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Sentenza — n. 28647/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28647/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28647/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Siracusa ha solo in parte accolto l'appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. da Luigi Pietro Galiniberti avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 12 dicembre 2020 che aveva rigettato l'istanza di dissequestro del profitto del reato di bancarotta nella misura di euro 206.923,32, importo che residuava all'esito del dissequestro parziale attuato dal Pubblico ministero con provvedimento del 20 ottobre 2020, con il quale erano stati restituiti al Galimberti i beni sottoposti a sequestro preventivo in relazione al delitto associativo ed era stato ridotto da euro 255.651,41 a 206.923,32 l'ammontare della somma sottoposta a sequestro preventivo per il delitto di bancarotta.

Regesto Legislator

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art. 322-bis cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen, art. 416 cod. pen, art. 322 cod. proc. pen, art. 676 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28647/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il sequestro in via diretta del profitto conseguito deve, invece, essere attuato solo nei confronti degli indagati che abbiano l'effettiva disponibilità del prezzo o del profitto del reato, in quanto legittimare la confisca in via diretta di somme di denaro di valore eccedente rispetto a quello concretamente conseguito dai singoli compartecipi significherebbe tramutare surrettiziamente un sequestro diretto in un sequestro per equivalente, nonostante l'attuale normativa non consenta in riferimento al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. di procedere ad una successiva confisca di valore.

Parole chiave

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averi di previdenza contributo per l'assistenza riscossione dei contributi finanziamento della previdenza professionale riscatto assicurativo appropriazione indebita di trattenute salariali

Disposizioni normative citate

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art. 322-bis cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Siracusa ha solo in parte accolto l'appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen.
art. 321 cod. proc. pen
Con decreto del 20 maggio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha disposto, ex art. 321 cod.
art. 416 cod. pen
Sono stati, quindi, ritenuti sussistenti a carico degli indagati i gravi indizi del delitto di cui all'art. 416 cod. pen.
art. 322 cod. proc. pen
Avverso detto decreto numerosi indagati, e tra essi il Galimberti, hanno proposto richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen..
art. 676 cod. proc. pen
o avanzando istanza di restituzione nelle forme previste dall'art. 676 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Galimberti Luigi Pietro, nato a Monza il 31/05/1954 avverso la ordinanza del 01/03/2021 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Silvestre Costanzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Siracusa ha solo in parte accolto l'appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. da Luigi Pietro Galiniberti avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 12 dicembre 2020 che aveva rigettato l'istanza di dissequestro del profitto del reato di bancarotta nella misura di euro 206.923,32, importo che residuava all'esito del dissequestro parziale attuato dal Pubblico ministero con provvedimento del 20 ottobre 2020, con il quale erano stati restituiti al Galimberti i beni sottoposti a sequestro preventivo in relazione al delitto associativo ed era stato ridotto da euro 255.651,41 a 206.923,32 l'ammontare della somma sottoposta a sequestro preventivo per il delitto di bancarotta.

2. E' opportuno, ai fini di una completa comprensione della vicenda, descrivere compiutamente l'iter processuale che ha condotto all'emissione del provvedimento impugnato in questa sede. 2.1. Con decreto del 20 maggio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha disposto, ex art. 321 cod. proc. pen., nei confronti di diversi soggetti, tra i quali Luigi Pietro Galinnberti, sottoposti ad indagini per il delitto di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di una serie di condotte di bancarotta e per numerosi reati-fine, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in via diretta del profitto di detti reati.

Secondo l'ipotesi accusatoria, i componenti della famiglia Quercioli Dessena, valendosi di professionisti e prestanome, avevano elaborato una strategia che prevedeva l'omesso pagamento dei tributi da parte delle società loro controllate, operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti; dette società, quando erano gravemente indebitate, provvedevano a trasferire le loro aziende ad altre società sotto il controllo della stessa famiglia; anche queste omettevano il pagamento dei debiti tributari e quindi a loro volta cedevano l'azienda ad altre società.

Inoltre le società decotte venivano private delle entrate derivanti dalla riscossione dei crediti maturati nei confronti dei Comuni nel periodo in cui esse erano state operative mediante l'intervento di professionisti, come il Galimberti, che ricevevano da tali società ingenti pagamenti per prestazioni professionali, espletate in favore delle società del gruppo, al solo fine di drenare risorse ed evitare che queste potessero essere aggredite dall'erario o dal fallimento che sarebbe stato poi dichiarato. Sono stati, quindi, ritenuti sussistenti a carico degli indagati i gravi indizi del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e di plurimi delitti di bancarotta, tra i quali al Galimberti risulta contestato solo il delitto di cui al capo U).

In particolare, nei confronti di tutti gli indagati è stato disposto, in via diretta, il sequestro preventivo, quale profitto del reato di associazione a delinquere di cui al capo A), della somma di euro 10.783.023,21, pari alla somma dei profitti dei vari reati-scopo contestati ai capi E), F), H), I), 3), K), N), O), P), Q), T), U), V), W). Al Galimberti viene contestato, oltre al reato associativo, il solo reato di cui al capo U), dal quale sarebbe conseguita la percezione, da parte sua, della somma di euro 255.651,41. 2.2. Avverso detto decreto numerosi indagati, e tra essi il Galimberti, hanno proposto richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen..

Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 26 giugno 2020, ha rigettato l'impugnazione, affermando, tuttavia, nel proprio provvedimento una serie di principi. In particolare, il Tribunale del riesame ha aderito all'orientamento di questa Corte di cassazione secondo il quale il delitto di associazione per delinquere può essere considerato in sé idoneo a generare profitto illecito — come tale suscettibile di confisca in via del tutto autonoma da quello conseguito dai reati- fine perpetrati in esecuzione del programma criminoso — con riferimento alle utilità percepite dagli associati per il contributo da essi prestato per assicurare il regolare funzionamento del sodalizio (Sez. 2, n. 6507 del 20/01/2015, Scoponi, Rv. 262782).

Tuttavia, ha anche escluso che il profitto del reato associativo sia pari, per tutti gli indagati, alla somma dei profitti conseguiti dalla associazione dai reati- fine; tale conclusione può ritenersi valida, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 1999 del 14/11/2017, dep. 2018, Addonizio, Rv. 272714), in relazione al sequestro funzionale alla confisca per equivalente, che, avendo natura prettamente sanzionatoria, consente, sulla base del principio di solidarietà nel concorso di persone nel reato, di imputare l'onere derivante dalla confisca a tutti coloro che hanno partecipato al delitto, dovendo essi rispondere anche degli atti posti in essere dagli altri compartecipi.

Il sequestro in via diretta del profitto conseguito deve, invece, essere attuato solo nei confronti degli indagati che abbiano l'effettiva disponibilità del prezzo o del profitto del reato, in quanto legittimare la confisca in via diretta di somme di denaro di valore eccedente rispetto a quello concretamente conseguito dai singoli compartecipi significherebbe tramutare surrettiziamente un sequestro diretto in un sequestro per equivalente, nonostante l'attuale normativa non consenta in riferimento al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. di procedere ad una successiva confisca di valore.

Il Tribunale del riesame non ha, tuttavia, annullato il decreto di sequestro, osservando che, in astratto, è possibile sequestrare nei confronti di tutti i partecipanti al reato associativo la somma di euro 10.783.023,21, e quindi la misura cautelare reale era legittima, sotto il profilo «genetico», anche se in concreto era necessario accertare se i beni riconducibili ai singoli indagati avessero un rapporto diretto con il reato; se all'esito del giudizio fosse stato accertato che gli indagati, al di là di quanto da essi direttamente percepito dai singoli reati-fine, non avevano ottenuto alcun ulteriore vantaggio dal fatto di avere partecipato all'associazione a delinquere, il sequestro avrebbe dovuto essere parzialmente annullato e ridotto proporzionalmente.Poiché alla data della decisione sulla richiesta di riesame era stato disposto solo il blocco dei conti correnti bancari degli indagati, tale questione atteneva alla esecuzione del sequestro e, pertanto, detto accertamento andava rimesso al giudice dell'esecuzione della misura, ossia al Giudice per le indagini preliminari.

L'indagato avrebbe potuto sollevare la questione o proponendo istanza di revoca ai sensi dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. o avanzando istanza di restituzione nelle forme previste dall'art. 676 cod. proc. pen.. In attuazione del decreto suddetto a carico del Galimberti sono stati concretamente sottoposti a sequestro preventivo somme e valori per complessivi euro 460.094,05. 2.3. Il difensore del Galimberti ha rivolto al Pubblico ministero un'istanza di revoca del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen.. In particolare, è stata chiesta la revoca del sequestro preventivo della somma di euro 10.783.023,21 quale profitto del reato associativo ed è stata chiesta la riduzione della confisca del profitto conseguito dal Galimberti dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo U) dalla somma di euro 255.651,41 alla somma di euro 135.071,38;

è stato anche chiesto il dissequestro di una polizza Banca Generali, perché le somme confluite sulla polizza, avente funzione previdenziale, non avrebbero alcun collegamento causale con il delitto di bancarotta. Il Pubblico ministero, con provvedimento del 20 ottobre 2020, ha accolto l'istanza in relazione all'importo del profitto del reato associativo, disponendo la restituzione dei beni sequestrati in relazione a tale delitto; inoltre, in parziale accoglimento dell'istanza, ha rideterminato il profitto del delitto di bancarotta in euro 206.923,32.

L'istanza di revoca del sequestro è stata poi trasmessa al Giudice per le indagini preliminari, per la parte che il Pubblico ministero ha ritenuto dovesse essere respinta. Il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 12 dicembre 2020, ha rigettato, in relazione a tale parte residua, l'istanza di revoca avanzata dal Galimberti. 2.4. Il difensore del Galiberti ha proposto, quindi, appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del 12 dicembre 2020. Con l'istanza di revoca si era dedotto che la somma di euro 206.923,32, pari all'importo complessivo dei pagamenti effettuati in favore del Galimberti dalla società fallita nel periodo indicato nel capo U), ossia dal 2012 al 2017, doveva essere ridotta di euro 75.120,94, importo pari alle somme che, sebbene corrisposte in detto periodo, si riferivano a retribuzioni ed altri compensi per lavoro dipendente relativi a periodi diversi da quello suddetto; inoltre ha dedotto che, per la sua funzione previdenziale, la polizza Banca Generali non era suscettibile di sequestro in quanto era stata stipulata nel 2019 ed in essa era stato versato il complessivo ammontare dei contributi previdenziali Previndai, che è il fondo pensione obbligatorio dei dirigenti industriali, pari ad euro 267.840,77, maturato dal Galimberti nel periodo dal 1 gennaio 1990 al 31 marzo 2018. 2.5.

Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello annullando il provvedimento impugnato limitatamente alle somme confluite nella polizza Banca Generali dal 1 gennaio 1990 al 26 novembre 2001, confermandolo nel resto. In motivazione il Tribunale del riesame ha affermato che il Galimberti è accusato sia del delitto di bancarotta fraudolenta, sia del delitto associativo e che egli, pur avendo iniziato a lavorare per la fallita CG Ambiente s.r.I., aveva in precedenza lavorato per altre società riconducibili alla famiglia Quercioli Dessena e successivamente al venir meno del rapporto con la fallita era stato assunto da altra società, anch'essa controllata dalla stessa famiglia.

