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Sentenza — n. 28645/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28645/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28645/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMICO UMBERTO nato a SIRACUSA( ITALIA) il 06/12/1984 avverso l'ordinanza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/seOfe le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE, tin,,e44.4".. udito il d. nsore

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28645/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ed invero, l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto [....] in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez.

Parole chiave

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annullamento della naturalizzazione assenza ingiustificata procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia grave deficienza del procedimento all'estero procedimento in contumacia revoca della qualità di rifugiato

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
Quanto al secondo motivo, se è vero che l'errore materiale è emendabile con il procedimento di correzione ex art. 130 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Dalle ragioni, tutte, sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMICO UMBERTO nato a SIRACUSA( ITALIA) il 06/12/1984 avverso l'ordinanza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/seOfe le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE, tin,,e44.4".. udito il d. nsore

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Catania ha dichiarato inammissibile per rinuncia all impugnazione il ricorso presentato nell'interesse di Amico Umberto avverso il decreto emesso nei confronti del predetto dal Tribunale di Catania il 13/12/2019, con il quale gli era stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni due e la cauzione di euro 200.

2. Avverso detto decreto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione Amico Umberto, deducendo: col primo motivo, l'erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento all'articolo 130 codice di rito, lamentando che la Corte territoriale aveva proceduto a correggere come errore materiale il nome di battesimo, Salvatore, riportato in dispositivo in luogo di quello esatto Umberto, laddove anche in motivazione vi era stata tale errata indicazione con lo sviluppo del ragionamento che ruotava intorno ad esso; col secondo motivo, l'erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento all'articolo 130 codice di rito, lamentando che la Corte territoriale aveva proceduto alla correzione dell'errore nonostante avesse dichiarato inammissibile l'impugnazione, laddove il disposto di cui all'art. 130 codice di rito nega tale potere in caso dì inammissibilità dell'appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

LI1 ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo è solo il caso di osservare che, come emerge chiaramente dagli atti e dallo stesso provvedimento impugnato, si è trattato di mera correzione di errore materiale, essendo il decreto di prevenzione stato emesso nell'ambito del procedimento di misure di prevenzione incardinato nei confronti di Amico Umberto e riferendosi a questi i contenuti trattati, e solo per mero errore si è indicato il diverso nome dei proposto in Salvatore in luogo di quello corretto, Umberto; d'altronde lo stesso impugntte segnalava nell'atto di appello l'errore materiale in cui era incorso il primo giudice, e su tale segnalazione provvedeva nei termini indicati la corte territoriale. 1.2.

Quanto al secondo motivo, se è vero che l'errore materiale è emendabile con il procedimento di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile, come previsto espressamente dall'art. 130 codice di rito ( cfr. tra tante, Sez. 3, Sentenza n. 35200 del 26/04/2016, Rv. 268106 - 01 ), è altrettanto vero che il ricorrente nel dedurre la doglianza in esame non ha prospettato alcun interesse concreto alla correttezza formale del provvedimento di correzione, essendosi limitato ad affermare che esso non avrebbe potuto essere adottato dalla corte territoriale avendo questa dichiarato inammissibile l'appello; tale circostanza, però, non preclude comunque che la correzione intervenga sia pure da parte di un giudice diverso, ossia quello di primo grado che ha emesso il provvedimento da correggere, di talchè, avendo la doglianza del ricorrente, in buona sostanza, ad oggetto una mera censura formale - non risolvendosi quanto denunciato né in una lesione del contraddittorio, comunque integrato in conseguenza dell'appello proposto, che anzi nel caso di specie conteneva espressamente la richiesta di correzione, né in altra violazione sanzionata con la nullità, derivando la preclusione per il giudice dell'impugnazione a correggere l'errore materiale unicamente dal fatto dell'inammissibilità dell'impugnazione che precludendo la valutazione del merito impedisce la correzione dell' errore -, essa avrebbe dovuto essere accompagnata dall'indicazione del motivo specifico esistente alla base della sua prospettazione, non esplicitato nel caso di specie.

Ed invero, l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto [....] in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez.

U, Sentenza n. 42 dei 13/12/1995, Rv. 203093 - 01 ). L'interesse ad impugnare, previsto in via generale dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., non può, dunque, risolversi in una pretesa, meramente teorica e formale, all'esattezza giuridica della decisione, senza riflessi in punto di utilità concreta, dovendo l'impugnazione essere sempre diretta al conseguimento di un risultato favorevole, che sia anche indirettamente utile al proponente ( cfr. tra tante, Sez. 7, Ordinanza n. 21809 del 18/12/2014 Cc. (dep. 25/05/2015 ) Rv. 263538 - 01 ).

2. Dalle ragioni, tutte, sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna deR ricorrental pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.ammendi-una somma che si ritiene equo e p2-rígruo determinare-i-n-Euro 3.000,00 in relazion tità dell

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/52021.