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Sentenza — n. 28644/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28644/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28644/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NICOLA MALTA nato a CATANZARO il 27/02/1987 Avverso la ORDINANZA del 04/011/2020 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta del 4 maggio 2021, del Sostituto Procuratore Generale, Vincenzo SENATORE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, per nuovo esame del giudice di merito. letta la memoria del 10 maggio 2021 degli avvocati Giovanni CARIDI e Domenico CORTESE, difensori di Malta, con i quali concludono per la inammissibilità/rigetto del ricorso udienza camerale senza discussione orale ex art. 23, comma 9, d.l. n. 137del 28.10.2020

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Sentenza — n. 28644/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tutti i fatti narrati dalla Corasaniti hanno trovato riscontro documentale, mentre il Tribunale ha offerto una motivazione apodittica nella quale disconosce la attendibilità della teste ( non persona offesa) per appiattirsi sulle giustificazioni "posticce" del ricorrente.

Parole chiave

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corruzione elettorale vizi procedurali nomina dell'ufficio di revisione violazione dei doveri professionali inchiesta per falsità atti inchiesta per appropriazione indebita
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NICOLA MALTA nato a CATANZARO il 27/02/1987 Avverso la ORDINANZA del 04/011/2020 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta del 4 maggio 2021, del Sostituto Procuratore Generale, Vincenzo SENATORE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, per nuovo esame del giudice di merito. letta la memoria del 10 maggio 2021 degli avvocati Giovanni CARIDI e Domenico CORTESE, difensori di Malta, con i quali concludono per la inammissibilità/rigetto del ricorso udienza camerale senza discussione orale ex art. 23, comma 9, d.l. n. 137del 28.10.2020

RITENUTO IN FATTO

1.Nicola Malta è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di soggiorno nel Comune di Olivadi - di cui era sindaco - con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro del 13 ottobre 2020 in relazione ai delitti di turbativa di gara e del procedimento di scelta del contraente (artt. 353 e 353 bis cod. pen. contestati al capo 9), commessi, quale Sindaco del comune di Olivadi, in concorso con il responsabile dell'Ufficio Tecnico di quello stesso Comune e con il titolare della ditta aggiudicataria dei lavori.

2. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con l'ordinanza impugnata, ha annullato l'originario titolo cautelare, per difetto dei gravi indizi di colpevolezza, revocando la misura in corso.

3. Nella prospettazione accusatoria, recepita dal G.I.P., al ricorrente si contesta, in sintesi, di avere, nella qualità ut supra , e in concorso con Ubaldo Valentino,, responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune di Olivadi e con l'imprenditore Vito Paparazzo, dapprima turbato la procedura selettiva indetta con MEPA con determina n. 9 del 05/02/2018 per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria di immobili e strutture di proprietà del Comune, essendo stata revocata senza motivazione la suddetta procedura, nonostante la partecipazione di due ditte; e successivamente, di avere turbato il procedimento per l'affidamento dei predetti lavori, assegnati al Paparazzo con determina n. 25 del 19/03/2018 ad un prezzo sostanzialmente corrispondente a quello offerto nel preventivo presentato prima ancora della indizione della gara poi revocata.

4. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, dolendosi dell'annullamento del titolo cautelare, e sviluppando motivi che attingono la motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto illogica, contraddittoria e mancante, altresì, denunciando erronea interpretazione degli artt. 353 e 353 bis cod. pen.. 4.1. Secondo il ricorrente, illogicamente, il Tribunale distrettuale ha ritenuto le dichiarazioni dell'assessore Adele Corasaniti inattendibili, laddove, invece, esse sono documentalmente riscontrate. In particolare, l'amministratrice comunale, da cui era partita la inziale denuncia, (e che rappresenta la principale fonte accusatoria a carico del Malta), ha riferito di avere rappresentato al Malta e al coindagato Valentino ( responsabile dell'UTC del comune) che l'iniziale preventivo, presentato in data 10/01/2018, dalla ditta del Paparazzo, su sollecitazione dello stesso sindaco ( a cui è legato da stretta amicizia), non solo prevedeva un costo dei lavori esattamente corrispondente a quello che poi era stato posto a base della procedura MEPA, ma indicava prezzi maggiorati del 100% rispetto a quelli di mercato.

Il Sindaco, in quella occasione, le aveva confidato di avere ricevuto dal Paparazzo la somma di euro 500, che aveva trattenuto in quanto disoccupato. Riferiva la Corasaniti che, comunque, il Sindaco aveva inizialmente seguito le sue sollecitazioni, disponendo per l'inserimento della procedura nella piattaforma digitale del MEPA, ad opera del Valentino, il quale, tuttavia, sempre su disposizione del Sindaco, prima della scadenza del termine, la revocò, essendo sopraggiunte altre offerte, oltre a quella del Paparazzo, e concordando, i due, la insussistente motivazione della mancanza di copertura finanziaria, atteso che, a distanza di un mese, quegli stessi lavori vennero affidati direttamente / /9;al Paparazzo, esattamente per l'importo da questi ab initio preventivato e poi posto a base della gara revocata.

Tutti i fatti narrati dalla Corasaniti hanno trovato riscontro documentale, mentre il Tribunale ha offerto una motivazione apodittica nella quale disconosce la attendibilità della teste ( non persona offesa) per appiattirsi sulle giustificazioni "posticce" del ricorrente.

5. Il Procuratore Generale ha concluso, nella propria requisitoria scritta, per la fondatezza del ricorso, ritenendo che la affermazione per cui la prima delibera dovesse essere revocata, altrimenti rimanendo esposto alla responsabilità contabile il responsabile del procedimento, il coindagato Valentino, sia smentita dalla sequenza documentale valorizzata dal ricorrente. Né vi è prova della sussistenza dell'astio della Corasaniti nei confronti del sindaco.

6. Con memoria depositata il 10 maggio 2021, il difensore di Nicola Malta ha dedotto la inammissibilità del ricorso essendo stata omessa la specifica indicazione del vizio dedotto e delle ragioni di diritto che si assumono violate; il ricorso persegue la inammissibile rilettura degli atti, e non è autosufficiente, dal momento che l'ufficio impugnante ha omesso di indicare, oltre che allegare, gli atti delle indagini richiamati nel ricorso. 6.1. Nel merito, il Tribunale distrettuale ha correttamente posto in evidenza che la iniziale delibera di affidamento con procedura MEPA era geneticamente viziata per la mancanza del parere di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, e, per questo, ritirata ( non "revocata", come erroneamente afferma il Procuratore impugnante, trattandosi di atto inesistente per mancanza del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria); ha poi argomentato nel senso che l'importo dei lavori era inferiore alla soglia di euro 40.000,00 euro e, pertanto, ne era consentito l'affidamento diretto.

Infine, ha proceduto alla valutazione critica delle dichiarazioni rese dalla Corasiniti , concludendo per la sua assoluta inattendibilità, anche alla luce delle circostanze di fatto enunciate dalla Difesa del Malta ( circa il conflitto di interessi nel quale versava in conseguenza di due contenzioni pendenti tra il Comune di Olivari e il di lei coniuge) afferenti alle ragioni che avevano portato il sindaco Malta alla revoca del mandato fiduciario in favore della Corasaniti. La falsità delle dichiarazioni di quest'ultima, quanto all'avere ricevuto, il ricorrente, la somma di 500 euro dalla ditta Paparazzo, è smentita documentalmente, svolgendo il Malta abituale attività lavorativa e godendo di tranquillizzanti redditi.

Le poche intercettazioni captate a distanza di un anno dai fatti, e valorizzate dal G.i.p. a carico del ricorrente, nulla aggiungono a un compendio indiziario insufficiente a fondare l'accusa di avere interferito nella procedura di incarico dei lavori, sia per I' esplicito riferimento fatto dal Malta, nelle conversazioni, alla necessità di contattare tre ditte, delle quali due esterne al comune amministrato, sia perché manca ogni riferimento al Paparazzo. Ci si duole, altresì, della mancata valutazione, da parte del Procuratore ricorrente, del profilo dell'attualità delle esigenze cautelari, dal momento che si tratta di fatti risalenti ad oltre due anni e mezzo prima, e che, pur essendo proseguite le indagini, nelle more, non era sopravvenuto alcun ulteriore elemento a carico del Malta.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile.

Esso propone motivi diretti a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze probatorie, imperniati sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, e privi del necessario confronto con la struttura argomentativa che sorregge la decisione impugnata; in tal guisa, si richiede, da parte del ricorrente, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità ictu °cui/ percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente argomentate.

In particolare, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritame—r—lt-èy11 controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

2. Il provvedimento impugnato fonda la decisione sulla circostanza che la determina iniziale di indizione della gara fosse priva di visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, cioè, inidonea a costituire validamente il rapporto tra l'ente e le imprese destinatarie; mentre, risulta lecito il successivo affidamento diretto, in quanto relativo a lavori di importo inferiore a euro 40.000, ex art. 36 co. 2 D. Lgs. N. 50/2016. La motivazione contiene un incontestabile nucleo di razionalità, nel senso di prendere atto che, delle due procedure attivate, quella conforme alla disciplina legale è certamente la seconda, laddove il ricorrente mette in discussione la validità del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, senza, tuttavia, riuscire a scardinarne la portata logica, che si fonda sulla oggettiva considerazione che il procedimento amministrativo inizialmente opzionato, peraltro su sollecitazione della stessa Corasaniti, non si era perfezionato, esponendo, altresì, a responsabilità contabile il responsabile dell'Ufficio tecnico, il coindagato Valentino.

Con riguardo all'odierno ricorrente, invece, il suo coinvolgimento trova fondamento nelle dichiarazioni accusatorie della Corasaniti, secondo cui il Malta avrebbe spinto il Valentino ad emettere i provvedimenti contestati. Con riferimento a tali dichiarazioni, però, il Tribunale ha formulato un motivato giudizio di inattendibilità della teste, valorizzando, a tal fine, le pregresse ragioni di astio o, comunque, il conflitto di interesse sussistente con il Comune di Olivadi, per contenziosi tra tale ente e il coniuge della teste, che avevano portato il Sindaco Malta a revocarle l'incarico di assessore, sotto tale profilo segnalando, altresì, la sequenza temporale degli esposti, tutti successivi alla revoca.

Infine, la Difesa ha dimostrato il possesso di sufficienti redditi da parte del Malta, circostanza che smentisce sufficientemente il narrato della teste circa le ragioni della richiesta di una "tangente", e le conversazioni intercettate evidenziano come il Malta avesse segnalato la necessità di ottenere almeno tre preventivi.

3. Il provvedimento impugnato contiene congrua esposizione delle ragioni della decisione, sorretta da motivazione logicamente supportata quanto alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 5.1. A decretare l'inammissibilitàskervale ricordare come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia di recente ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

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