Sentenza — n. 28637/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato Ghione Umberto responsabile del reato di lesione ai danni di Micali Dario. Con atto a firma del difensore di fiducia è proposto ricorso per Cassazione nell'interesse del Ghione, articolato in due motivi. 2.1 Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli articoli 34 e 36 codice di rito, per l'omessa astensione del giudice di primo grado, che aveva assunto le funzioni di vice procuratore onorario nella fase delle indagini preliminari del presente procedimento. La Corte di Appello nel rigettare il motivo di nullità proposto dalla difesa adduce che il dato formale della sussistenza della delega non rileva in quanto non vi è prova gli atti che il delegato abbia svolto attività prima che dalla competenza del giudice di pace il procedimento venisse traslato per l'ordinaria competenza al giudice monocratico. 2.2.Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28637/2021 — snpen · Corte di Cassazione: D'altra parte deve richiamarsi la pacifica giurisprudenza della Corte, secondo cui l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito; nè ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa, pertanto, di nullità generale ed assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GHIONE UMBERTO nato a MESSINA il 30/05/1989 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; u90 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA ché ha concluso chiedendo &/...e,44;,,,,,:;..14k-9,vA,-7—k--i uz ? 3, A, e. t? 2D o il difensore L-Ctt k4e L,.\2 Te ,3 u`i
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato Ghione Umberto responsabile del reato di lesione ai danni di Micali Dario.
2. Con atto a firma del difensore di fiducia è proposto ricorso per Cassazione nell'interesse del Ghione, articolato in due motivi. 2.1 Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli articoli 34 e 36 codice di rito, per l'omessa astensione del giudice di primo grado, che aveva assunto le funzioni di vice procuratore onorario nella fase delle indagini preliminari del presente procedimento. La Corte di Appello nel rigettare il motivo di nullità proposto dalla difesa adduce che il dato formale della sussistenza della delega non rileva in quanto non vi è prova gli atti che il delegato abbia svolto attività prima che dalla competenza del giudice di pace il procedimento venisse traslato per l'ordinaria competenza al giudice monocratico. 2.2.Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà.
Si lamenta l'omesso riconoscimento della scriminante sportiva, il travisamento per omissione in punto di prova testimoniale; quindi sì riporta uno stralcio della deposizione del teste Cammaroto Giovanni e ciò al fine di dimostrare che la Corte territoriale non ha minimamente preso in considerazione il contributo di tale testimone che, ove correttamente valutato, avrebbe consentito, quantomeno, l'applicazione della scriminante 'sportiva'. Indi si insta per l'annullamento della sentenza sul punto.
3. Con requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, d.l. 137/20, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore della parte civile con la memoria in atti ha tra l'altro chiesto riconoscersi una provvisionale in favore della persona offesa, allegando conclusioni scritte e nota spese. Il difensore del ricorrente con atto scritto, nel controdedurre ai rilievi del P.G., ha concluso insistendo nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è palesemente inammissibile. 1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato poiché l'incompatibilità del giudice di primo grado dedotta sotto la lente della violazione degli artt. 34 e 36 cod. proc. pen., per avere il giudice onorario svolto nel medesimo procedimento le funzioni di pubblico ministero, è stata concretamente valutata grazie alla dichiarazione di astensione del giudice medesimo ed è stata esclusa poiché a fronte della esistenza di una mera delega non si è rinvenuta alcuna attività del giudicante svolta nella fase delle indagini preliminari.
D'altra parte deve richiamarsi la pacifica giurisprudenza della Corte, secondo cui l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito; nè ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa, pertanto, di nullità generale ed assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi.
Il difetto di capacità del giudice di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., deve essere infatti inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento ( per tutte: Sez. 5, n. 13593 del 12/03/2010, Bonaventura, Rv. 246716; cfr. S.U., n. 5 del 1996, ric. D'Avino, RV 204464, S.U., n. 23 del 2000, ric. Scrudato, RV 215097); laddove, peraltro, nel caso di specie dagli atti disponibili non risulta presentata alcuna richiesta di ricusazione. 1.2.11 secondo motivo è parimenti inammissibile, la censura è articolata su considerazioni che involgono il merito e la valutazione delle prove e che pertanto non possono trovare ingresso in questa sede.
Ed invero, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a Jc., fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali ( Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260 ); laddove, peraltro, nel caso di specie dietro la prospettazione di un travisamento per omissione si tende piuttosto a introdurre una ricostruzione alternativa attraverso la mera introduzione di un segmento di una prova testimoniale, senza neppure operarsi i dovuti confronti con la complessiva ricostruzione su cui si fonda la pronuncia impugnata, che ha evidenziato come tutti i testi, ivi incluso quello a discarico Ziino Gabriele, abbiano escluso che le lesioni si siano verificate nel corso di un contrasto di gioco durante la partita di calcio amatoriale che le parti stavano disputando.
3. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende; consegue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 1755 oltre accessori di legge (non può, invece, ovviamente trovare accoglimento in questa sede di legittimità la richiesta del riconoscimento di provvisionale )
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1755 o