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Sentenza — n. 28650/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28650/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28650/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. La sentenza emessa da questa Corte in data 13.2.2020, che afferisce al nuovo incidente di esecuzione promosso dal ricorrente scaturito nell'ordinanza emessa dalla corte territoriale il 27.3.19, dep. il 2.4.2019, impugnata sia dal Fontana che dal P.G. presso la Corte di Appello di Venezia, ha innanzitutto dato atto del motivo di ricorso presentato nell'interesse del Fontana con il quale si lamentava violazione di legge in relazione agli articoli 76, 78 e 80 cod. pen. e all'esclusione dal cumulo della pena inflitta dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 4 settembre 1981, già inserita nel cumulo del 1 dicembre 2010 e, a differenza di quanto esposto nel provvedimento impugnato, non ancora interamente espiata stante la sopravvenuta revoca dell'indulto limitatamente alla sanzione pecuniaria.A fronte di tale motivo di ricorso - e di quello formulato dal P.G. che lamentava violazione dell'art. 657, comma 4, codice di rito in relazione alla disposta unificazione del secondo e terzo cumulo parziale contenuti nel decreto di esecuzione di pepe concorrenti del 30.10.2018 - questa Corte ha innanzitutto osservato che il principio di diritto, pacifico presso la giurisprudenza di legittimità, della cui applicazione si discute, è quello secondo cui << In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diversa, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato a cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'articolo 78 cod. pen. e detrazione del risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui ha cessata l'esecuzione>>; e che, per contro, deve procedersi al calcolo unitario delle pene concorrenti qualora dette pene si riferiscano a reati commessi in epoca antecedente all'inizio dell'esecuzione di una di essa; così facendo, è garantito il rispetto della ratio sottesa alla disposizione dell'articolo 657, comma 4, cod. proc. pen., da ravvisarsi nell'esigenza di evitare che la pena computata preceda la commissione del reato, condizione che, è facile intuire, si tradurrebbe in un inammissibile incentivo a delinquere, potendo in sostanza l'agente contare, all'atto della determinazione criminosa, su una sorta di credito di pena.

Regesto Legislator

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art. 78 cod. pen, articolo 78 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28650/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Indi si denuncia, sotto quest'ultimo profilo, la violazione, da parte dell'impugnata ordinanza del 7 agosto 2020, dell'intangibilità delle precedenti ordinanze divenute inoppugnabili e l'inammissibilità per improcedibilità del decreto di cumulo del 30 ottobre 2018 ancorché asseritamente ottemperante alla sentenza di annullamento con rinvio.

Parole chiave

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ritiro della querela penale chiusura dell'istruzione penale ritiro della domanda di revisione riesame di una decisione precedente persecuzioni politiche anteriori impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 78 cod. pen
articolo 78 cod. pen
art. 606 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FONTANA GIORGIO nato a ISOLA VICENTINA il 21/06/1962 avverso l'ordinanza del 30/10/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sete le conclusioni del PG cavet,,, 11- l'a19"‘ 4Lie vc,-,

RITENUTO IN FATTO

1.Nell'interesse di Fontana Giorgio si impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia depositata in data 07/08/2020 che, decidendo in sede di rinvio in ordine ad incidente di esecuzione - promosso dal ricorrente in relazione ai cumuli di pene concorrenti emessi nei suoi confronti, involgenti tra l'altro l'esecuzione delle pene irrogategli con cinque sentenze, tendente in particolare allo scioglimento del provvedimento di cumulo del 1.12.2010 e all'inserimento in esso anche delle ulteriori due sentenze (del 18.5.12 e del 27.11.2014 della Corte di Appello di Venezia), in quanto riferite a reati commessi, rispettivamente, il 26 Aprile 2005 e il 10 agosto 2001, dunque prima della formazione ed espiazione del provvedimento di cumulo del 1 Dicembre 2010, trattandosi pertanto di pene concorrenti - ha ritenuto preclusi i punti relativi alla formazione di tre cumuli parziali, alla collocazione della pena della prima sentenza nel primo cumulo, alla collocazione della pena pecuniaria della prima sentenza nel secondo cumulo, alla collocazione delle pene della quarta e quinta sentenza nel terzo cumulo, e ha reputato l'unico punto esulante dalla preclusione delle statuizioni di annullamento di questa Corte quello della eventuale ricollocazione della pena della terza sentenza nei secondo o nel terzo cumulo parziale, precisando che il criterio di collocazione relativamente a tale pena, come indicato nella sentenza di annullamento di questa Corte del 13.2.2020, dovesse riflettere la soluzione in concreto più vantaggiosa al condannato; indi, rilevato che, come le stesse parti avevano convenuto, a tali fini la collocazione nell'uno o nell'altro cumulo è indifferente perché nessuna delle due permette di attivare la regola calmieratrice di cui all'art. 78 cod. pen. nelle alternative possibili, si è limitata unicamente a disporre la collocazione della pena pecuniaria della prima sentenza nel secondo cumulo, in ottemperanza di quanto prescritto da questa Corte nella sentenza di annullamento, confermando nel resto il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 30 ottobre 2018. 2.Evidenzia il ricorrente che la sentenza di annullamento aveva dato indicazioni aperte derivanti da un'analisi delle conseguenze della scelta tra opzioni, dipendendo tale aperta indicazione da 'distonia normativa', e lamenta che però non è possibile un tale tipo di soluzione in ambito giudiziario o giurisprudenziale: in diritto penale e processuale penale o vi è una soluzione corretta o vi è una soluzione sbagliata, le antinomia e le distonie debbono essere risolte; ne discende che se la sentenza numero tre trova titolo per la sua collocazione in due cumuli parziali non può che conseguirne che tutte le sentenze contenute nei due cumuli parziali debbono costituire un unico cumulo; e aggiunge che anche se si tratta di un giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento di un'ordinanza in fattispecie soggetta al disposto di cui all'articolo 623 lett.

a) cod. proc. pen., ciò nondimeno non si può pensare che perda valore l'adesione ai principi di diritto, i quali orientano la libertà concessa al giudice del rinvio nella scelta dell'opzione tra quelle date dalla sentenza di annullamento, di talchè l'unica decisione corretta, possibile e praticabile, sarebbe stata l'inserimento della sentenza n. 3 in entrambi i cumuli mediante la loro fusione in un unico cumulo; né una tale soluzione è in contrasto col dictum della sentenza di annullamento, perché diversamente opinando si verificherebbe una lesione ben più grave nell'ambito del presente procedimento.

Si rappresenta che, infatti, con una prima pronuncia di annullamento di questa Corte del 17.5.17 era stato affermato che " ..errato in diritto scorporare dalla pena unica determinata con decreto di cumulo quelle, già espiate, inflitte con sentenze di condanna già unificate nel precedente decreto di cumulo del 2010", e che, nonostante il provvedimento della Corte di Appello che disponeva la formazione di un nuovo decreto di cumulo in ottemperanza al principio affermato da questa Corte nella sentenza di annullamento del 17.5.17, la Procura Generale della Repubblica di Venezia non si era attenuta a tale ordinanza ma aveva proceduto, con provvedimento del 30.10.18, mediante la formazione di tre cumuli parziali.

Indi si denuncia, sotto quest'ultimo profilo, la violazione, da parte dell'impugnata ordinanza del 7 agosto 2020, dell'intangibilità delle precedenti ordinanze divenute inoppugnabili e l'inammissibilità per improcedibilità del decreto di cumulo del 30 ottobre 2018 ancorché asseritamente ottemperante alla sentenza di annullamento con rinvio.

3. Con la memoria in atti, dopo aver nuovamente ripercorso le tappe dei vari provvedimenti susseguitisi nel tempo, già indicati in ricorso, il ricorrente ribadisce gli argomenti posti a sostegno dei motivi di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza emessa da questa Corte in data 13.2.2020, che afferisce al nuovo incidente di esecuzione promosso dal ricorrente scaturito nell'ordinanza emessa dalla corte territoriale il 27.3.19, dep. il 2.4.2019, impugnata sia dal Fontana che dal P.G. presso la Corte di Appello di Venezia, ha innanzitutto dato atto del motivo di ricorso presentato nell'interesse del Fontana con il quale si lamentava violazione di legge in relazione agli articoli 76, 78 e 80 cod. pen. e all'esclusione dal cumulo della pena inflitta dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 4 settembre 1981, già inserita nel cumulo del 1 dicembre 2010 e, a differenza di quanto esposto nel provvedimento impugnato, non ancora interamente espiata stante la sopravvenuta revoca dell'indulto limitatamente alla sanzione pecuniaria.A fronte di tale motivo di ricorso - e di quello formulato dal P.G. che lamentava violazione dell'art. 657, comma 4, codice di rito in relazione alla disposta unificazione del secondo e terzo cumulo parziale contenuti nel decreto di esecuzione di pepe concorrenti del 30.10.2018 - questa Corte ha innanzitutto osservato che il principio di diritto, pacifico presso la giurisprudenza di legittimità, della cui applicazione si discute, è quello secondo cui << In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diversa, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato a cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'articolo 78 cod. pen. e detrazione del risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui ha cessata l'esecuzione>>; e che, per contro, deve procedersi al calcolo unitario delle pene concorrenti qualora dette pene si riferiscano a reati commessi in epoca antecedente all'inizio dell'esecuzione di una di essa; così facendo, è garantito il rispetto della ratio sottesa alla disposizione dell'articolo 657, comma 4, cod. proc. pen., da ravvisarsi nell'esigenza di evitare che la pena computata preceda la commissione del reato, condizione che, è facile intuire, si tradurrebbe in un inammissibile incentivo a delinquere, potendo in sostanza l'agente contare, all'atto della determinazione criminosa, su una sorta di credito di pena.

Indi, ragionando sulla base di tali principi ha concluso che non si può accedere alla formazione di un unico cumulo, come vorrebbe la difesa, perché si perverrebbe ad un risultato in cui due dei reati sarebbero cronologicamente posteriori all'esecuzione della pena per quello più risalente, così violando la regola dell'art. 657, comma 4, codice di rito, e che è pertanto da condividere la soluzione del P.G. presso la Corte di Appello di Venezia di formare tre cumuli parziali. Quanto poi al problema della collocazione della pena irrogata al Fontana con la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 3.7.2009, irr. il 13.4.2010, che, a causa della amplissima divaricazione temporale tra la commissione del reato, risalente al 12.2.91, e la sua esecuzione, iniziata il 29.4.10, rischia di provocare una impasse ermeneutica di non immediato superamento, la sentenza di annullamento di questa Corte ha osservato che in ogni caso essa può trovare inserimento sia nell'ambito del secondo cumulo parziale che del terzo (perché in entrambi i casi il reato precederebbe l'esecuzione della); e ha precisato che, a fronte di due percorsi interpretativi alternativamente praticabili, ed entrambi coerenti con le regole dettate dall'articolo 657 codice di rito, non restasse che disporre l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice dell'esecuzione, il quale considerate le conseguenze concretamente derivanti da ciascuna delle opzioni praticabili, avrebbe dovuto determinarsi preferendo la soluzione meno gravosa per il condannato in ossequio al residuale principio in dubio pro reo generale nell'ordinamento penale.

L'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art.623 lett.

a) cod. proc. pen. , in ottemperanza di quanto statuito da questa Corte, si è quindi pronunciata nei termini indicati nel ritenuto in fatto, evidenziando, innanzitutto, la inammissibilità di tutte le questioni in quella sede dedotte dalla difesa in ordine alla correttezza dell'unico provvedimento di cumulo ovvero a presunti errori in fatto della Corte di Cassazione o di illegittimi 'ripensamenti' delle procure nella successione dei provvedimenti di cumulo di pene concorrenti succedutisi; ha osservato in particolare la Corte territoriale che si tratta di questioni che ( con rilievo in rito assorbente ) tutte : o avrebbero dovuto essere dedotte con autonomi motivi del ricorso di cassazione diversi da quelli, soli, in concreto enunciati ( con particolare riguardo alla asserita intangibilità del provvedimento del 01/12/2010 dedotta, in sede di discussione davanti al collegio territoriale, dalla difesa ) o avrebbero dovuto essere fatte valere con procedura ex art. 625-bis codice di rito; o si risolvono in deduzioni di presunti errori in diritto in cui la Corte di Cassazione sarebbe incorsa ( irrilevanti comunque nel giudizio di rinvio posto che in questo opera il vincolo di stretta e necessaria adesione ai principi di diritto affermati nella sentenza di annullamento: art. 627, comma 3 ).

Ciò, posto questo Collegio non può che ribadire quanto già osservato dalla corte territoriale che preclude ogni ulteriore valutazione in ordine alle inammissibili questioni riproposte, già ritenute - correttamente - tali dal Collegio territoriale, che nell'operare le sue valutazioni non poteva che attenersi al principio di diritto secondo cui l'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. vieta la proponibilità nel giudizio di rinvio di nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti gradi di giudizio, che mutatis mutandis, deve trovare applicazione anche nel caso di specie, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio di annullamento, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento ( Sez. 5, n. 35031 del 10/06/2016 Rv. 267893 - 01 ).

Quanto poi alla censura che attinge l'impostazione data da questa Corte nella pronuncia di annullamento alla soluzione della questione riguardante la collocazione della pena di cui alla terza sentenza, quella della Corte di Appello di Venezia del 3.7.2009, che ha affermato che a parità di presupposti per l'inserimento di essa sia nel secondo che nel terzo cumulo parziale si dovesse privilegiare la soluzione più favorevole al condannato, è solo il caso di osservare come il criterio suggerito dal ricorrente, che individua, invece, nella formulazione di unico cumulo la soluzione alla questione, per evitare che la scelta ricada sull'uno o sull'altro cumulo, contrasti con quanto statuito nella stessa pronuncia di annullamento che - si rammenta - aveva ritenuto valida la scelta del RG. presso la Corte di Appello di Venezia di procedere alla formazione di tre cumuli parziali, in quanto rispettosa dei principi di diritto dalla medesima Corte enunciati in premessa ( primo tra tutti quello già sopra riportato nel ritenuto in fatto ), trattandosi di garantire il rispetto della ratio sottesa alla disposizione di cui all'art. 657 codice dì rito.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam