Sentenza — n. 28638/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROCCHI ROBERTO nato a LIVORNO il 25/07/1956 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di LIVORNO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette le conclusioni del PG KATE TASSONE; 1.Con l'ordinanza impugnata del 9 marzo 2021, il Tribunale di Livorno ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari in sede del 27 febbraio 2021, con il quale è stata disposta la convalida del sequestro preventivo di un ciclomotore Ape50, targato X2L9DT, nella disponibilità di Roberto Rocchi, sul quale erano stati caricati dei pancali in legno sottratti dal supermercato Penny Market in Livorno.2. Avverso l'ordinanza citata ha proposto ricorso l'indagato per mezzo del difensore, Avv. Felice Vivo, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att..cod. proc. pen.. 2.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322-bis cod. proc. pen, art. 703 cod. pen, art. 321 cod. proc. pen, art. 253 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28638/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 21 dicembre 2020, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROCCHI ROBERTO nato a LIVORNO il 25/07/1956 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di LIVORNO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette le conclusioni del PG KATE TASSONE;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata del 9 marzo 2021, il Tribunale di Livorno ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari in sede del 27 febbraio 2021, con il quale è stata disposta la convalida del sequestro preventivo di un ciclomotore Ape50, targato X2L9DT, nella disponibilità di Roberto Rocchi, sul quale erano stati caricati dei pancali in legno sottratti dal supermercato Penny Market in Livorno.2. Avverso l'ordinanza citata ha proposto ricorso l'indagato per mezzo del difensore, Avv. Felice Vivo, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att..cod. proc. pen.. 2.1.
Con il primo motivo, deduce difetto di motivazione e violazione di legge in riferimento agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. per avere il giudice omesso di motivare sia riguardo al fumus boni iuris - risolto nel mero riferimento per relationem all'attività di indagine - che al peri culum in mora - limitato al rilievo dei precedenti specifici e delle pendenze dell'indagato, tali da fondare il rischio della riutilizzazione del mezzo a scopi illeciti - con conseguente mancanza dell'autonoma esplicitazione delle ragioni della decisione, non potendo a tal fine ritenersi adeguato il richiamo alla richiesta di convalida del sequestro disposto d'urgenza, non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen.. 2.2.
Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione, sub specie di giustificazione solo apparente, in riferimento alle deduzioni svolte con il riesame quanto al fumus del reato di cui all'art. 703 cod. pen., avendo il Tribunale apoditticamente svalutato le dichiarazioni rese dai testi a discarico, finalizzate alla dimostrazione delle condizioni ambientali in cui si è consumata l'azione (contesto rurale caratterizzato dalla presenza di poche abitazioni distanti tra loro) e l'incensuratezza dell'indagato, ritenendo ingiustificatamente prevalente quanto affermato nella querela, invece utilizzabile solo ai fini della procedibilità.. 2.3.
Con il terzo motivo, denuncia violazione di legge in relazione al nesso di pertinenzialità tra la res sequestrata ed il reato, trattandosi di veicolo utilizzato solo occasionalmente e senza essere stato sottoposto a modifiche strutturali, tali da asservirlo stabilmente alla consumazione di azioni delittuose.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 21 dicembre 2020, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso è proposto fuori dei casi previsti dalla legge ed è, comunque, manifestamente infondato. 1.1. Il ricorrente deduce vizio della motivazione, sub specie di carenza giustificativa del decreto del Giudice per le indagini preliminari e di assenza di autonoma valutazione delle condizioni cautelari da parte del Tribunale, omettendo di confrontarsi con lo stato di flagranza in cui il ricorrente - già segnalato per furto degli stessi generi merceologici - venne colto, proprio mentre caricava sull'Ape i bancali sottratti dall'area pertinenziale del pubblico esercizio.
In siffatto contesto, trova applicazione il principio per cui, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, nel caso di flagranza, il criterio dell'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza è osservato ove il giudice - come avvenuto nella specie in sede di emissione del decreto di sequestro - richiami, ai fini della descrizione del fatto e delle prove raccolte, le risultanze dei verbali della polizia giudiziaria, criticamente valutando tali dati fattuali e dando conto esaustivamente delle ragioni di fondatezza della ricostruzione accusatoria, con una motivazione che può essere tanto più sintetica quanto più sia evidente la flagranza dell'azione delittuosa (Sez. 4, n. 16169 del 15/04/2021, Marangi, Rv. 281037 in fattispecie relativa a misure cautelari personali, ma con enunciazioni di portata generale; n. 35296 del 2016 Rv. 268113; n. 35720 del 2020 Rv. 280581). 1.2.
Per altro verso, con unica doglianza, che avvince genericamente tanto i provvedimenti genetici (sequestro d'urgenza della polizia giudiziaria; richiesta di convalida; ordinanza impositiva del sequestro preventivo) che l'ordinanza impugnata, il ricorrente lamenta mancanza di autonoma valutazione, senza specificare a quale provvedimento si riferisca il prospettato vulnus. Né il precedente evocato nel ricorso s'appalesa in alcun modo pertinente, in quanto la fattispecie decisa con la sentenza n. 50740/2019 di questa Corte atteneva, tra l'altro, all'inammissibilità dell'autonoma impugnazione del decreto di sequestro preventivo, disposto in via d'urgenza dal P.M., e dell'ordinanza di convalida emessa a norma dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.; ed in tale - limitata e diversa - prospettiva è stato riaffermato che il decreto del Pubblico ministero non è ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. (norma non suscettibile di interpretazione analogica, attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione) ed ha carattere provvisorio, essendo destinato ad un'automatica caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di controllo positivo, ad essere sostituito per effetto dell'autonomo decreto di sequestro giudiziale, che il giudice emette dopo l'ordinanza di convalida e che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato.
Il che non preclude che alla motivazione di siffatta richiesta il giudice possa riferirsi quando - come nel caso di specie - la flagranza dell'azione delittuosa espliciti, attraverso i verbali della polizia giudiziaria, le coordinate fattuali della vicenda, sempre che si dia conto della valutazione critica di tali dati e delle ragioni di fondatezza della ricostruzione accusatoria. 1.3. In relazione all'ordinanza impugnata, va qui, comunque, ribadito come l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richieda, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art.292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudide che emette la misura "inaudita altera pa' rte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante, mentre, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art.292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 - dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122); vizi nel caso in esame insussistenti, in quanto l'ordinanza impugnata rappresenta, del tutto esaustivamente e con incedere argonnentativo che non evidenzia vizi sindacabili in questa sede, tanto gli elementi indiziari, che le ragioni per le quali le deduzioni difensive non sono state ritenute risolutive in riferimento al fumus ed al periculum.
2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, aspecifico. 2.1. Il sequestro preventivo impeditivo può essere disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze (Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Rv. 279716): nel contesto di un'ampia valutazione dedicata alla rilevanza dei principi di proporzionalità e adeguatezza che devono sorreggere il provvedimento impositivo della misura, la pronuncia da ultimo citata ha, peraltro, ribadito, sul piano della pertinenzialità, che il bene oggetto di sequestro deve caratterizzarsi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale (in quest'ultimo senso ex multis Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, Rv. 276660, secondo cui l'espressione «cose pertinenti al reato», cui fa riferimento l'art. 321 cod. proc. pen., seppur più ampia di quella di corpo di reato, come definita dall'art. 253 cod. proc. pen., comprendendo non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, non si estende sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la res e l'illecito penale).
Ed è stato, comunque, specificato che, ai fini della sussistenza del "periculum in mora" richiesto dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., è sufficiente che la cosa pertinente al reato assuma carattere strumentale rispetto all'agevolazione della commissione di altri reati, anche se non della stessa specie di quello già consumato e per cui si procede (Sez. 3, n. 30632 del 13/10/2020, Di Martino, Rv. 280018). 2.2. Nel quadro così delineato, il ricorrente contesta il vincolo di pertinenzialità da un lato omettendo di confrontarsi con il punto della motivazione che ha, invece, valorizzato l'intrinseca essenzialità del veicolo per il trasporto delle specifiche res oggetto del reato, in linea con l'abituale dedizione dell'indagato a siffatti, specifici obiettivi; dall'altro, ha rimarcato l'assenza di modifiche o accorgimenti svolgendo un rilievo del tutto inconferente rispetto all'accertato impiego del mezzo per il trasporto e la messa in sicurezza della refurtiva.
Va, pertanto, qui affermato come, in tema di sequestro preventivo impeditivo, il "periculum in mora" deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede; condizione che si realizza quando il bene sottoposto a sequestro sia stabilmente utilizzato per la consumazione di reati dello stesso tipo. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo abbia proposto li ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma