SASSAROLI GIULIA ELVIRA ANTONIA nato a TRICARICO il 13/05/1956 avverso l'ordinanza del 26/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/se e le conclusioni del PG u„d2„›, yi_

RITENUTO IN FATTO

1.Con provvedimento del 26 febbraio 2021 il G.i.p. presso il Tribunale di Matera ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale formulata dal Pubblico Ministero nei confronti di Sassaroli Giulia, rilevando che << la prova della penale responsabilità dell'indagata non è idonea perché si basa esclusivamente sulla denuncia-querela della persona offesa, non riscontrata da alcuna dichiarazione proveniente da terze persone estranee al conflitto di interessi tra il denunciate e l'indagata ». 2.Avverso tale provvedimento il Pubblico Ministero presso la Procura di Matera ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento, assumendo che la decisione di rigetto, del tutto eccentriche ed estranea all'ordinamento, ha provocato una inammissibile regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari "poiché si fonda sull'assunto per il quale una inverosimile (anzi insussistente) non evidenza della prova della responsabilità dell'imputato poteva rendere prevedibile l'opposizione ". 3.La Procura Generale della Repubblica ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.Innanzitutto il G.i.p. nel rigettare la richiesta non ha affatto affermato che la non evidenza della prova della responsabilità dell'imputato poteva rendere prevedibile l'opposizione; ha piuttosto valutato a monte, con giudizio rientrante nei poteri suoi propri, la insussistenza di un quadro probatorio sufficiente a sostenere una condanna (non potendosi che ragionare sulla base di quanto espressamente affermato nel provvedimento di rigetto). Ciò posto, riguardo all'ammissibilità, va premesso che il ricorso per cassazione avverso il rigetto di una richiesta di decreto penale di condanna è ammissibile solo in caso di abnormità (strutturale o funzionale) dell'atto [cfr.

Sez. 6 n. 23829 del 12/0572016, Rv. 267272; Sez. 4 n. 45683 del 18/09/2014, Rv. 261063; Sez. 6 n. 6663 in data 01/12/2015 Cc. (dep. 18/02/2016), Rv. 266111, in fattispecie in cui si è affermato che il rigetto fondato su ragioni che rientrano nell'esercizio delle valutazioni sulla pena non può essere oggetto di impugnazione anche in caso Ji palese erroneità di dette valutazioni]. L'ammissibilità del ricorso deve, comunque, essere individuata <<sulla base della situazione processuale prospettata nel ricorso a prescindere da verifiche nel merito delle anomalie prospettate», ricordandosi che la categoria è stata creata dalla giurisprudenza di legittimità per consentire di rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema o che si pone di impedimento allo sviluppo processuale, ma essa presenta indubbi caratteri di eccezionalità, in relazione alla deroga che viene attuata al principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.) e dei mezzi di impugnazione (art. 568 cod. proc. pen.) [cfr.

Sez. U. n. 25957 del 26/03/2009, Toni e altro]. In proposito, va, inoltre, precisato che la corretta applicazione dei principi processuali ai rapporti tra giudice e pubblico ministero impone di limitare l'ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).

L'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va, invece, limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o dei processo. Si tratta, ad ogni modo, di un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge.

Come precisato in Sez. U. n. 20569 del 18/01/2018, rv. 272715, l'abnormità del provvedimento di rigetto della richiesta di decreto penale è stata ravvisata da questa Corte in caso di: ritenuta immotivata inopportunità del diniego (Sez. 1, n. 1426 del 24/03/1994, Nastri, Rv. 198289); di affermata prevedibile opposizione da parte dell'imputato (Sez. 6, n. 38370 del 12/06/2014, Mancrasso, Rv. 260177); di mancato accesso da parte dell'imputato alla possibilità di definire in via amministrativa l'illecito contestato, quale manifestazione della volontà di accedere al rito dibattimentale con conseguente inutilità del decreto di condanna, fonte di inutile dispendio di attività giurisdizionale (Sez. 3, n. 8288 del 25/11/2009, dep. 2010, Russo, Rv. 246333); di ravvisata applicabilità della continuazione con altri reati, contestati allo stesso imputato in separato procedimento, per il quale era stata formulata richiesta di emissione di altro decreto penale di condanna a carico dello stesso imputato (Sez. 3, n. 44296 del 03/10/2013, Giovannini, Rv. 257373); di proposizione della richiesta nei confronti di un solo imputato previa separazione della sua posizione personale da quella degli altri indagati, ritenuta ostativa all'emissione del chiesto decreto (Sez. 3, n. 16826 del 20/03/2007, Ali cala, Rv. 236810); di formulata prognosi negativa circa l'adempimento da parte dell'imputato dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria (Sez. 6, n. 17702 del 01/04/2016, Rv. 266741) ; di rigetto che si fonda sulla probabilità di opposizione da parte dell'indagato e non sulla necessità di un approfondimento istruttorio (Sez. 4, Sentenza n. 29347 del 22/05/2018 Cc. (dep. 26/06/2018 ) Rv. 273090 - 01 ).

In tutti i casi risolti da tali pronunce - sottolineano le Sezioni Unite - è costante l'affermazione per cui l'apprezzamento discrezionale del giudice sulla richiesta di introduzione del rito monitorio, pur riconosciutogli dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., non può estendersi sino ad interferire con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale e di strutturazione dell'imputazione ed a negare il provvedimento richiesto in forza di un personale criterio di opportunità, stimato preferibile rispetto alle valutazioni del pubblico ministero.

Una decisione che comportasse tali effetti stravolgerebbe la ripartizione delle funzioni nel sistema processuale e, pur rientrando nell'esercizio di un potere astrattamente attribuito al giudice dall'ordinamento, sarebbe affetta da abnormità perché al di fuori della previsione normativa per il suo contenuto eccentrico e singolare e per gli effetti prodotti di indebita regressione del procedimento. Tale indebita usurpazione di competenze è stata, al contrario, esclusa anche proprio nel caso in cui il disaccordo tra istante e decidente verta sull'insufficienza delle acquisizioni probatoríe, da approfondire ulteriormente anche per l'eventuale riscontro dell'estinzione del reato per prescrizione (Sez. 6, n. 36216 del 27/06/2013, Galati, Rv. 256331 ).

2. Nella fattispecie in esame, come già sopra detto, a differenza di quanto si assume in ricorso, il rigetto del decreto penale di condanna si fonda non già sulla probabilità di opposizione da parte dell'indagato bensì sulla necessità di un approfondimento istruttorio non reputandosi sufficiente a dimostrare la penale responsabilità dell'indagata la sola denuncia-querela presentata nei suoi confronti in considerazione della conflittualità tra le parti che da essa traspare, ossia su una valutazione che è espressione dell'esercizio, da parte del g.i.p., di un potere previsto dall'ordinamento (quello di rigetto della richiesta di decreto penale) e che gli viene riconosciuto in virtù della funzione giurisdizionale che egli esplica che esige innanzitutto il vaglio probatorio prima di emettere una pronuncia di condanna ( quale è anche quella insita nel decreto penale di condanna, di là della sua opponibil