Tutte le suddette società erano state utilizzate per la commissione di delitti di bancarotta patrimoniale, cosicché risultava che il Galimberti aveva operato all'interno di dette società non quale mero dipendente, ma come braccio destro operativo del vertice societario e le sue retribuzioni costituivano, pertanto, sin dal 2001, il profitto del delitto associativo.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Luigi Pietro Galimberti, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240 cod. pen. per insussistenza del necessario vincolo di derivazione causale tra i beni in sequestro ed il delitto di bancarotta fraudolenta contestato al capo U) con riferimento alla somma di euro 75.851,94 relativa a pagamenti eseguiti dalla fallita al Galimberti nel periodo 2012-2017, ma riferibili, per competenza, a periodi diversi; inoltre, deduce la assoluta mancanza di motivazione in ordine al corrispondente motivo di impugnazione già dedotto con l'atto di appello. 3.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240 cod. pen. per insussistenza del necessario vincolo di pertinenzialità tra i beni in sequestro ed il delitto di bancarotta fraudolenta contestato al capo U) in considerazione della natura esclusivamente previdenziale della polizza Banca Generali nella quale è stato versato l'intero monte contributi del fondo Previndai, pari ad euro 267.840,72, maturato dal Galimberti nel periodo dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 2018. Sostiene che erroneamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che la polizza fosse stata costituita nel 1990, mentre essa era stata costituita nel 2019 ed in essa erano confluiti i contributi previdenziali versati dalle varie società per cui aveva lavorato e che non potevano essere considerati quali profitto del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto il provvedimento impugnato, nella parte in cui rigetta l'appello dell'odierno ricorrente, è affetto da nullità assoluta e come tale rilevabile d'ufficio in questa sede. 1.1. Deve, infatti, rilevarsi che il Pubblico ministero, con provvedimento del 20 ottobre 2020, ha accolto l'istanza in relazione all'importo del profitto del reato associativo, disponendo la restituzione dei beni sequestrati in relazione a tale delitto. Per effetto di detto provvedimento, il sequestro è venuto meno in relazione al delitto di cui al capo A), rimanendo in vigore solo in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo U). 1.2.

Conseguentemente, il difensore del Galimberti, nell'ulteriore corso del procedimento, si è limitato a contestare esclusivamente in relazione a detto reato la sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo. In particolare, con l'atto di appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha sostenuto che le somme a lui corrisposte dalla fallita nel periodo 2012-2017, ma relative a competenze maturate al di fuori di detto periodo, non integravano «profitto» del delitto di bancarotta e così anche la polizza Banca Generali, stipulata nel 2019 e formata dal complessivo ammontare dei contributi previdenziali versati in dipendenza dei rapporti di lavoro dipendente da lui intrattenuti con diverse società, tra le quali anche la fallita. 1.3.

Il Tribunale del riesame, per rigettare, sia pure in parte, l'appello, ha asserito che tali somme e contributi integravano «profitto» del diverso reato di associazione per delinquere, in tal modo venendo a sostituire al reato in relazione al quale il sequestro è stato disposto e mantenuto un altro e diverso fatto di reato, per il quale il sequestro era stato nel frattempo revocato. Ha, inoltre, affermato che anche i contributi previdenziali versati dalle varie società controllate dallo stesso gruppo familiare e poi confluiti nella polizza Banca Generali dal 2001 integravano profitto del delitto associativo, in quanto remunerazione corrisposta al Galimberti per la sua partecipazione all'associazione criminale.1.4.

Questa Corte di cassazione (Sez. 2, n. 47257 del 20/10/2009, Liguori, Rv. 245368) ha già affermato che «Il procedimento di applicazione delle misure cautelari, tanto personali che reali, delineato dal codice, postula, infatti, come indefettibile antecedente, uno specifico atto propulsivo rappresentato dalla "domanda" che il pubblico ministero rivolge al giudice: se, quindi, come precisa la Relazione al Progetto preliminare, deve essere da un lato esclusa "una legittimazione ai provvedimenti cautelari in capo al pubblico ministero (...) così è da escludersi l'adozione di misure cautelari che prescinda dalla iniziativa del pubblico ministero, il quale è, sotto questo profilo, soggetto necessariamente richiedente senza legittimazione a disporre, mentre, per converso, il giudice è soggetto decidente, ma non ex officio".

Al pubblico ministero, dunque, spetta il potere esclusivo di promuovere, attraverso la richiesta, il procedimento applicativo delle misure, non diversamente da ciò che accadrebbe ove si configurasse la richiesta stessa alla stregua di un atto di esercizio della "azione cautelare"; sicché, alla domanda della parte pubblica, corrisponde la genesi di un fenomeno devolutivo, che assegna al giudice un potere decisorio, la "quantità" del quale ben può essere circoscritta all'interno dei confini tracciati dal devolutum. Ciò sta dunque a significare che il perimetro del potere delibativo assegnato al giudice non può fuoriuscire dall'alveo tematico e "contenutistico" tracciato dalla richiesta del pubblico ministero, giacché, ove al giudice stesso fosse riconosciuto uno ius variandi tale da consentirgli di debordare dallo specifico petitum che ha formato oggetto della richiesta, finirebbe per evocarsi in capo all'organo giurisdizionale un potere sostanzialmente officioso, che invece il legislatore ha inteso ripudiare.

Una volta configurato, pertanto, un determinato "oggetto" del sequestro preventivo, e riferitolo ad uno specifico nomen iuris, attraverso la qualificazione di esso come profitto del reato, la verifica demandata al giudice circa la esistenza del fumus, del correlativo nesso di pertinenzialità, e del periculum in mora, si "cristallizza" nella decisione giurisdizionale, impedendo una "novazione" del titolo cautelare, quanto al "reato" (inteso come fatto-reato, e non come sua semplice qualificazione giuridica) preso in considerazione, posto che un siffatto fenomeno genererebbe un sequestro "altro" rispetto a quello richiesto dal pubblico ministero, e come tale vietato dalla legge, perché privo del requisito della domanda.

E tutto ciò vale, ovviamente ed a fortiori, in una ipotesi in cui, come nella specie, si versi in tema di appello cautelare, rispetto al quale, come è noto, opera il principio devolutivo, in virtù del quale è attribuita al giudice la cognizione del procedimento nei limiti segnati dai motivi posti a sostegno della impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 6^, 5 febbraio 2004, Montalto)». Nel caso di specie il sequestro preventivo, in seguito al provvedimento del Pubblico ministero del 20 ottobre 2020, aveva conservato efficacia solo in relazione al delitto di bancarotta di cui al capo U) ed il Tribunale del riesame, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha sostanzialmente disposto ex officio il sequestro in relazione ad un reato diverso da quello di bancarotta, in assenza di richiesta del Pubblico ministero.

Era invece precluso ai giudici dell'appello superare i limiti dell'oggetto della devoluzione, rappresentata dal gravame proposto dall'odierno ricorrente, al punto da pervenire alla sostanziale creazione di un «nuovo» sequestro, che ha determinato un complessivo stravolgimento dell'addebito cautelare e dei relativi presupposti; una statuizione, dunque, estranea al circoscritto perimetro tracciato dalla domanda di impugnativa e, quindi, gravemente lesiva dei diritti di difesa e del contraddittorio del ricorrente, che difatti si duole dell'omessa motivazione in ordine ai motivi di appello e continua a lamentare la assenza di derivazione delle somme e dei valori oggetto di sequestro dal delitto di bancarotta contestato al capo U), sia in riferimento alla somma di euro 75.851,94 relativa a pagamenti eseguiti dalla fallita al Galimberti nel periodo 2012-2017, sia con riferimento alla polizza assicurativa.

Il provvedimento impugnato è, quindi, affetto da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b), e 179, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui rigetta entrambi i motivi di appello dell'odierno ricorrente, e deve essere