Sentenza — n. 28646/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di Catania del 27 luglio 2011 che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Nell'ordinanza si afferma che l'Attanasio non ha provveduto a rendere intelligibili le sue doglianze, soprattutto in relazione al profilo della novità della prova, che è presupposto indefettibile per la revisione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 197-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 28646/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Attanasio Alessio, nato a Siracusa ìl 16/07/1970 avverso la ordinanza del 26/02/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di Catania del 27 luglio 2011 che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Nell'ordinanza si afferma che l'Attanasio non ha provveduto a rendere intelligibili le sue doglianze, soprattutto in relazione al profilo della novità della prova, che è presupposto indefettibile per la revisione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Alessio Attanasio, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 633 e 634 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello ha asserito che la copia della sentenza di cui è stata chiesta la revisione, prodotta unitamente alla istanza, era priva di intestazione e capi di imputazione, mentre era a carico dell'autorità giudiziaria acquisirne copia, essendo l'istanza stata avanzata ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Le doglianze dell'Attanasio, che vengono riportate nel ricorso per cassazione, erano, peraltro, pienamente comprensibili, contenendo esse l'indicazione delle prove poste alla base della condanna dell'Attanasio e che dovevano ritenersi venute meno.
Tali prove erano costituite dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Giuseppe Curcio e Danilo Giuffrida, che avevano riferito talune circostanze asserendo di averle apprese da altri soggetti, ossia Dario Troni e Salvatore Lombardo, i quali, divenuti anch'essi collaboratori di giustizia, li avevano smentiti. I collaboranti Curcio e Giuffrida dovevano essere ritenuti inattendibili e le altre prove, poste a base della sua condanna, soprattutto le conversazioni oggetto di intercettazione, avevano assunto un significato diverso da quello loro attribuito nella sentenza di condanna.
Non trovava, quindi, giustificazione la pronuncia di inammissibilità dell'istanza, che richiede la rilevabilità ictu °cui/ della sua infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Il ricorrente, nella istanza da lui rivolta alla Corte di appello, neppure ha indicato quale era la sentenza di cui si chiedeva la revisione e neppure indica i fatti per i quali ha riportato condanna, cosicché la sua istanza era estremamente generica.
3. In secondo luogo, deve osservarsi che il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, dep. 2021, De Stefano, Rv. 280335; Sez. 5, n. 53236 del 20/09/2018, T., Rv. 274185; Sez. 5, n. 6480 del 13/11/2015, dep. 2016, Pullarà, Rv. 266260).
A tale proposito deve osservarsi che la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., deve essere valutata «unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità» (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), e non costituisce, pertanto, da sola, «prova nuova» agli effetti della richiesta di revisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi (Sez. 2, n. 4150 del 20/01/2015, Moccia, Rv. 263417). Nel caso di specie, sulla base del contenuto della istanza di revisione, non ricorre l'ipotesi sopra descritta, non venendo contestata la reale esistenza di un fatto storico che ha rappresentato il riscontro esterno alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Giuseppe Curcio e Danilo Giuffrida, cosicché correttamente la Corte di appello di Messina ha ritenuto che l'odierno ricorrente non avesse adeguatamente illustrato il presupposto della novità della prova e l'ha dichiarata inammissibile con ordinanza emessa de plano.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso