Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28640/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28640/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28640/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen. - nel procedimento a carico di Farinella Domenico, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1 dell'incolpazione provvisoria) e per quello di cui agli artt. 56, 629, commi primo e secondo, ulteriormente aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 12) - ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare limitatamente al capo 1), mentre ha confermato, per il capo 12), l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva respinto l'istanza di scarcerazione, per inefficacia della misura. 1.1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 416-bis cod. pen, art. 27 cod. proc. pen, art 309 cod. proc. pen, art. 302 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28640/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sia l'ordinanza impugnata sia il ricorso pervengono a soluzioni opposte invocando il medesimo principio di diritto (consolidato nella giurisprudenza di legittimità): «Le misure cautelari disposte, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente» (per tutte Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
aiuto all'evasione di detenuti denuncia spontanea tentata estorsione atti istruttori penali frode nel pignoramento detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 416-bis cod. pen
- nel procedimento a carico di Farinella Domenico, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 416-bis cod. pen.
art. 27 cod. proc. pen
Secondo il Tribunale del Riesame, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo— nel provvedere, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., alla rinnovazione della misura cautelare, in origine disposta dal g.i.p.
art 309 cod. proc. pen
219975).Tale principio - ribadito dalle Sezioni Unite anche nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente ad una dichiarazione di inefficacia, ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod.
art. 302 cod. proc. pen
pen., l'effetto caducatorio previsto dall'art. 302 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FARINELLA DOMENICO nato a PALERMO il 22/08/1960 avverso l'ordinanza del 07/01/2021 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. Valerio Vianello Accorretti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen. - nel procedimento a carico di Farinella Domenico, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1 dell'incolpazione provvisoria) e per quello di cui agli artt. 56, 629, commi primo e secondo, ulteriormente aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 12) - ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare limitatamente al capo 1), mentre ha confermato, per il capo 12), l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva respinto l'istanza di scarcerazione, per inefficacia della misura. 1.1.

In sintesi: - il 3 luglio 2020, a seguito di fermo disposto dalla Procura della Repubblica di Palermo, il giudice per le indagini preliminari di Pavia ha applicato nei confronti di Farinella Domenico la misura della custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa (capo 1 della incolpazione provvisoria); tentata estorsione (capo 12); corruzione (capo 21); contestualmente il medesimo giudice si dichiarava incompetente in favore della autorità giudiziaria di Palermo; - il 17 luglio 2020 il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha rinnovato la misura custodiale ex art. 27 cod. proc. pen., senza procedere a nuovo interrogatorio di garanzia; nelle more Spinnato Giacchino, colpito dal medesimo provvedimento di fermo (valutato da una terza autorità giudiziaria), rendeva dichiarazioni in sede di convalida; - proposto riesame ex art 309 cod. proc. pen., il Tribunale ha confermato la misura cautelare nei confronti di Farinella Domenico per i reati di cui ai capi 1) e 12), mentre l'ha annullata per il capo 21); - la difesa di Farinella ha presentato istanza al giudice per le indagini preliminari, affinché questi dichiarasse la inefficacia della misura cautelare per mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia, reso necessario dal fatto che l'ordinanza di rinnovazione utilizzava anche le prove nuove costituite dalle dichiarazioni di Spinnato Giacchino; - il giudice per le indagini preliminari ha respinto l'istanza, ritenendo che le nuove dichiarazioni valessero solo a corroborare il quadro indiziario già posto a fondamento dell'originario titolo cautelare; - la difesa di Farinella ha presentato appello, che è stato deciso con l'ordinanza qui impugnata. 1.2.

Secondo il Tribunale del Riesame, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo— nel provvedere, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., alla rinnovazione della misura cautelare, in origine disposta dal g.i.p. del Tribunale di Pavia — ha utilizzato una prova nuova, costituita dalle dichiarazioni di Spinnato Gioacchino, senza procedere a nuovo interrogatorio di garanzia, limitatamente al reato di cui al capo 1); mentre non ha utilizzato quelle dichiarazioni per valutare i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine al reato di cui al capo 12).

2. Ricorre Domenico Farinella, tramite il proprio difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt.294 e 302 cod. proc. pen.Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, l'elemento innovativo, costituito dalle dichiarazioni di Spinnato Gioacchino, avrebbe riguardato non solo il reato associativo di cui al capo 1), ma anche la tentata estorsione di cui al capo 12). Quel che rende necessario l'espletamento di un nuovo interrogatorio, non è la collocazione dell'elemento sopravvenuto all'interno dell'ordinanza cautelare, ma il contenuto di quell'elemento e il suo reale valore indiziario.

Il fatto di cui al capo 12), riguarda una tentata estorsione che l'indagato ha commissionato dal carcere, ove è detenuto, al proprio figlio Farinella Giuseppe, il quale avrebbe eseguito il mandato paterno con la collaborazione di Scialabba Giuseppe secondo modalità che coincidono esattamente con quelle riferite, in generale, dallo Spinnato. Il ricorrente osserva che l'obbligo di un nuovo interrogatorio sorge dalla mera sopravvenienza di elementi in tutto o in parte diversi «senza che sul punto residui alcun margine di discrezionalità in capo al giudice nel deliberare la incidenza del novum sul pregresso compendio probatorio» (Corte di cassazione, sentenza n. 2057 del 2018).

Nella specie le dichiarazioni di Spinnato hanno riguardato non solo il delitto associativo, ma anche quello estorsivo, intimamente connesso al primo, dato che la dimostrazione del ruolo associativo del ricorrente dipende anche dalla realizzazione di condotte estorsive quale espressione della intraneità alla consorteria criminale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Sia l'ordinanza impugnata sia il ricorso pervengono a soluzioni opposte invocando il medesimo principio di diritto (consolidato nella giurisprudenza di legittimità): «Le misure cautelari disposte, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente» (per tutte Sez.

U, n. 39618 del 26/09/2001, Zaccardi, Rv. 219975).Tale principio - ribadito dalle Sezioni Unite anche nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente ad una dichiarazione di inefficacia, ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., di quella precedente (Sez. U, n. 28270 del 24/04/2014, Sandomenico, Rv. 260016)- comporta che, per quanto qui interessa, è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia dell'indagato solo quando alla base della seconda ordinanza siano posti elementi indiziari parzialmente diversi rispetto alla prima.

Le diverse soluzioni del caso concreto, prospettate dal Tribunale del riesame e dal ricorrente, impongono un chiarimento: - al fine di verificare se la seconda ordinanza cautelare sia fondata su indizi in tutto o in parte diversi occorre avere riguardo al testo del provvedimento medesimo, in modo da verificare a quali elementi il giudice per le indagini preliminari abbia fatto ricorso per ritenere integrato il requisito della gravità indiziaria rispetto a un determinato reato; - in caso di scrutinio positivo (quando si riscontri cioè che un dato elemento nuovo sia stato utilizzato) non vi è margine per alcuna discrezionalità, nel senso che non può sostenersi, come invece ha fatto il giudice per le indagini preliminari di Palermo, che il nuovo elemento si limita a corroborare il pregresso quadro indiziario; in tal caso l'interrogatorio di garanzia deve essere rinnovato a pena di inefficacia ex artt. 284, 302 cod. proc. pen..

Questo concetto intende esprimere la sentenza Sez. 6, n. 2057 del 20/12/2017, dep. 2018, Paladino, Rv. 272136, quando, nel passaggio motivazionale citato dal ricorrente, afferma: «[Anche una lieve modifica del quadro indiziario contestato dal Pubblico Ministero impone, pertanto, la celebrazione di un nuovo interrogatorio di garanzia] senza che sul punto residui alcun margine di discrezionalità in capo al giudice nel deliberare la incidenza del novum sul pregresso compendio probatorio»; - in ipotesi di procedimenti oggettivamente cumulativi, questa analisi va condotta con riferimento a ciascun titolo custodiale, giacché non è ravvisabile nel sistema il principio di unicità e indissolubilità dell'ordinanza cautelare; ergo, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quello non inficiata (Sez. 3, n. 3512 del 16/10/1996, Tsageris, Rv. 206285; .Sez. 6, n. 35887 del 02/07/2004, Zainab, Rv. 229962;

Sez. 6, n. 2057 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272136, cit., che si è pronunciata su una situazione esattamente sovrapponibile a quella in esame).

3. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi appena ricordati.3.1. L'ordinanza cautelare di rinnovazione ex art. 27 cod. proc. pen. si occupa dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Farinella Domenico da pagina 825 in avanti. Viene trattato, anzitutto, il capo 12 (da pag. 825 a pag. 827), gli elementi indiziari sono ricavati solo dai risultati delle intercettazioni. Delle dichiarazioni rese da Spinnato in sede di udienza di convalida di fermo si parla solo dopo (alle pagine 832 - 833) a proposito del reato di cui al capo 1) (trattato da pag. 830), senza alcuna interferenza né logica, né fattuale e neppure grafica rispetto al capo 12 esaminato in esordio. 3.2.

Ergo, come osserva il giudice del riesame, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Palermo richiama e utilizza le dichiarazioni accusatorie di Spinnato, nella loro valenza indiziante, solo con riferimento al delitto associativo di cui al capo 1) e non già con riferimento al delitto di tentata estorsione di cui al capo 12); per quest'ultimo il compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria è rimasto immutato rispetto a quello delineato nel titolo cautelare adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia.

Torna allora applicabile la regola secondo cui, in ipotesi di procedimenti oggettivamente cumulativi, qualora, per effetto della contestazione di elementi nuovi e diversi rispetto a quello del titolo cautelare precedente, il mancato interrogatorio determini la perdita di efficacia della misura cautelare adottata in rinnovazione, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., l'effetto caducatorio previsto dall'art. 302 cod. proc. pen. opera limitatamente a quei fatti-reato in relazione ai quali sia stato omesso il predetto adempimento (Sez. 3, n. 3512 del 16/10/1996, Tsageris, Rv. 206285;

Sez. 6, n. 35887 del 02/07/2004, Zainab, Rv. 229962; Sez. 6, n. 2057 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272136, cit.). Pertanto risulta corretta la decisione impugnata che dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare per il capo 1), ma non per il capo 12) dato che, per questo secondo titolo di reato, la nuova ordinanza cautelare non ha utilizzato indizi in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza originaria e dunque non occorreva procedere all'interrogatorio di garanzia.

5. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..9

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pe